Art. 10 
 
Modifiche  al  codice  di  procedura  penale  per  l'efficienza   del
  procedimento  penale  e  la  semplificazione  in  tema  di   misure
  alternative 
 
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 371-bis, comma 3,  lettera  h),  numero  2),  del
codice di procedura penale, la parola «reiterata» e' sostituita dalla
parola «grave»; 
    b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma
2-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-ter. Il procuratore generale,  quando  dispone  l'avocazione
delle indagini preliminari per i delitti di  cui  agli  articoli  51,
comma 3-bis e comma 3-quater, e  371-bis,  comma  4-bis,  informa  il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». 
  2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di  procedura  penale,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole  «in  via  provvisoria»  sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» e' soppressa; 
    c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il tribunale  di
sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede,  a  norma  del
comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»; 
    d) il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Allo  stesso
modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza  non  e'
stata emessa.».