Art. 7 
 
                       Verifica delle domande 
 
  1. Il Ministero  del  turismo  verifica  l'effettivo  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  c)  del  presente
Capo sulla  base  dei  dati  trasmessi  dall'amministrazione  che  ha
rilasciato l'abilitazione. 
  2. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate  dalle  guide
turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione  in  una  o
piu' regioni o province alla data di entrata in vigore della legge 13
dicembre  2023,  n.  190,  il  Ministero  provvede  ad  iscrivere  la
specializzazione relativa all'ambito territoriale  per  il  quale  le
stesse  hanno  gia'  conseguito  l'abilitazione  e  ad  annotare   le
conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto. 
  3. Il Ministero del  turismo  provvede  altresi'  all'aggiornamento
dell'elenco   nazionale   a   seguito   della   comunicazione   delle
specializzazioni acquisite, delle eventuali  certificazioni  o  altre
attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue  straniere  in
un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento
dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293.