Art. 9 
 
Procedura  valutativa   di   base,   soggetto   unico,   svolgimento,
  composizione e funzionamento delle unita' di valutazione di base 
 
  1. Fermo restando  quanto  disposto  dagli  articoli  12  e  33,  a
decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento
per la valutazione di base e' affidata, in via esclusiva, all'INPS. 
  2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi  di  efficacia,
efficienza, economicita', celerita' e adeguatezza dei procedimenti di
valutazione di base, le competenze e le funzioni  di  accertamento  e
valutazione sono attribuite alle unita' di valutazione di base. 
  3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  4  (Riconoscimento   della   condizione   di   disabilita'
attraverso la valutazione di base).  -  1.  Il  riconoscimento  della
condizione  di  disabilita'  di  cui  all'articolo  3  e'  effettuato
dall'INPS mediante le unita' di valutazione di base. 
    2. Le unita' di  valutazione  di  base  di  cui  al  comma  1  si
compongono  di  due  medici  nominati  dall'INPS,  di  un  componente
individuato ai sensi del comma 4 e di una sola  figura  professionale
appartenente alle aree psicologiche e sociali.  Le  commissioni  sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in  medicina  legale.
Nel caso non sia disponibile un medico  di  medicina  legale,  l'INPS
nomina, come presidente, un medico  con  altra  specializzazione  che
abbia svolto attivita' per almeno tre anni in organi di  accertamento
dell'INPS in materia assistenziale o  previdenziale.  In  ogni  caso,
almeno uno dei componenti deve  essere  un  medico  specializzato  in
medicina legale o in medicina del  lavoro  o  altre  specializzazioni
equipollenti o affini. 
    3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di base di cui al
comma  2  si  compongono  di  due  medici  nominati  dall'INPS,   del
componente individuato ai sensi del comma 4  e  di  una  sola  figura
professionale appartenente  alle  aree  psicologiche  e  sociali.  Le
commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS  specializzato  in
medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico  di  medicina
legale,  l'INPS  nomina,  come  presidente,  un  medico   con   altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno  tre  anni  in
organi  di  accertamento  dell'INPS  in   materia   assistenziale   o
previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS
e' in possesso di specializzazione in pediatria, in  neuropsichiatria
infantile  o  equipollenti  o  affini  o  di  specializzazione  nella
patologia che connota la condizione di salute della persona. 
    4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2  e  3  sono
integrate  con  un  professionista   sanitario   in   rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili  (ANMIC),  dell'Unione  italiana  ciechi  e  degli  ipovedenti
(UICI), dell'Ente nazionale  per  la  protezione  e  l'assistenza  ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e  delle
persone con disabilita' intellettiva  e  disturbi  del  neurosviluppo
(ANFFAS), individuato in  relazione  alle  specifiche  condizioni  di
disabilita' oggetto della valutazione. 
    5. La valutazione di base e' definita con  la  partecipazione  di
almeno tre  componenti,  al  cui  numero  puo'  concorrere  anche  il
professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In  caso  di
parita' di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio. 
    6. Nel corso della valutazione di base,  la  persona  interessata
puo' farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza
diritto di voto. 
    7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per  le
persone anziane ultrasettantenni e' svolto ai sensi dell'articolo 27,
del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.». 
  4. Al fine di  garantire  la  semplificazione  e  razionalizzazione
degli oneri procedurali connessi all'espletamento  della  valutazione
di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a  legislazione
vigente, puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  le  regioni  per
avvalersi delle risorse strumentali  e  organizzative  delle  aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie  allo  svolgimento
dei procedimenti di valutazione di base. 
  5. Nell'ambito della propria autonomia  organizzativa,  l'INPS,  ai
fini della gestione della valutazione di base: 
    a)  garantisce  l'omogeneita'  e  la  prossimita'  dell'attivita'
valutativa su tutto il territorio nazionale; 
    b)  impronta  i  procedimenti  amministrativi  strumentali   alla
valutazione di base e relativi alla concessione ed  erogazione  delle
prestazioni  a   criteri   di   semplificazione,   razionalizzazione,
efficacia e trasparenza; 
    c) definisce il sistema organizzativo interno secondo criteri che
individuano competenze e responsabilita' degli organi e degli uffici,
nonche' gli ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici. 
  6.  Al  fine  di  garantire  piena  attuazione  alle   disposizioni
contenute nel presente articolo, l'INPS per il triennio 2024-2026, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato,  con
incremento  della  propria   dotazione   organica,   a   bandire   e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, mediante procedure  concorsuali  pubbliche,  per
titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici e mediante bandi  di  mobilita',  1.069  unita'  di
personale da inquadrare nell'Area dei Medici  di  primo  livello  per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali  di  propria  competenza,
142 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area  dei
Funzionari amministrativi e 920 unita' di personale non  dirigenziale
da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni
Centrali. 
  7. Per le assunzioni di cui al comma 6  e'  autorizzata  una  spesa
pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno
2025 e ad euro 215.371.872  annui  a  decorrere  dall'anno  2026.  E'
altresi' autorizzata, in favore dell'INPS, una  spesa  pari  ad  euro
2.483.256 per l'anno 2024, di cui  euro  2.086.769  per  la  gestione
delle  procedure  concorsuali  ed  euro  396.487  per  le  spese   di
funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025  e
pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno  2026,  per  le
spese di funzionamento. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  8.  Agli  oneri  derivanti  dalla  partecipazione  alle  unita'  di
valutazione di base di un professionista sanitario in  rappresentanza
delle Associazioni di cui all'articolo 4,  comma  4,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro  per
l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.