Art. 10 
 
      Autorita' nazionale competente e Punto di contatto unico 
 
  1.  L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e'   l'Autorita'
nazionale competente NIS di cui all'articolo 8,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto: 
    a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del  presente
decreto; 
    b) predispone i provvedimenti  necessari  a  dare  attuazione  al
presente decreto; 
    c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione  di  cui
al presente decreto, anche adottando linee guida,  raccomandazioni  e
orientamenti non vincolanti; 
    d) individua i soggetti essenziali e  i  soggetti  importanti  ai
sensi  degli  articoli  3  e  6,  nonche'  redige  l'elenco  di   cui
all'articolo 7, comma 2; 
    e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e
alle  iniziative  promosse  a  livello  di  Unione  europea  relativi
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555; 
    f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma  6,  e  al
capo IV; 
    g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V. 
  2. L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e'  il  Punto  di
contatto  unico  NIS  di  cui  all'articolo  8,  paragrafo  3,  della
direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento  per
garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita'  nazionali
con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la  Commissione
e l'ENISA. 
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la
spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si
provvede ai sensi dell'articolo 44. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  (UE)  2022/2555
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)  si  veda  nelle
          note alle premesse.