Art. 9 
 
            Effetti dell'iscrizione nell'elenco nazionale 
 
  1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale il Ministero del
turismo rilascia alla  guida  turistica  un  tesserino  personale  di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,  della  legge  13
dicembre 2023, n. 190. Nelle more del rilascio  del  tesserino  o  in
caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato  dalla  relativa
denuncia, le  guide  turistiche  possono  esercitare  la  professione
esibendo  all'occorrenza   documentazione   attestante   l'iscrizione
nell'elenco. 
  2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e il possesso  del  tesserino
personale  di  riconoscimento  consentono  alla  guida  turistica  di
esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. 
  3.  Le  guide  turistiche,  iscritte  nell'elenco  nazionale  e  in
possesso del tesserino personale  di  riconoscimento,  hanno  diritto
all'accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione
o in cui accedono per finalita' di studio  o  formazione  in  base  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  rubricato
          «Elenco nazionale»: 
                «1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
          decreto del Ministro del turismo da adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  l'elenco  nazionale  delle  guide  turistiche,   di
          seguito  denominato  «elenco  nazionale»,  al  quale   sono
          iscritti, a domanda, coloro che: 
                  a)   hanno   superato   lo   specifico   esame   di
          abilitazione di cui all'articolo 4; 
                  b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
          professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  c)  sono  gia'  abilitati  allo  svolgimento  della
          professione di guida turistica  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                2. L'elenco nazionale, distinto in  apposite  sezioni
          ai sensi degli articoli 6,  comma  8,  e  7,  comma  2,  e'
          aggiornato  a  seguito  della  verifica  delle  domande  di
          iscrizione,     delle      specializzazioni      acquisite,
          dell'adempimento   dell'obbligo   di   aggiornamento,   con
          indicazione   dell'ultima   data,   e    delle    ulteriori
          certificazioni di conoscenza delle lingue straniere  ed  e'
          reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
          del  turismo.   Per   la   realizzazione   di   un'apposita
          piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di  300.000
          euro per l'anno 2024. Al fine  di  far  fronte  alle  spese
          relative alla tenuta dell'elenco nazionale  e'  autorizzata
          la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
                3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
          degli  iscritti,  il  numero  di  iscrizione,  la  data  di
          abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
          data di  conseguimento,  la  data  dell'ultimo  adempimento
          dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per  le
          quali e' stata conseguita l'abilitazione. 
                4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  legge  6
          agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale  e'
          consentito l'esercizio della professione di guida turistica
          su tutto il  territorio  nazionale  ed  e'  rilasciato  dal
          Ministero   del   turismo   un   tesserino   personale   di
          riconoscimento, munito di fotografia, numero di  iscrizione
          e relativo codice univoco di  identificazione,  da  esibire
          durante lo svolgimento della professione.». 
              - Si  riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  9,
          rubricato «Ingresso gratuito»: 
                «1. Le guide turistiche munite di tesserino personale
          di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  hanno
          diritto all'ingresso  gratuito  in  tutti  i  siti  in  cui
          esercitano la professione o in cui accedono  per  finalita'
          di studio e formazione,  siano  essi  di  proprieta'  dello
          Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di
          istituti religiosi.».