Art. 9 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale dopo l'articolo 314 e' inserito il seguente: «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.». 2. All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola «314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».