Art. 8 
 
Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e
                il reinserimento sociale dei detenuti 
 
  1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso  alle  misure
penali di comunita' e agevolare un piu' efficace reinserimento  delle
persone detenute  adulte  e'  istituito  presso  il  Ministero  della
giustizia   un   elenco   delle   strutture    residenziali    idonee
all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in
sezioni regionali ed e' tenuto  dal  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita' che ne cura la tenuta  e  l'aggiornamento  ed
esercita la vigilanza sullo stesso. 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sei mesi dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  definite  la   disciplina   relativa   alla
formazione e all'aggiornamento dell'elenco di  cui  al  comma  1,  le
modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso e  le
caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi  necessari  per
l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo
sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero delle spese per la
permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonche'  i  presupposti
soggettivi e di reddito per l'accesso  alle  suddette  strutture  dei
detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e  sono  in
condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio
sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. 
  3. Ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea  accoglienza
residenziale,  lo  svolgimento   di   servizi   di   assistenza,   di
riqualificazione professionale e reinserimento  socio-lavorativo  dei
soggetti residenti, compresi quelli con  problematiche  derivanti  da
dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il  trattamento  in
apposite strutture riabilitative. 
  4. Le strutture iscritte  nell'elenco,  in  presenza  di  specifica
disponibilita' ad accogliere anche soggetti in regime  di  detenzione
domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui
all'articolo 284 del codice di procedura penale. 
  5. L'elenco dovra' essere  istituito  mediante  il  ricorso  ad  un
avviso  pubblico   finalizzato   ad   acquisire   le   manifestazioni
d'interesse  degli  enti  gestori  di  strutture   aventi   carattere
residenziale  ubicate  sul  territorio  nazionale  e  rispondenti  ai
requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di  cui  al
comma 2. 
  6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti  che
non sono in possesso di un domicilio  idoneo  e  sono  in  condizioni
socio-economiche  non   sufficienti   per   provvedere   al   proprio
sostentamento e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Ai relativi  oneri  si  provvede  a  valere
sugli stanziamenti  dei  capitoli  del  bilancio  della  Cassa  delle
ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.