Art. 10 
 
Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel
  continente africano e per  l'internazionalizzazione  delle  imprese
  italiane 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite  di
euro  200  milioni,   possono   essere   utilizzate   per   concedere
finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente  sono  presenti,
esportano o si approvvigionano nel continente  africano,  ovvero  che
sono stabilmente  fornitrici  delle  predette  imprese,  al  fine  di
sostenerne spese di investimento per il  rafforzamento  patrimoniale,
investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi  o  commerciali.
Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento  a
fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per  cento
dei finanziamenti concessi ai sensi del primo  periodo,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 
  2. La misura di  cui  al  comma  1  si  applica  nel  rispetto  del
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del  13  dicembre  2023,
secondo condizioni, termini e modalita'  stabiliti  con  una  o  piu'
deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,  comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1  le  imprese  con
sede legale in Italia che, alternativamente: 
    a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla  quota
minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che: 
      1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 
      2) hanno realizzato esportazioni verso  i  mercati  africani  o
importazioni dai mercati africani in misura non  inferiore  a  soglie
stabilite con deliberazione di cui al comma 2; 
    b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione  esportatrice
e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con
deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate  operazioni  di
fornitura a beneficio di imprese che: 
      1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 
      2) hanno  realizzato  esportazioni  verso  i  mercati  africani
ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non  inferiore  a
soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2. 
  4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo  di
cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394,  riguardanti  il  continente  africano   proposte   da   imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto
di cui all'articolo 72, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento. 
  5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi  nell'ambito
del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre
2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  gennaio
2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel  limite
massimo  di  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  concedere
finanziamenti sotto  qualsiasi  forma  anche  mediante  strumenti  di
debito  subordinato,  a  valere  sulla  gestione  separata   di   cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n.  326,.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  comma  sono
concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o  di  altre
istituzioni  finanziarie,  prioritariamente  a  favore   di   imprese
stabilmente operative  in  Stati  del  continente  africano,  per  la
realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con  le
finalita'  del  richiamato  Piano  Mattei:   infrastrutture;   tutela
dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento  sostenibile  delle
risorse naturali, incluse  quelle  idriche  ed  energetiche;  salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. 
  6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi  di
cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa  sono
assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui
al  comma  10,  in  misura  pari  al  80%  in  relazione  al  singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo  alle
esposizioni   di   Cassa   depositi   e   prestiti    s.p.a.    anche
nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente  con  altri
soggetti o istituzioni, e' esplicita,  incondizionata,  irrevocabile,
autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso  o
comunque a condizioni concessionali,  nel  rispetto  della  normativa
europea sugli aiuti di Stato,  ove  applicabile.  La  garanzia  dello
Stato si estende al  rimborso  del  capitale  e  al  pagamento  degli
interessi. 
  7. Ai fini dell'ammissione degli interventi  di  cui  al  comma  1,
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  svolge  l'istruttoria  di  ciascun
intervento. In caso di esito favorevole, Cassa  depositi  e  prestiti
Spa approva gli  interventi  e  ne  da'  comunicazione,  sottoponendo
apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa  verifica
della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al
comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al
precedente periodo e'  istituito,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore della  presente  disposizione,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura  di  missione  del
Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da  quattro  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con  funzioni
di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  da  un  rappresentante   del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  da   un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai
componenti del Comitato tecnico non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui  al
comma 7, la Cassa depositi  e  prestiti  Spa  puo'  sottoscrivere  la
documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il
soggetto beneficiario degli stessi. 
  9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di
cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro
trenta  giorni,  l'effettuazione  e  gli  importi  delle   erogazioni
effettuate in relazione a ciascun intervento.  La  Cassa  depositi  e
prestiti Spa presenta altresi'  ai  soggetti  di  cui  al  precedente
periodo,  entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,   una   relazione
sull'andamento di ciascun  intervento  ammesso  alla  garanzia  dello
Stato ai sensi della presente  disposizione,  relativo  all'esercizio
precedente. 
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  6,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'
istituito un fondo di garanzia con una dotazione di  400  milioni  di
euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni  di  euro
per l'anno 2024, si  provvede  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui
al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle  risorse
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo  1,  comma  343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione  del  Fondo  e'
autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria  centrale
intestato alla Cassa Depositi e Prestiti. 
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sono determinati orientamento strategico e  priorita'
di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n.
234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli
obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1,  del  decreto-legge
15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 gennaio 2024, n. 2. In tal  caso,  le  funzioni  del  Comitato  di
indirizzo e del Comitato direttivo di cui al  comma  496  del  citato
articolo 1 della legge n. 234  del  2021  sono  svolte  dal  Comitato
tecnico di cui al comma 7. 
  12.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, Simest SpA versa  all'entrata  una  quota  pari  a  euro  50
milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria  n.
22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 49, lettera b), della legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal  primo  periodo,
l'importo  ivi  previsto  e'  successivamente  riassegnato  al  fondo
rotativo per operazioni di venture capital  di  cui  all'articolo  1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.