Art. 10
Autorita' nazionale competente e Punto di contatto unico
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' l'Autorita'
nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:
a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente
decreto;
b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al
presente decreto;
c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione di cui
al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e
orientamenti non vincolanti;
d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai
sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige l'elenco di cui
all'articolo 7, comma 2;
e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e
alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al
capo IV;
g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V.
2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per
garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita' nazionali
con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione
e l'ENISA.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si
provvede ai sensi dell'articolo 44.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.