Art. 10
Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel
continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese
italiane
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di
euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere
finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti,
esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che
sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di
sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale,
investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali.
Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a
fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento
dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023,
secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu'
deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con
sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota
minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o
importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie
stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice
e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con
deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di
fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani
ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a
soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di
cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, riguardanti il continente africano proposte da imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto
di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito
del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre
2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio
2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite
massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di
debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,. I finanziamenti di cui al presente comma sono
concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre
istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese
stabilmente operative in Stati del continente africano, per la
realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le
finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela
dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle
risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di
cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono
assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui
al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle
esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche
nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri
soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile,
autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o
comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello
Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli
interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1,
Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun
intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti
Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, sottoponendo
apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica
della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al
comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al
precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del
Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni
di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al
comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la
documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il
soggetto beneficiario degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di
cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni
effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e
prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al precedente
periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione
sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello
Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio
precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di
euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui
al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale
intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorita'
di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n.
234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli
obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge
15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di
indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato
articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato
tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50
milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n.
22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo,
l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo
rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.