Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti  delle  persone
  con disabilita' e  di  formazione  dei  docenti  referenti  per  il
  sostegno 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024
della  formazione  dei  soggetti  indicati  nella  tabella   di   cui
all'allegato B, coinvolti  nella  predisposizione,  organizzazione  e
attuazione dei procedimenti di valutazione di  base,  di  valutazione
multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai  Capi
II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi  i
docenti referenti per il sostegno,  sono  di  seguito  individuati  i
territori, a livello provinciale, in  cui  avviare  le  attivita'  di
sperimentazione disciplinate dall'articolo  33,  commi  1  e  2,  del
medesimo decreto: 
    a) Brescia; 
    b) Catanzaro; 
    c) Firenze; 
    d) Forli-Cesena; 
    e) Frosinone; 
    f) Perugia; 
    g) Salerno; 
    h) Sassari; 
    i) Trieste. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',  di  seguito
Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  e  nell'ambito  del  limite  di
spesa di cui al comma 7, realizza le attivita' di cui al comma 1: 
    a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30,  individuati
tra  personalita'  della  scienza,  del  mondo  universitario,  delle
associazioni del terzo settore operanti in favore delle  persone  con
disabilita'  o,  comunque,  tra  esperti  di  disabilita',  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303; 
    b) avvalendosi di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita'  di  societa'
in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa  di
euro 3 milioni nel 2024; 
    c)  stipulando  protocolli  di  intesa  e  convenzioni   con   le
amministrazioni,  gli  enti  e  le  associazioni  destinatari   delle
attivita' formative. 
  3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2,  lettera  a),  il
Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  con  scadenza  al  31
dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati  per  assolvere
alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della
sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col  regolamento  di
cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio  2024,
n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera  a),
il  Dipartimento  puo'  attribuire  incarichi  di  esperto  a  titolo
gratuito. 
  4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono  retribuiti
in misura commisurata agli obiettivi  assegnati,  avuto  riguardo  ai
titoli   posseduti,   alla   specifica   formazione   ed   esperienza
professionale e, comunque, nel limite massimo individuale  di  20.000
euro  annui  e  complessivo  di  600.000  annui  euro  al  lordo  dei
contributi   previdenziali   e   degli   oneri   fiscali   a   carico
dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso  delle
spese  di   missione   effettivamente   sostenute   nell'espletamento
dell'incarico secondo quanto previsto per il  personale  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti
al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di
120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo,
il compenso e' rideterminato nella misura indicata dal regolamento di
cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio  2024,
n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con  decreto  del
Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della  salute  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono  disciplinati  la
procedura e i criteri di selezione degli esperti, la  commissione  di
esame e il punteggio da attribuire al colloquio  e  ai  titoli.  Agli
incarichi non si  applica  il  limite  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo  32,
comma  1,  del  decreto  legislativo  3  maggio  2024,  n.  62,   con
riferimento alle  attivita'  formative  relative  all'anno  2024,  il
Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e  il  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  avvalendosi  degli  esperti,
della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui  al  comma
2: 
    a) redige il sillabo delle  attivita'  formative  e  definisce  i
relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; 
    b) eroga la formazione; 
    c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; 
    d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative; 
    e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura
i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero  massimo  di
2.500 unita'; 
    f)  realizza  una  piattaforma  informatica  a   supporto   delle
attivita' formative. 
  6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti
alcun compenso, indennita', emolumento, gettone  ne'  altre  utilita'
comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio,
sono riconosciute ai partecipanti alle  attivita'  formative  secondo
quanto previsto per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e
6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno  2024,
e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 32, comma  3,  del  decreto  legislativo  3
maggio 2024, n. 62.