Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica  di
cui all'articolo 8 del presente Capo,  le  guide  turistiche  possono
esercitare la professione  mediante  presentazione  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5  del  presente  Capo,
ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento  gia'  in
loro possesso. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  47,  rubricato
          «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»: 
                «1. L'atto di notorieta' concernente stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».