Art. 6 
 
                               Sezioni 
 
  1. L'elenco nazionale e' suddiviso in due sezioni, come di  seguito
individuate: 
    a. una sezione ove sono riportati i dati delle  guide  turistiche
che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale  e  delle  guide
turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della  legge
13  dicembre  2023,  n.  190,  che   hanno   richiesto   l'iscrizione
nell'elenco nazionale; 
    b. una sezione ove sono riportati i dati delle  guide  turistiche
che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  della  qualifica  conseguita
all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n.
190. 
  2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati
nelle sezioni di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1,  sono
individuate opzioni selezionabili che descrivono le  specializzazioni
tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del
presente regolamento, e le lingue straniere per  le  quali  e'  stata
conseguita l'abilitazione. 
  3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui
al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da  inviare
in via telematica al Ministero del turismo. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6,  rubricato
          «Esercizio  della  professione   sulla   base   di   titoli
          conseguiti all'estero»: 
                «1. I cittadini dell'Unione  europea,  di  uno  Stato
          appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
          abilitati  allo  svolgimento  della  professione  di  guida
          turistica in conformita' alla normativa di un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
          o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro  attivita'
          in Italia: 
                  a) su base temporanea e occasionale, in  regime  di
          libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
                  b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
          della qualifica professionale conseguita in un altro  Stato
          membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
          o  in  Svizzera,  previa   eventuale   integrazione   della
          formazione mediante una misura compensativa ai sensi  degli
          articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9  novembre  2007,
          n.  206,  consistente,  a  scelta  del   richiedente,   nel
          compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento  ovvero  nel
          superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. 
                2. Il tirocinio di adattamento, della durata  massima
          di  ventiquattro  mesi,   consiste   nell'esercizio   della
          professione sotto la responsabilita' di  un  professionista
          qualificato, accompagnato da una formazione  complementare,
          ed e' oggetto di valutazione da  parte  del  Ministero  del
          turismo. 
                3. La  qualifica  professionale  di  guida  turistica
          conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
          e'   riconosciuta   previo   superamento   di   una   prova
          attitudinale in  lingua  italiana.  I  cittadini  di  Stati
          diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
          attitudinale se sono in regola con le disposizioni  vigenti
          in materia di immigrazione. 
                4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1,  lettera
          b), e 3, e' indetta dal Ministero del  turismo  e  consiste
          nello svolgimento di una  prova  scritta  e  di  una  prova
          orale, volte a verificare le conoscenze professionali e  le
          competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 1. 
                5. Comma abrogato. 
                6. Comma abrogato. 
                7. Con  decreto  del  Ministro  del  turismo,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono stabilite: 
                  a) sentito il Ministro per gli affari  europei,  il
          Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
          quali la prestazione possa essere considerata temporanea  e
          occasionale,  nonche'  le  modalita'  di  accertamento  del
          carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo  i
          criteri previsti dall'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto  legislativo
          n. 206 del  2007,  ferma  restando  la  necessita'  di  una
          dichiarazione  preventiva  dell'interessato,  efficace  per
          dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
          in via  telematica  al  Ministero  del  turismo  che  cura,
          altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di  ogni
          altra informazione posseduta; 
                  b) le modalita' di  svolgimento  del  tirocinio  di
          adattamento  e  della  prova  attitudinale,  ai  fini   del
          riconoscimento  della  qualifica  professionale,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 9  novembre  2007,
          n. 206. 
                8. I soggetti che abbiano ottenuto il  riconoscimento
          della  qualifica  ai  sensi  del  presente  articolo   sono
          iscritti, a domanda,  in  un'apposita  sezione  dell'elenco
          nazionale e possono esercitare la professione su  tutto  il
          territorio nazionale. 
                9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
          ad accertare il carattere temporaneo  e  occasionale  della
          prestazione di cui al comma 1,  lettera  a),  del  presente
          articolo e a pronunciarsi, ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle  domande
          di riconoscimento della qualifica  professionale  di  guida
          turistica, conseguita all'estero.».