Art. 8 
 
Misure finalizzate a garantire la continuita'  dei  docenti  a  tempo
                  determinato su posto di sostegno 
 
  1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita'  e
favorire la serenita' della  relazione  educativa  tra  studenti  con
disabilita' e docenti, all'articolo 14  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica  di
cui al comma 1, nel caso di richiesta  da  parte  della  famiglia,  e
valutato,  da  parte  del  dirigente  scolastico,   l'interesse   del
discente,  nell'ambito  dell'attribuzione  degli  incarichi  a  tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3  maggio
1999, n. 124, al docente in possesso del titolo  di  specializzazione
per l'insegnamento agli  alunni  disabili  puo'  essere  proposta  la
conferma, con precedenza assoluta rispetto al  restante  personale  a
tempo determinato, sul medesimo posto di  sostegno  assegnatogli  nel
precedente anno scolastico,  fermi  restando  la  disponibilita'  del
posto,  il  preventivo  svolgimento  delle  operazioni  relative   al
personale a tempo indeterminato e  l'accertamento  del  diritto  alla
nomina nel contingente dei posti disponibili  da  parte  del  docente
interessato. 
    3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi',  alle
seguenti categorie di personale docente: 
      a)  docenti  privi   del   titolo   di   specializzazione   per
l'insegnamento  agli  alunni  disabili  che  siano   inseriti   nelle
graduatorie di sostegno adottate  in  applicazione  dell'articolo  4,
comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  avendo  svolto  tre
annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel  relativo  grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge; 
      b)  docenti  privi   del   titolo   di   specializzazione   per
l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano  svolto  servizio  su
posto di sostegno in quanto individuati  sulla  base  della  migliore
collocazione di  fascia  con  il  relativo  miglior  punteggio  nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo  4,
comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 
  2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo,  il
regolamento di cui all'articolo 4, comma  5,  della  legge  3  maggio
1999, n. 124, e' adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.