Art. 12 
 
            Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS 
 
  1. Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e'  costituito,
in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della  disciplina  NIS,
per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto. 
  2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina  NIS  e'  presieduto
dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,
o da un suo delegato, ed e' composto da  un  rappresentante  di  ogni
Autorita'  di  settore  NIS  di  cui  all'articolo  11   e   da   due
rappresentanti designati da regioni e province autonome  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. I componenti del Tavolo per l'attuazione  della  disciplina  NIS
possono farsi assistere alle riunioni da altri  rappresentanti  delle
rispettive amministrazioni  in  relazione  alle  materie  oggetto  di
trattazione. In base agli  argomenti  delle  riunioni  possono  anche
essere   chiamati   a    partecipare    rappresentanti    di    altre
amministrazioni, di universita' o di  enti  e  istituti  di  ricerca,
nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di  cui  al
presente decreto. 
  4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato  su
indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti  e
si riunisce almeno una volta per trimestre. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo  per  l'attuazione
della disciplina NIS: 
    a)  supporta   l'Autorita'   nazionale   competente   NIS   nello
svolgimento   delle   funzioni   relative    all'implementazione    e
all'attuazione del presente decreto, con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f); 
    b) formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative,  linee
guida o atti  di  indirizzo  ai  fini  dell'efficace  attuazione  del
presente decreto; 
    c) predispone una relazione annuale sull'attuazione del  presente
decreto. 
  6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere
dettate  ulteriori  disposizioni  per  l'organizzazione  e   per   il
funzionamento  del  Tavolo.  Per  la  partecipazione  al  Tavolo  per
l'attuazione della  disciplina  NIS  non  sono  previsti  gettoni  di
presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti,  comunque
denominati.