Art. 6 Sezioni 1. L'elenco nazionale e' suddiviso in due sezioni, come di seguito individuate: a. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco nazionale; b. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati nelle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del presente regolamento, e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione. 3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da inviare in via telematica al Ministero del turismo.
Note all'art. 6: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato «Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero»: «1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. 2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. 3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 e' riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 5. Comma abrogato. 6. Comma abrogato. 7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite: a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. 9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.».