Art. 6 
 
Interventi in  materia  di  corrispondenza  telefonica  dei  soggetti
               sottoposti al trattamento penitenziario 
 
  1. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,  n.  230,  le  modifiche
necessarie a garantire  la  prosecuzione  dei  rapporti  personali  e
familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi: 
    a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici
settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella  di
cui all'articolo 37; 
    b)  all'articolo  61,  comma  2,  lettera  a),  secondo  periodo,
inserimento del riferimento all'articolo 39. 
  2. Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  1,  i  colloqui
previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26  giugno  1975,  n.
354, possono essere autorizzati oltre i limiti  di  cui  all'articolo
39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  230  del
2000.