Art. 7
Efficacia provvisoria anticipata
della valutazione di base
1. Le persone affette dalle patologie determinanti gravi
compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all'articolo
12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su
richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, alle
prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate
ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento
valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e
dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito
negativo o con accertamento indicante una necessita' di sostegni di
minore intensita' rispetto a quanto erogato.
2. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adottato di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le
specifiche modalita' con cui richiedere l'erogazione.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»