Art. 8
Certificato medico introduttivo
1. Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo
di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico
rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il
certificato medico puo' essere rilasciato e trasmesso anche dai
medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli
specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai
medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e
dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come
individuati dall'INPS ai sensi del comma 2.
2. L'INPS, secondo le modalita' indicate dal Ministero della
salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione
effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in
medicina», in materia di classificazioni internazionali
dell'Organizzazione mondiale della sanita', di promozione della
salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni
assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al
secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il certificato medico introduttivo reca quale contenuto
essenziale:
a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera
sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
b) la documentazione relativa all'accertamento diagnostico,
comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei
trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e
riabilitativa;
c) la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD;
d) il decorso e la prognosi delle eventuali patologie
riscontrate.
4. Il medico certificatore riporta nel certificato di cui al comma
3 l'eventuale elezione di domicilio dell'interessato, anche presso un
patronato o una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9
del presente decreto, ai fini delle ulteriori comunicazioni inerenti
al procedimento per la valutazione di base.
5. Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di
base e' inserito, con la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo
sanitario elettronico.