Art. 11
Autorita' di settore NIS
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto
a livello settoriale, sono individuate le Autorita' di settore NIS
che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con
essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera
c).
2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9
dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato
I;
3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7;
4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo
pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV;
b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori
bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai
numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita' di vigilanza di
settore, Banca d'Italia e Consob;
c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per:
1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8
dell'allegato I;
2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al
numero 1 dell'allegato II;
3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione
di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il
Ministero della salute;
4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di
elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature
elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non
classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere
b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5
dell'allegato II;
5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di
cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione,
di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6
dell'allegato II;
d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste per il settore produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:
1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I;
2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di
cui al numero 6 dell'allegato I;
3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I;
4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2
dell'allegato II;
f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per:
1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I;
2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico
locale di cui al numero 1 dell'allegato IV;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il settore
ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di
istruzione che svolgono attivita' di ricerca di cui al numero 2
dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni
vigilanti;
h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono
attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV;
i) il Ministero della salute per:
1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I;
2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di
dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del
settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e
sottosettori di competenza, sono altresi' designate Autorita' di
settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10.
4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi settori e
sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in
particolare:
a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7,
comma 2;
b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei
soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare
identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai
commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3;
c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe
di cui all'articolo 3, comma 4;
d) al supporto per le funzioni e per le attivita' di
regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalita' di
cui all'articolo 40;
e) all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di
cui all'articolo 12, comma 5, lettera c);
f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al
fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del
presente decreto nonche' al relativo monitoraggio. Per la
partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque
denominati;
g) alla partecipazione alle attivita' settoriali del Gruppo di
Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di
Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE)
2022/2555.
5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di
collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto
critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul
territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di
cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero
1.
6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente
decreto, ciascuna autorita' di settore, ad eccezione di quella
indicata al comma 2, lettera b), e' autorizzata a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di
personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali,
o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure
concorsuali pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non
dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro
925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.»