Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), del codice di procedura penale, la parola «reiterata» e' sostituita dalla parola «grave»; b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». 2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse; b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» e' soppressa; c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»; d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa.».