Art. 9
Effetti dell'iscrizione nell'elenco nazionale
1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale il Ministero del
turismo rilascia alla guida turistica un tesserino personale di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 13
dicembre 2023, n. 190. Nelle more del rilascio del tesserino o in
caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato dalla relativa
denuncia, le guide turistiche possono esercitare la professione
esibendo all'occorrenza documentazione attestante l'iscrizione
nell'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e il possesso del tesserino
personale di riconoscimento consentono alla guida turistica di
esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
3. Le guide turistiche, iscritte nell'elenco nazionale e in
possesso del tesserino personale di riconoscimento, hanno diritto
all'accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione
o in cui accedono per finalita' di studio o formazione in base a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 9:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, rubricato
«Elenco nazionale»:
«1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di
seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono
iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di
abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni
ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e'
aggiornato a seguito della verifica delle domande di
iscrizione, delle specializzazioni acquisite,
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con
indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e'
reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
del turismo. Per la realizzazione di un'apposita
piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese
relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata
la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di
abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento
dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le
quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6
agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e'
consentito l'esercizio della professione di guida turistica
su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
Ministero del turismo un tesserino personale di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione
e relativo codice univoco di identificazione, da esibire
durante lo svolgimento della professione.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 9,
rubricato «Ingresso gratuito»:
«1. Le guide turistiche munite di tesserino personale
di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno
diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui
esercitano la professione o in cui accedono per finalita'
di studio e formazione, siano essi di proprieta' dello
Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di
istituti religiosi.».