Art. 6 
 
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per  le  attivita'  di
           sostegno didattico agli alunni con disabilita' 
 
  1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno,  in
via  straordinaria  e  transitoria,  in  aggiunta  ai   percorsi   di
specializzazione sul sostegno, che in  base  alla  normativa  vigente
rimangono    affidati    ordinariamente    alle    universita',    la
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita' si  consegue,  fino  al  31  dicembre  2025,  con  il
superamento  dei  percorsi  di  formazione   attivati   dall'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. L'offerta formativa  dei  percorsi  di  cui  al  presente  comma
prevede il conseguimento  di  almeno  trenta  crediti  formativi.  Le
universita' possono, in ogni caso, attivare  i  percorsi  di  cui  al
presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. 
  2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi  del  presente
articolo e relativi al medesimo  grado  di  istruzione  del  servizio
prestato coloro  che  hanno  svolto,  nelle  istituzioni  scolastiche
statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei  cinque  anni
precedenti. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  previo
parere del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definiti  il  profilo   professionale   del   docente
specializzato, i contenuti dei  crediti  formativi  dei  percorsi  di
formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e  le
modalita' per l'attivazione dei percorsi, i  costi  massimi,  l'esame
finale e la composizione della  commissione  esaminatrice  dell'esame
finale,  alla  quale  partecipa  un  componente   esterno   designato
dall'Ufficio scolastico regionale scelto  fra  i  dirigenti  tecnici,
scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle  proprie
funzioni. Gli oneri connessi  all'attuazione  del  presente  articolo
sono a carico dei partecipanti. 
  4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni  anno,
sino al  termine  di  cui  al  comma  1,  il  fabbisogno  di  docenti
specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita',
al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il
fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun  grado
di istruzione, sulla base della  programmazione  degli  organici  del
personale docente delle scuole del Sistema nazionale  di  istruzione.
Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono  il  fabbisogno,
l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri  individuati
con il decreto di cui al comma 3. 
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.