Art. 9
Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento,
composizione e funzionamento delle unita' di valutazione di base
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a
decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento
per la valutazione di base e' affidata, in via esclusiva, all'INPS.
2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi di efficacia,
efficienza, economicita', celerita' e adeguatezza dei procedimenti di
valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e
valutazione sono attribuite alle unita' di valutazione di base.
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilita'
attraverso la valutazione di base). - 1. Il riconoscimento della
condizione di disabilita' di cui all'articolo 3 e' effettuato
dall'INPS mediante le unita' di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1 si
compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente
individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale
appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale.
Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS
nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che
abbia svolto attivita' per almeno tre anni in organi di accertamento
dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso,
almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in
medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni
equipollenti o affini.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di base di cui al
comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del
componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura
professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le
commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in
medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina
legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre anni in
organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o
previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS
e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella
patologia che connota la condizione di salute della persona.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono
integrate con un professionista sanitario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti
(UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle
persone con disabilita' intellettiva e disturbi del neurosviluppo
(ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di
disabilita' oggetto della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la partecipazione di
almeno tre componenti, al cui numero puo' concorrere anche il
professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di
parita' di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata
puo' farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza
diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le
persone anziane ultrasettantenni e' svolto ai sensi dell'articolo 27,
del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».
4. Al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione
degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione
di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni per
avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento
dei procedimenti di valutazione di base.
5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'INPS, ai
fini della gestione della valutazione di base:
a) garantisce l'omogeneita' e la prossimita' dell'attivita'
valutativa su tutto il territorio nazionale;
b) impronta i procedimenti amministrativi strumentali alla
valutazione di base e relativi alla concessione ed erogazione delle
prestazioni a criteri di semplificazione, razionalizzazione,
efficacia e trasparenza;
c) definisce il sistema organizzativo interno secondo criteri che
individuano competenze e responsabilita' degli organi e degli uffici,
nonche' gli ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici.
6. Al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni
contenute nel presente articolo, l'INPS per il triennio 2024-2026, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, con
incremento della propria dotazione organica, a bandire e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per
titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici e mediante bandi di mobilita', 1.069 unita' di
personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza,
142 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei
Funzionari amministrativi e 920 unita' di personale non dirigenziale
da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni
Centrali.
7. Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata una spesa
pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno
2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026. E'
altresi' autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro
2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione
delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di
funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e
pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le
spese di funzionamento. Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.
8. Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle unita' di
valutazione di base di un professionista sanitario in rappresentanza
delle Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.