Art. 5
Destinatari
1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale le guide
turistiche che:
a. hanno superato l'esame di abilitazione di cui al Capo I del
presente regolamento;
b. hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale
con le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del Capo III del
presente regolamento;
c. sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di
guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13
dicembre 2023, n. 190.
2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati:
a. numero di iscrizione;
b. nome, cognome e codice fiscale;
c. data di conseguimento dell'abilitazione;
d. eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento;
e. lingue straniere per le quali e' stata conseguita
l'abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute e comprovate
ai sensi del successivo articolo 7, comma 3;
f. data dell'ultimo aggiornamento professionale;
g. titolo di studio.
Note all'art. 5:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.