Art. 5 
 
                             Destinatari 
 
  1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco  nazionale  le  guide
turistiche che: 
    a. hanno superato l'esame di abilitazione di cui al  Capo  I  del
presente regolamento; 
    b. hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale
con le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del Capo III  del
presente regolamento; 
    c. sono gia' abilitati  allo  svolgimento  della  professione  di
guida turistica alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  13
dicembre 2023, n. 190. 
  2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati: 
    a. numero di iscrizione; 
    b. nome, cognome e codice fiscale; 
    c. data di conseguimento dell'abilitazione; 
    d. eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento; 
    e.  lingue  straniere  per   le   quali   e'   stata   conseguita
l'abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute e  comprovate
ai sensi del successivo articolo 7, comma 3; 
    f. data dell'ultimo aggiornamento professionale; 
    g. titolo di studio. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293.