Art. 15 
 
Gruppo  nazionale   di   risposta   agli   incidenti   di   sicurezza
                     informatica - CSIRT Italia 
 
  1.  Il  CSIRT  Italia,   fermo   restando   quanto   previsto   dal
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: 
    a) e' l'organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti
di sicurezza informatica per i settori, i sottosettori e le tipologie
di soggetti di cui agli allegati I, II, III  e  IV,  conformemente  a
modalita' e procedure definite dal CSIRT stesso; 
    b) dispone di un'infrastruttura di informazione  e  comunicazione
appropriata, sicura e resiliente a livello  nazionale  attraverso  la
quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali o importanti e
con gli altri portatori di interesse pertinenti; 
    c) coopera  e,  se  opportuno,  scambia  informazioni  pertinenti
conformemente   all'articolo   17   con   comunita'   settoriali    o
intersettoriali di soggetti essenziali e di soggetti importanti; 
    d) partecipa alla revisione tra pari di cui all'articolo 21; 
    e) garantisce la collaborazione effettiva, efficiente  e  sicura,
nella Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20; 
    f)  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,   lettera   s),   del
decreto-legge  n.  82  del  2021,   puo'   stabilire   relazioni   di
cooperazione con gruppi  nazionali  di  risposta  agli  incidenti  di
sicurezza informatica di Paesi terzi. Nell'ambito di  tali  relazioni
di cooperazione,  facilita  uno  scambio  di  informazioni  efficace,
efficiente e sicuro con tali CSIRT nazionali, o  strutture  nazionali
equivalenti di Paesi terzi, utilizzando i  pertinenti  protocolli  di
condivisione  delle  informazioni,  ivi  inclusi  quelli  adottati  e
sviluppati  dalle   principali   comunita'   nazionali,   europee   e
internazionali  del  settore.  Il   CSIRT   Italia   puo'   scambiare
informazioni  pertinenti  con  Gruppi  nazionali  di  risposta   agli
incidenti di sicurezza informatica di Paesi  terzi  o  con  organismi
equivalenti di Paesi terzi, compresi dati personali  ai  sensi  della
normativa nazionale vigente e  del  diritto  dell'Unione  europea  in
materia di protezione dei dati personali; 
    g)  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,   lettera   s),   del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  4  agosto  2021,  n.  109,  puo'  cooperare  con  Gruppi
nazionali di risposta agli  incidenti  di  sicurezza  informatica  di
Paesi  terzi  o  con  organismi  equivalenti  di  Paesi   terzi,   in
particolare  al  fine  di  fornire  loro  assistenza  in  materia  di
sicurezza informatica. 
  2. Il CSIRT Italia: 
    a) e' dotato di un alto  livello  di  disponibilita'  dei  propri
canali di comunicazione evitando singoli punti di malfunzionamento  e
dispone di mezzi  che  gli  permettono  di  essere  contattato  e  di
contattare i soggetti essenziali o importanti e altri CSIRT nazionali
in qualsiasi momento. Il CSIRT Italia indica chiaramente i canali  di
comunicazione e li rende noti ai soggetti essenziali e  importanti  e
agli altri CSIRT nazionali; 
    b) dispone di locali e sistemi informativi di supporto ubicati in
siti sicuri; 
    c) utilizza un sistema  adeguato  di  gestione  e  inoltro  delle
richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti  in  maniera
efficace ed efficiente; 
    d) garantisce la riservatezza  e  l'affidabilita'  delle  proprie
attivita'; 
    e) e' dotato di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al
fine di garantire la continuita' dei propri servizi; 
    f) partecipa, se del caso, a reti di cooperazione internazionale. 
  3. Il CSIRT Italia svolge i seguenti compiti: 
    a) monitora e analizza le minacce informatiche, le vulnerabilita'
e gli  incidenti  a  livello  nazionale  e,  su  richiesta,  fornisce
assistenza  ai  soggetti  essenziali   e   ai   soggetti   importanti
interessati per quanto riguarda il  monitoraggio  in  tempo  reale  o
prossimo al reale dei loro sistemi informativi e di rete, secondo  un
ordine di priorita'  delle  attivita'  definito  dal  medesimo  CSIRT
Italia, onde evitare oneri sproporzionati o eccessivi; 
    b) emette preallarmi, allerte e bollettini e divulga informazioni
ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati,  nonche'
alle autorita' nazionali competenti e agli altri pertinenti portatori
di interessi, in merito  a  minacce  informatiche,  vulnerabilita'  e
incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale; 
    c) fornisce una risposta agli incidenti e assistenza ai  soggetti
essenziali e ai soggetti importanti interessati, ove possibile; 
    d) raccoglie  e  analizza  dati  forensi  e  fornisce  un'analisi
dinamica dei rischi e degli  incidenti,  nonche'  una  consapevolezza
situazionale riguardo alla sicurezza informatica; 
    e) effettua, su richiesta di un soggetto essenziale o importante,
secondo modalita' e procedure definite, una scansione  proattiva  dei
sistemi informativi e di rete del soggetto interessato  per  rilevare
le vulnerabilita' con potenziale impatto significativo; 
    f) partecipa alla Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo  20
e fornisce  assistenza  reciproca  secondo  le  proprie  capacita'  e
competenze agli altri membri della Rete di CSIRT  nazionali  su  loro
richiesta; 
    g) agisce in qualita' di coordinatore ai  fini  del  processo  di
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16; 
    h)  contribuisce  allo  sviluppo  di  strumenti  sicuri  per   la
condivisione delle informazioni di cui al comma 1, lettera b); 
    i) puo' effettuare, secondo modalita' e procedure  definite,  una
scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informativi e di rete
accessibili  al  pubblico  di  soggetti  essenziali  e  di   soggetti
importanti. Tale scansione  e'  effettuata  per  individuare  sistemi
informativi e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro  e
per informare i soggetti interessati. Tale  scansione  non  ha  alcun
impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti. 
  4. Il CSIRT Italia applica un  approccio  basato  sul  rischio  per
stabilire l'ordine di priorita' nello svolgimento dei compiti di  cui
al comma 3. 
  5. In caso di eventi malevoli  per  la  sicurezza  informatica,  le
strutture pubbliche con funzione di computer emergency response  team
(CERT) collaborano con il CSIRT Italia, anche  ai  fini  di  un  piu'
efficace coordinamento della risposta agli incidenti. 
  6.  Il  CSIRT  Italia  instaura  rapporti  di  cooperazione  con  i
pertinenti portatori di interesse nazionali del  settore  privato  al
fine di perseguire gli obiettivi del presente  decreto  in  relazione
alle proprie competenze. 
  7. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al comma 5, il CSIRT
Italia  promuove  l'adozione  e  l'uso  di   pratiche,   sistemi   di
classificazione e  tassonomie  standardizzati  o  comuni  per  quanto
riguarda: 
    a) le procedure di gestione degli incidenti; 
    b) la  divulgazione  coordinata  delle  vulnerabilita'  ai  sensi
dell'articolo 16. 
  8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la
spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025,  a  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti all'art. 7, comma  1,  lettera  s),
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note
          all'art. 9.