Art. 9 
 
                Strategia nazionale di cybersicurezza 
 
  1. La Strategia nazionale di cybersicurezza individua gli obiettivi
strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche'  adeguate
misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere  un
livello elevato di cybersicurezza. 
  2. La Strategia nazionale di cybersicurezza comprende almeno: 
    a) gli obiettivi e le priorita', che riguardano in particolare  i
settori di cui agli allegati I, II, III e IV; 
    b) un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e
delle priorita' di  cui  alla  lettera  a),  comprendente  le  misure
strategiche di cui al comma 3; 
    c)  un  quadro  di  governance  che  chiarisca  i  ruoli   e   le
responsabilita' dei  pertinenti  portatori  di  interessi  a  livello
nazionale, a  sostegno  della  cooperazione  e  del  coordinamento  a
livello nazionale tra le Autorita' di settore NIS, l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  in  qualita'   di   Autorita'   nazionale
competente NIS, di Punto di contatto unico NIS  e  di  CSIRT  Italia,
nonche' il coordinamento e la cooperazione tra tali  organismi  e  le
altre autorita' competenti ai sensi degli atti  giuridici  settoriali
dell'Unione europea; 
    d) un meccanismo per individuare le risorse e una valutazione dei
rischi a livello nazionale; 
    e)  l'individuazione  delle   misure   volte   a   garantire   la
preparazione e la risposta agli incidenti e  il  successivo  recupero
dagli stessi, inclusa la collaborazione  tra  i  settori  pubblico  e
privato; 
    f) un elenco delle diverse autorita' e dei diversi  portatori  di
interessi coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale per  la
cybersicurezza; 
    g) un quadro strategico per il coordinamento  rafforzato  tra  le
autorita' competenti ai sensi del presente  decreto  e  le  autorita'
competenti  di  cui  al  decreto  legislativo  di  recepimento  della
direttiva  (UE)  2022/2557   ai   fini   della   condivisione   delle
informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti  sia  informatici
che non informatici e dello svolgimento di compiti di  vigilanza,  in
modo adeguato; 
    h) un piano, comprendente le misure necessarie, per aumentare  il
livello generale  di  consapevolezza  dei  cittadini  in  materia  di
sicurezza informatica. 
  3. Nell'ambito della strategia  nazionale  per  la  cybersicurezza,
sono previste, inoltre, le seguenti misure strategiche: 
    a) la sicurezza informatica nella  catena  di  approvvigionamento
dei prodotti e  dei  servizi  TIC  utilizzati  dai  soggetti  per  la
fornitura dei loro servizi; 
    b) l'inclusione e la  definizione  di  requisiti  concernenti  la
sicurezza informatica per i prodotti e i servizi  TIC  negli  appalti
pubblici, compresi i requisiti  relativi  alla  certificazione  della
cybersicurezza,  alla  cifratura  e  all'utilizzo  di   prodotti   di
sicurezza informatica open source; 
    c) la gestione delle vulnerabilita', ivi comprese la promozione e
l'agevolazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilita'  di
cui all'articolo 16; 
    d) il sostegno della disponibilita' generale,  dell'integrita'  e
della riservatezza del nucleo pubblico della  rete  internet  aperta,
compresa,  se  del  caso,  la  sicurezza  informatica  dei  cavi   di
comunicazione sottomarini; 
    e) la promozione dello sviluppo e dell'integrazione di tecnologie
avanzate rilevanti, volte ad  attuare  misure  all'avanguardia  nella
gestione dei rischi per la sicurezza informatica; 
    f) la promozione  e  lo  sviluppo  di  attivita'  di  istruzione,
formazione e sensibilizzazione, di  competenze  e  di  iniziative  di
ricerca e sviluppo  in  materia  di  sicurezza  informatica,  nonche'
orientamenti  sulle  buone  pratiche  e  sui  controlli   concernenti
l'igiene  informatica,  destinati  ai  cittadini,  ai  portatori   di
interessi e ai soggetti essenziali e importanti; 
    g) il sostegno agli istituti accademici  e  di  ricerca  volto  a
sviluppare, rafforzare e promuovere la  diffusione  di  strumenti  di
sicurezza informatica e di infrastrutture di rete sicure; 
    h) la messa a punto di procedure pertinenti e strumenti  adeguati
di condivisione delle  informazioni  per  sostenere  la  condivisione
volontaria di informazioni sulla sicurezza informatica tra  soggetti,
nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 
    i) il rafforzamento  dei  valori  di  riferimento  relativi  alla
resilienza e all'igiene informatica delle piccole e medie imprese, in
particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione  del  presente
decreto, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili  per
le loro esigenze specifiche; 
    l) la promozione di una protezione informatica attiva. 
  4. Ferme restando le funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 2, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021,  n.  109,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
provvede ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 82  del
2021,  sentite  le  amministrazioni  componenti  il  Nucleo  per   la
cybersicurezza, alla periodica valutazione della Strategia  nazionale
di cybersicurezza, nonche' al  suo  aggiornamento  ove  necessario  e
comunque almeno ogni cinque anni sulla base di indicatori  chiave  di
prestazione, proponendone l'adozione al Presidente del Consiglio  dei
ministri con le modalita' di all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto-legge. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2022/2557  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. 
                «Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          sono attribuite in via esclusiva: 
                  a) l'alta direzione e la  responsabilita'  generale
          delle politiche di cybersicurezza; 
                  b)  l'adozione   della   strategia   nazionale   di
          cybersicurezza, sentito il Comitato  interministeriale  per
          la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; 
                  c) la nomina e la revoca del direttore  generale  e
          del   vice   direttore   generale   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale  di  cui  all'articolo  5,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
                2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui  al
          comma 1, lettera  a),  e  dell'attuazione  della  strategia
          nazionale di cybersicurezza, il  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, sentito il CIC, impartisce le  direttive  per
          la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
          l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale. 
                3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa
          preventivamente il Comitato parlamentare per  la  sicurezza
          della Repubblica (COPASIR), di cui  all'articolo  30  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni  parlamentari
          competenti circa le nomine di cui al comma 1,  lettera  c),
          del presente articolo». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                  a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza  e,
          in relazione a tale ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                  b)   predispone   la   strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                  c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                  d) e' Autorita' nazionale  competente  e  punto  di
          contatto unico in materia di sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi, per le finalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo   NIS,   a   tutela    dell'unita'    giuridica
          dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
          violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative
          previste dal medesimo decreto; 
                  e) e' Autorita' nazionale di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                    1)  accredita,   ai   sensi   dell'articolo   60,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  le  strutture  specializzate  del
          Ministero della difesa e del Ministero  dell'interno  quali
          organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
          rispettiva competenza; 
                    2) delega, ai sensi dell'articolo  56,  paragrafo
          6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della presente lettera,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                  f)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                    1)   al   perimetro   di   sicurezza    nazionale
          cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e   ai
          relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  funzioni
          attribuite  al  Centro  di  valutazione  e   certificazione
          nazionale  ai  sensi  del   decreto-legge   perimetro,   le
          attivita' di ispezione e verifica di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro  e  quelle
          relative    all'accertamento     delle     violazioni     e
          all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal
          medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo  3
          del regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                    2)  alla   sicurezza   e   all'integrita'   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                    3)  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                  g) partecipa, per  gli  ambiti  di  competenza,  al
          gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei  regolamenti
          di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56; 
                  h)  assume  tutte  le  funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                  i) assume tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                  l)  provvede,  sulla  base   delle   attivita'   di
          competenza  del  Nucleo  per  la  cybersicurezza   di   cui
          all'articolo 8, alle attivita' necessarie per  l'attuazione
          e il controllo dell'esecuzione  dei  provvedimenti  assunti
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; 
                  m)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                  m-bis)  provvede,  anche   attraverso   un'apposita
          sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
          allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida  e
          raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
          sistemi informatici, alla valutazione della  sicurezza  dei
          sistemi crittografici  nonche'  all'organizzazione  e  alla
          gestione  di  attivita'  di  divulgazione   finalizzate   a
          promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
          della   tecnologia   blockchain,    come    strumento    di
          cybersicurezza.  L'Agenzia,  anche  per  il   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
          e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di  nuovi
          algoritmi proprietari, la ricerca  e  il  conseguimento  di
          nuove  capacita'  crittografiche   nazionali   nonche'   la
          collaborazione internazionale con gli organismi esteri  che
          svolgono analoghe  funzioni.  A  tale  fine,  e'  istituito
          presso  l'Agenzia,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, il Centro nazionale di  crittografia,  il
          cui funzionamento e'  disciplinato  con  provvedimento  del
          direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
          di crittografia svolge le funzioni di centro di  competenza
          nazionale per  tutti  gli  aspetti  della  crittografia  in
          ambito  non  classificato,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Ufficio   centrale   per   la   segretezza,   di   cui
          all'articolo 9 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  con
          riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche'  le
          competenze degli organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7
          della medesima legge; 
                  m-ter) provvede  alla  qualificazione  dei  servizi
          cloud per la pubblica amministrazione  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  n) sviluppa  capacita'  nazionali  di  prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
          tale   fine,   promuove    iniziative    di    partenariato
          pubblico-privato per rendere effettive tali capacita'; 
                  n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui  al  primo
          periodo della lettera n),  svolge  ogni  attivita'  diretta
          all'analisi  e  al  supporto  per  il  contenimento  e   il
          ripristino dell'operativita' dei sistemi  compromessi,  con
          la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
          subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o   attacchi
          informatici. La mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  valutata  ai  fini   dell'applicazione   delle
          sanzioni previste dall'articolo  1,  commi  10  e  14,  del
          decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2-bis, del medesimo  decreto-legge  perimetro,  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i),  del  decreto
          legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3,  alinea,
          del codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
          gli  organi  dello   Stato   preposti   alla   prevenzione,
          all'accertamento e alla repressione dei reati, alla  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli  organismi  di
          informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                  n-ter) provvede alla raccolta,  all'elaborazione  e
          alla classificazione dei dati relativi  alle  notifiche  di
          incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti  in
          osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono  resi
          pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
          14, comma 1, quali  dati  ufficiali  di  riferimento  degli
          attacchi informatici portati ai soggetti  che  operano  nei
          settori rilevanti per gli  interessi  nazionali  nel  campo
          della  cybersicurezza.  Agli  adempimenti  previsti   dalla
          presente  lettera  si  provvede  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente; 
                    o)  partecipa  alle  esercitazioni  nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                  p)  cura  e   promuove   la   definizione   ed   il
          mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato  e
          coerente nel dominio della  cybersicurezza,  tenendo  anche
          conto  degli  orientamenti  e  degli  sviluppi  in   ambito
          internazionale. A tal fine, l'Agenzia  esprime  pareri  non
          vincolanti sulle  iniziative  legislative  o  regolamentari
          concernenti la cybersicurezza; 
                  q) coordina, in raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                  r) perseguendo obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                  s)  stipula  accordi  bilaterali  e  multilaterali,
          anche mediante il  coinvolgimento  del  settore  privato  e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                  t) promuove, sostiene e coordina la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                  u) svolge attivita' di comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                  v)   promuove   la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                  v-bis) puo'  predisporre  attivita'  di  formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                  z) per le finalita' di cui  al  presente  articolo,
          puo'    costituire    e    partecipare    a    partenariati
          pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche',  previa
          autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
          consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e
          privati, italiani e stranieri; 
                  aa)  e'  designata  quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
                1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma   1.    Per    la    partecipazione    al    Comitato
          tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di  presenza,
          compensi o rimborsi di spese. 
                2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono   nominati,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
                3. Il  CSIRT  italiano  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo NIS e' trasferito  presso  l'Agenzia  e
          assume la denominazione di: "CSIRT Italia". 
                4.  Il  Centro  di   valutazione   e   certificazione
          nazionale, istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, e' trasferito presso l'Agenzia. 
                5. Nel rispetto delle competenze del Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».