Art. 8 
 
                   Certificato medico introduttivo 
 
  1. Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento  valutativo
di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato  medico
rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico, i centri di diagnosi e  cura  delle  malattie  rare.  Il
certificato medico puo'  essere  rilasciato  e  trasmesso  anche  dai
medici di medicina generale, dai pediatri  di  libera  scelta,  dagli
specialisti  ambulatoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale,  dai
medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi  professionisti  e
dai medici in servizio presso  strutture  private  accreditate,  come
individuati dall'INPS ai sensi del comma 2. 
  2. L'INPS,  secondo  le  modalita'  indicate  dal  Ministero  della
salute,  acquisisce  la  documentazione  relativa   alla   formazione
effettuata,  nell'ambito  del  programma  «Educazione   continua   in
medicina»,   in    materia    di    classificazioni    internazionali
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  di  promozione  della
salute, di  accertamenti  sanitari  di  base  oppure  di  prestazioni
assistenziali, ai fini  dell'individuazione  dei  medici  di  cui  al
secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attivita' di cui al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Il  certificato  medico  introduttivo  reca   quale   contenuto
essenziale: 
    a) i dati anagrafici, il codice fiscale,  il  numero  di  tessera
sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base; 
    b)  la  documentazione  relativa  all'accertamento   diagnostico,
comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei
trattamenti  terapeutici  di  natura  farmacologica,   chirurgica   e
riabilitativa; 
    c) la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD; 
    d)  il  decorso  e  la   prognosi   delle   eventuali   patologie
riscontrate. 
  4. Il medico certificatore riporta nel certificato di cui al  comma
3 l'eventuale elezione di domicilio dell'interessato, anche presso un
patronato o una delle associazioni di cui all'articolo  4,  comma  4,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo  9
del presente decreto, ai fini delle ulteriori comunicazioni  inerenti
al procedimento per la valutazione di base. 
  5. Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione  di
base e' inserito, con la trasmissione all'INPS, anche  nel  fascicolo
sanitario elettronico.