Art. 14 
 
                Cooperazione tra Autorita' nazionali 
 
  1. Sono assicurate la cooperazione e  la  collaborazione  reciproca
dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico
NIS con l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza
e per  la  regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione,  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155
(Autorita' di contrasto), con il Garante per la protezione  dei  dati
personali quale autorita' di controllo di cui all'articolo  55  o  56
del regolamento (UE) 2016/679, con l'Ente nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC) quale autorita' nazionale ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2008, e (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio  2018,  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  (AgID)  quale
organismo di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, con
l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  quale  autorita'
nazionale  di  regolamentazione  ai  sensi   della   direttiva   (UE)
2018/1972, con il  Ministero  della  difesa,  quale  responsabile  in
materia di difesa dello Stato, nonche' con altre autorita'  nazionali
competenti  anche  ai  sensi  di  altri  atti  giuridici   settoriali
dell'Unione europea, ivi incluso lo scambio periodico di informazioni
pertinenti, anche per quanto riguarda  gli  incidenti  e  le  minacce
informatiche rilevanti. 
  2. Ai fini della cooperazione e  della  collaborazione  di  cui  al
comma 1: 
    a) l'Autorita' nazionale competente NIS coopera  con  il  Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7, comma
5,  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2021,  n.  109,  nei  casi  di
incidenti che comportano violazioni di dati personali, ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/679,  senza  pregiudicare  la  competenza  e  i
compiti di controllo di cui al citato regolamento; 
    b) qualora l'Autorita'  nazionale  competente  NIS,  in  sede  di
vigilanza o di esecuzione,  venga  a  conoscenza  del  fatto  che  la
violazione degli obblighi di cui  all'articolo  24  da  parte  di  un
soggetto essenziale o importante possa comportare una violazione  dei
dati  personali,  quale  definita  all'articolo  4,  punto  12),  del
regolamento (UE)  2016/679,  che  deve  essere  notificata  ai  sensi
dell'articolo 33 del medesimo regolamento, ne informa senza  indebito
ritardo il Garante per la protezione  dei  dati  personali  ai  sensi
dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento; 
    c) qualora il Garante per la protezione dei dati personali  o  le
autorita' di controllo di altri Stati membri di cui all'articolo 55 o
56   del   regolamento   (UE)   2016/679   impongano   una   sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  2,
lettera  i),  del   medesimo   regolamento,   l'Autorita'   nazionale
competente   NIS   non   procede   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie  ai  sensi  dell'articolo   38   per   una
violazione di cui alla lettera b) del presente comma,  imputabile  al
medesimo comportamento. L'Autorita'  nazionale  competente  NIS  puo'
tuttavia esercitare i poteri di esecuzione di cui all'articolo 37; 
    d) con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  difesa,  sentita  l'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale, e' definito, nell'ambito dell'elenco di cui
all'articolo 7, comma 2, l'elenco dei soggetti  che  impattano  sulla
efficienza dello Strumento militare e sulla  tutela  della  difesa  e
sicurezza  militare  dello  Stato,  su  cui   l'Autorita'   nazionale
competente NIS comunica tempestivamente al Ministero della difesa gli
incidenti di cui all'articolo 25, nonche', con le modalita'  previste
nel decreto di cui alla presente lettera, le  ulteriori  informazioni
di sicurezza cibernetica. 
  3. La cooperazione e  la  collaborazione  reciproca  dell'Autorita'
nazionale competente NIS con le autorita' nazionali competenti di cui
al regolamento (UE) 2022/2554 e' assicurata con gli strumenti di  cui
al medesimo regolamento (UE) 2022/2554 e alla disciplina nazionale di
attuazione, in relazione, tra  l'altro,  allo  scambio  periodico  di
informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le
minacce informatiche rilevanti. 
  4. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera con  le  pertinenti
autorita' nazionali competenti degli altri Stati membri,  di  cui  al
regolamento (UE) 2022/2554.  In  particolare,  l'Autorita'  nazionale
competente NIS informa il forum di sorveglianza  istituito  ai  sensi
dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554  quando
esercita i propri poteri di vigilanza  ed  esecuzione  finalizzati  a
garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto da
parte di un soggetto essenziale o importante designato come fornitore
terzo critico di  servizi  di  TIC  ai  sensi  dell'articolo  31  del
regolamento (UE) 2022/2554. 
  5. E' assicurata la  cooperazione  e  la  collaborazione  reciproca
dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico
NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40,  comma  3,  con  le
autorita' nazionali competenti e il punto di contatto unico ai  sensi
della direttiva (UE) 2022/2557, anche attraverso lo scambio periodico
di informazioni riguardo all'identificazione di soggetti critici, sui
rischi, sulle minacce e  sugli  incidenti  sia  informatici  che  non
informatici che interessano i soggetti identificati come  critici  ai
sensi della direttiva (UE) 2022/2557,  e  sulle  misure  adottate  in
risposta a tali rischi, minacce e incidenti. 
  6. Ai fini della cooperazione e  della  collaborazione  di  cui  al
comma 5: 
    a) il punto di contatto unico e le autorita' competenti di cui al
decreto legislativo di recepimento  della  direttiva  (UE)  2022/2557
comunicano tempestivamente all'Autorita' nazionale competente  NIS  i
soggetti identificati come soggetti critici  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo e i successivi aggiornamenti; 
    b)  le  autorita'  nazionali  competenti  ai  sensi  del  decreto
legislativo di recepimento della  direttiva  (UE)  2022/2557  possono
chiedere  all'Autorita'  nazionale  competente  NIS  di  svolgere  le
attivita' ed esercitare i poteri di cui al capo V in relazione  a  un
soggetto che e' stato individuato come soggetto critico ai sensi  del
citato decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale)  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2005, n. 173,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2005,  n.
          177. 
                «Art.  7-bis  (Sicurezza  telematica).  -  1.   Ferme
          restando  le  competenze  dei  Servizi  informativi  e   di
          sicurezza, di cui agli  articoli  4  e  6  della  legge  24
          ottobre 1977, n. 801, l'organo del  Ministero  dell'interno
          per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei  servizi  di
          telecomunicazione  assicura   i   servizi   di   protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale individuate con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici
          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle
          strutture interessate. 
                2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all'articolo 226 delle norme  di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi
          di polizia giudiziaria ivi indicati.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE  del  4
          maggio 2016, n. 119, serie L. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  300/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 che  istituisce
          norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 e' pubblicato nella
          GUUE del 9 aprile 2008, n. 97, serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel
          settore dell'aviazione civile,  che  istituisce  un'Agenzia
          dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i
          regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008,  (UE)  n.
          996/2010, (UE) n. 376/2014  e  le  direttive  2014/30/UE  e
          2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga
          i regolamenti (CE) n.  552/2004  e  (CE)  n.  216/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il  regolamento  (CEE)
          n. 3922/91 del Consiglio e' pubblicato nella  GUUE  del  22
          agosto 2018 n. 212 serie L. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 in  materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato  nella  GUUE  del  28
          agosto 2014, n. 257, serie L. 
              -  Per  la  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,   che
          istituisce   il   codice   europeo   delle    comunicazioni
          elettroniche (rifusione) si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 7,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82  si  veda  nelle  note
          all'art. 9. 
              - Per il  regolamento  (UE)  2022/2554  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  14  dicembre  2022,  relativo
          alla  resilienza  operativa   digitale   per   il   settore
          finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
          (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE)
          2016/1011 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  la  direttiva  (UE)  2022/2557  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  14  dicembre  2022,  relativa
          alla resilienza  dei  soggetti  critici  e  che  abroga  la
          direttiva 2008/114/CE del Consiglio si veda nelle note alle
          premesse.