Art. 5 
 
           Interventi in materia di liberazione anticipata 
 
  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Fermo  il  disposto  del  comma  4-bis,  nell'ordine  di
esecuzione la pena da espiare e' indicata  computando  le  detrazioni
previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo
tale  che  siano  specificamente  indicate  le   detrazioni   e   sia
evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine
di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui
all'articolo 54 della legge  26  luglio  1975,  n.  354  non  saranno
riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della  pena  il
condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.». 
  2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le
parole «La concessione del beneficio e' comunicata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La mancata concessione del  beneficio  o  la  revoca
sono comunicate». 
  3. L'articolo 69-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure  alternative
alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai  quali  nel
computo della misura della pena espiata e' rilevante  la  liberazione
anticipata ai sensi dell'articolo  54,  comma  4,  il  magistrato  di
sorveglianza  accerta  la  sussistenza   dei   presupposti   per   la
concessione  della  liberazione  anticipata  in  relazione  ad   ogni
semestre precedente. L'istanza di  cui  al  periodo  precedente  puo'
essere  presentata  a  decorrere  dal  termine  di   novanta   giorni
antecedente al maturare dei presupposti  per  l'accesso  alle  misure
alternative alla detenzione o  agli  altri  benefici  analoghi,  come
individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. 
    2. Nel termine di novanta  giorni  antecedente  al  maturare  del
termine di  conclusione  della  pena  da  espiare,  come  individuato
computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato  di
sorveglianza  accerta  la  sussistenza   dei   presupposti   per   la
concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che
non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del
comma 3. 
    3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata
quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui  ai
commi 1 e 2, che deve essere indicato, a  pena  di  inammissibilita',
nell'istanza medesima. 
    4. Il provvedimento che concede  o  nega  il  riconoscimento  del
beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza  con  ordinanza,
in  camera  di  consiglio  senza  la  presenza  delle  parti,  ed  e'
comunicato  o  notificato  senza   ritardo   ai   soggetti   indicati
nell'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale.   Quando   la
competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al
tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale  trasmette  gli
atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione
anticipata. 
    5.  Avverso  l'ordinanza  di  cui  al  comma  4   il   difensore,
l'interessato e il pubblico ministero  possono,  entro  dieci  giorni
dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di  sorveglianza
decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.  Si
applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma  dell'articolo
30-bis.». 
  4. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le
modifiche necessarie a prevedere: 
    a) che nel procedimento per il riconoscimento  del  beneficio  di
cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia  adeguato
alle previsioni del comma 3 del presente articolo; 
    b)  che,  fino  alla  compiuta  informatizzazione  del  fascicolo
personale, gli elementi di valutazione necessari siano  trasmessi  al
magistrato di sorveglianza  con  la  cadenza  prevista  dall'articolo
69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975; 
    c) che il  direttore  dell'istituto  trasmette  gli  elementi  di
valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26  luglio
1975, n. 354 in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso  a  misure
alternative alla detenzione o benefici analoghi.