Art. 6
Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici
in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del
conseguimento del target M4C1-30 del PNRR
1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello
Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla
criminalita' organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono
inserite le seguenti: «del Ministero dell'universita' e della
ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000,
n. 338.»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del
raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il
Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri
diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attivita' di
supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli
interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione
e la disponibilita' all'assegnazione dei posti letto finanziati ai
sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n.
338.».