Art. 6
Sezioni
1. L'elenco nazionale e' suddiviso in due sezioni, come di seguito
individuate:
a. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche
che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide
turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della legge
13 dicembre 2023, n. 190, che hanno richiesto l'iscrizione
nell'elenco nazionale;
b. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche
che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita
all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n.
190.
2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati
nelle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni
tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del
presente regolamento, e le lingue straniere per le quali e' stata
conseguita l'abilitazione.
3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui
al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da inviare
in via telematica al Ministero del turismo.
Note all'art. 6:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato
«Esercizio della professione sulla base di titoli
conseguiti all'estero»:
«1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
abilitati allo svolgimento della professione di guida
turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita'
in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera, previa eventuale integrazione della
formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel
compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima
di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della
professione sotto la responsabilita' di un professionista
qualificato, accompagnato da una formazione complementare,
ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
e' riconosciuta previo superamento di una prova
attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera
b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste
nello svolgimento di una prova scritta e di una prova
orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le
competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
quali la prestazione possa essere considerata temporanea e
occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del
carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i
criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo
n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una
dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per
dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
in via telematica al Ministero del turismo che cura,
altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni
altra informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco
nazionale e possono esercitare la professione su tutto il
territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande
di riconoscimento della qualifica professionale di guida
turistica, conseguita all'estero.».