Art. 6 Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi: a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37; b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. 2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.