Art. 11 
 
                      Autorita' di settore NIS 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto
a livello settoriale, sono individuate le Autorita'  di  settore  NIS
che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con
essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma  2,  lettera
c). 
  2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per: 
      1) il settore gestione dei servizi TIC,  di  cui  al  numero  9
dell'allegato   I,   in   collaborazione   con   l'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale; 
      2) il settore dello spazio, di cui al numero  10  dell'allegato
I; 
      3)  il  settore  delle  pubbliche   amministrazioni,   di   cui
all'articolo 3, commi 6 e 7; 
      4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo
pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV; 
    b) il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  settori
bancario e delle infrastrutture dei mercati  finanziari,  di  cui  ai
numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita'  di  vigilanza  di
settore, Banca d'Italia e Consob; 
    c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per: 
      1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8
dell'allegato I; 
      2) il settore dei servizi postali e  di  corriere,  di  cui  al
numero 1 dell'allegato II; 
      3) il settore della fabbricazione, produzione  e  distribuzione
di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il
Ministero della salute; 
      4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di
elettronica  e  ottica,  della   fabbricazione   di   apparecchiature
elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature  non
classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle  lettere
b),  c)  e  d)  del  settore  fabbricazione,  di  cui  al  numero   5
dell'allegato II; 
      5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli,  rimorchi
e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di
cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione,
di cui al numero 5  dell'allegato  II,  sentito  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
      6) i  fornitori  di  servizi  digitali,  di  cui  al  numero  6
dell'allegato II; 
    d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  per   il   settore   produzione,   trasformazione   e
distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II; 
    e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per: 
      1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I; 
      2) il settore fornitura e distribuzione di  acqua  potabile  di
cui al numero 6 dell'allegato I; 
      3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I; 
      4) il  settore  gestione  dei  rifiuti,  di  cui  al  numero  2
dell'allegato II; 
    f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: 
      1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I; 
      2) i soggetti che  forniscono  servizi  di  trasporto  pubblico
locale di cui al numero 1 dell'allegato IV; 
    g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per  il  settore
ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e  per  gli  istituti  di
istruzione che svolgono attivita' di  ricerca  di  cui  al  numero  2
dell'allegato IV, anche  in  accordo  con  le  altre  amministrazioni
vigilanti; 
    h) il  Ministero  della  cultura  per  i  soggetti  che  svolgono
attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV; 
    i) il Ministero della salute per: 
      1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I; 
      2) il sottosettore fabbricazione di  dispositivi  medici  e  di
dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera  a)  del
settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II. 
  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e
sottosettori di competenza,  sono  altresi'  designate  Autorita'  di
settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10. 
  4. Le  Autorita'  di  settore  NIS,  per  i  rispettivi  settori  e
sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1,  procedono,  in
particolare: 
    a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo  7,
comma 2; 
    b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e  dei
soggetti importanti ai sensi degli articoli 3  e  6,  in  particolare
identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai
commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3; 
    c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le  deroghe
di cui all'articolo 3, comma 4; 
    d)  al  supporto  per  le  funzioni  e  per   le   attivita'   di
regolamentazione di cui al presente decreto secondo le  modalita'  di
cui all'articolo 40; 
    e) all'elaborazione dei contributi per la  relazione  annuale  di
cui all'articolo 12, comma 5, lettera c); 
    f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli  settoriali,  al
fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del
presente  decreto  nonche'   al   relativo   monitoraggio.   Per   la
partecipazione ai tavoli settoriali  non  sono  previsti  gettoni  di
presenza,  compensi,  rimborsi  di  spese   o   emolumenti   comunque
denominati; 
    g) alla partecipazione alle attivita' settoriali  del  Gruppo  di
Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di
Unione  europea  relativi   all'attuazione   della   direttiva   (UE)
2022/2555. 
  5. Con accordo  sancito  entro  il  30  ottobre  2024  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita'  di
collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province
autonome di Trento e  di  Bolzano  interessate,  quando  il  soggetto
critico  ha  carattere  regionale  ovvero  opera  esclusivamente  sul
territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori  di
cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero
1. 
  6.  Per  l'esercizio  delle  competenze  attribuite  dal   presente
decreto, ciascuna  autorita'  di  settore,  ad  eccezione  di  quella
indicata al comma 2, lettera b),  e'  autorizzata  a  reclutare,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di
personale non  dirigenziale,  appartenente  all'area  funzionari  del
vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni  centrali,
o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio  diretto  di
personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  scorrimento  di  vigenti
graduatorie  di  concorsi  pubblici  o  avvio  di   nuove   procedure
concorsuali  pubbliche,  nonche'  ad  avvalersi  di   personale   non
dirigenziale posto in posizione di comando,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  di  aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi  ordinamenti,  ad  esclusione   del   personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche.  All'atto  del  collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
  7.  Per  l'attuazione  del  comma  6  del  presente   articolo   e'
autorizzata la spesa di 409.424  euro  per  l'anno  2024  e  di  euro
925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai  sensi
dell'articolo 44. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                Omissis.»