Art. 7 
 
                  Efficacia provvisoria anticipata 
                      della valutazione di base 
 
  1.  Le  persone  affette   dalle   patologie   determinanti   gravi
compromissioni funzionali previste dal decreto  di  cui  all'articolo
12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
o  sociosanitaria  pubblica  o  privata  accreditata,  accedono,   su
richiesta  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,   alle
prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali  individuate
ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione  del  procedimento
valutativo di base, fatta salva la ripetizione  delle  prestazioni  e
dei sostegni in caso di conclusione di tale  procedimento  con  esito
negativo o con accertamento indicante una necessita' di  sostegni  di
minore intensita' rispetto a quanto erogato. 
  2. Con regolamento  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, adottato di concerto con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata  in
materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1  e  le
specifiche modalita' con cui richiedere l'erogazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»