Art. 9 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale dopo l'articolo 314 e' inserito il seguente: 
    «Articolo  314-bis  (Indebita  destinazione  di  denaro  o   cose
mobili). - Fuori dei casi previsti  dall'articolo  314,  il  pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio,  che,  avendo  per
ragione del  suo  ufficio  o  servizio  il  possesso  o  comunque  la
disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad
un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge
o da atti aventi forza di legge dai quali non  residuano  margini  di
discrezionalita' e intenzionalmente procura  a  se'  o  ad  altri  un
ingiusto vantaggio patrimoniale o ad  altri  un  danno  ingiusto,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.». 
  2. All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la  parola
«314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».