Art. 7 Verifica delle domande 1. Il Ministero del turismo verifica l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente Capo sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione. 2. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate dalle guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni o province alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il Ministero provvede ad iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno gia' conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto. 3. Il Ministero del turismo provvede altresi' all'aggiornamento dell'elenco nazionale a seguito della comunicazione delle specializzazioni acquisite, delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale.
Note all'art. 7: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293.