Art. 8 Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti 1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. 4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. 5. L'elenco dovra' essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2. 6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.