Art. 9 Effetti dell'iscrizione nell'elenco nazionale 1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale il Ministero del turismo rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190. Nelle more del rilascio del tesserino o in caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato dalla relativa denuncia, le guide turistiche possono esercitare la professione esibendo all'occorrenza documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco. 2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e il possesso del tesserino personale di riconoscimento consentono alla guida turistica di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. 3. Le guide turistiche, iscritte nell'elenco nazionale e in possesso del tesserino personale di riconoscimento, hanno diritto all'accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalita' di studio o formazione in base a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 9: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 5, rubricato «Elenco nazionale»: «1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che: a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4; b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6; c) sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e' aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e' reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita' degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione. 4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e' consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 9, rubricato «Ingresso gratuito»: «1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalita' di studio e formazione, siano essi di proprieta' dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.».