Art. 16
Divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
1. Il CSIRT Italia e' designato coordinatore ai fini della
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' ai sensi dell'articolo
12 della direttiva (UE) 2022/2555 e agisce da intermediario di
fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona
fisica o giuridica che segnala la vulnerabilita' e il fabbricante o
fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili,
su richiesta di una delle parti.
2. I compiti del CSIRT Italia in veste di coordinatore comprendono:
a) l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati;
b) l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano
una vulnerabilita';
c) la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle
vulnerabilita' che interessano piu' soggetti.
3. Le persone fisiche o giuridiche possono segnalare in forma
anonima, qualora lo richiedano, una vulnerabilita' al CSIRT Italia.
Quest'ultimo, in veste di coordinatore, garantisce lo svolgimento di
diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilita'
e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante.
Se la vulnerabilita' segnalata e' suscettibile di avere un impatto
significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro, il CSIRT
Italia coopera, ove opportuno, con altri CSIRT designati in qualita'
di coordinatori nell'ambito della Rete di CSIRT nazionali di cui
all'articolo 20.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS adotta, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, una politica nazionale di
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' in linea con le
previsioni del presente decreto e tenuto conto degli orientamenti non
vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS. L'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale implementa mezzi tecnici per agevolare
l'attuazione della politica nazionale di divulgazione coordinata
delle vulnerabilita'.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.