Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure  di
abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche
di  reclutamento  del  personale  docente  in  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione  dell'articolo
26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,  n.  41,  nelle  more
della revisione della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  nell'ambito
della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025  sono
istituiti  i  quadrimestri  quarto  e  quinto,  successivi  a  quelli
previsti dall'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'universita' e della ricerca n.  1796  del  27  ottobre
2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di  cui
all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione,
e' presentata, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6  novembre  2024
ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e  a  decorrere
dal  5  marzo  2025  ed  entro  il  3  luglio  2025,  per  il  quinto
quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si  concludono
entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base
del decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023  restano  in  carica  fino  al  15
aprile 2026. 
  2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti
anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di
ripresa e  resilienza  e  stabilizzare  il  quadro  del  reclutamento
universitario   nelle   more   della   sua   revisione   complessiva,
all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  le
parole: «del quattordicesimo anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del quindicesimo anno».