Art. 13
Quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di
coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati quali
Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche, ciascuno
per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g).
2. Le Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche
individuano le capacita', le risorse e le procedure che possono
essere impiegate in caso di crisi ai fini del presente decreto.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e
del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), previo parere del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella
composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.
109, e' definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle
crisi informatiche su vasta scala. Il piano di cui al primo periodo
e' aggiornato periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
4. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi
informatiche su vasta scala stabilisce gli obiettivi e le modalita'
di gestione dei medesimi. In tale piano sono definiti, in
particolare:
a) gli obiettivi delle misure e delle attivita' nazionali di
preparazione;
b) i compiti e le responsabilita' delle Autorita' nazionali di
gestione delle crisi informatiche;
c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la
loro integrazione nel quadro nazionale per la gestione delle crisi
che coinvolgono aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del
decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di informazioni;
d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni
e le attivita' di formazione;
e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e
privato e le infrastrutture coinvolte;
f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le
autorita' nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la
partecipazione effettivi dell'Italia alla gestione coordinata degli
incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala a livello
dell'Unione europea.
5. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
presente articolo sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a
pubblicazione.
6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo e'
autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse
- Per i riferimenti del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82 si veda nelle note all'art. 1.