Art. 3 
 
       Modalita' di affidamento delle concessioni autostradali 
 
  1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali  secondo
procedure di  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  delle  disposizioni
dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici. 
  2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali e' consentito,
nel rispetto delle procedure di cui  all'articolo  5,  esclusivamente
nelle seguenti ipotesi: 
    a) affidamento alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2,
comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; 
    b) affidamento a una societa' in house, diversa dalla societa' di
cui alla lettera a), anche appositamente costituita,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  186,  comma  7,  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
  3. L'ente concedente non  puo'  procedere  agli  affidamenti  delle
concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo  ricorso  alle
procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli 182 e  186,  comma  7,  del
          decreto  legislativo  31  marzo  2023  n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12: 
                «Art. 182 (Bando).  -  1.  Gli  enti  concedenti  che
          intendono aggiudicare una  concessione  rendono  nota  tale
          intenzione per mezzo di un bando di concessione. 
                2. Il bando di concessione contiene  le  informazioni
          indicate nell'allegato IV.1 e, ove  opportuno,  ogni  altra
          informazione ritenuta  utile  dall'ente  concedente,  anche
          secondo  il  formato  dei  modelli   uniformi   predisposti
          dall'Autorita' di regolazione del settore. In sede di prima
          applicazione del codice,  l'allegato  IV.1  e'  abrogato  a
          decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   di   un
          corrispondente regolamento adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          che lo  sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
          allegato al codice. 
                3. Gli enti concedenti: 
                  a) precisano nel contratto  di  concessione  che  i
          beni  pubblici  o  a  destinazione  pubblica  eventualmente
          assegnati al concessionario per la  gestione  del  servizio
          non  possono  essere  utilizzati  per  lo  svolgimento   di
          attivita' economiche che non  siano  espressamente  oggetto
          della procedura di affidamento; 
                  b) possono prevedere che, per l'esecuzione  di  una
          quota  dei  servizi  accessori  affidati  con  la  medesima
          procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
          economici terzi. 
                4. Il bando indica i requisiti tecnici  e  funzionali
          che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
          i servizi oggetto della concessione. 
                5. I bandi e i relativi  allegati,  ivi  compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico-finanziario, sono definiti in modo da  assicurare
          adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali  la
          reperibilita'   sul   mercato   finanziario   di    risorse
          proporzionate ai  fabbisogni,  la  sostenibilita'  di  tali
          fonti e la congrua redditivita' del capitale  investito.  I
          bandi  possono  anche  richiedere  che  le  offerte   siano
          corredate  da  manifestazioni  di  interesse  dell'istituto
          finanziatore. 
                6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare  una
          concessione per servizi sociali e altri  servizi  specifici
          elencati nell'allegato IV  alla  direttiva  2014/23/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          rendono  nota  l'intenzione  di  aggiudicare  la   prevista
          concessione mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di
          pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
          cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE. 
                7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non  e'
          richiesto di pubblicare un bando di  concessione  quando  i
          lavori o i servizi possono essere forniti  soltanto  da  un
          determinato operatore  economico  per  una  delle  seguenti
          ragioni: 
                  a) l'oggetto della concessione e'  la  creazione  o
          l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
          artistica unica; 
                  b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; 
                  c) l'esistenza di un diritto esclusivo; 
                  d)   la   tutela   dei   diritti   di    proprieta'
          intellettuale e di  diritti  esclusivi  diversi  da  quelli
          definiti  all'articolo  5,  punto   10,   della   direttiva
          2014/23/UE. 
                8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b),  c)  e
          d),  si   applicano   unicamente   qualora   non   esistano
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non  sia
          il risultato di una limitazione artificiosa  dei  parametri
          per l'aggiudicazione della concessione. 
                9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
          un  nuovo  bando  di  concessione  qualora  non  sia  stata
          presentata alcuna offerta o alcuna  offerta  appropriata  o
          non  sia  stata  depositata  alcuna  candidatura  o  alcuna
          candidatura  appropriata  in  risposta  a  una   precedente
          procedura di concessione, purche'  le  condizioni  iniziali
          del contratto  di  concessione  non  siano  sostanzialmente
          modificate;  in  tal  caso  va  presentata  una   relazione
          all'Autorita' di regolazione del settore. 
                10. Un'offerta e' ritenuta  non  appropriata  se  non
          presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e'  quindi
          manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
          a  rispondere  alle  esigenze  e  ai  requisiti   dell'ente
          concedente specificati nei documenti di gara. 
                11. I bandi, gli avvisi  di  pre-informazione  e  gli
          avvisi  di  aggiudicazione  relativi  alle  concessioni  di
          importo pari o superiore alle soglie di  rilevanza  europea
          sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi  all'ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 84.  Gli  avvisi  di  aggiudicazione
          delle  concessioni  contengono  le  informazioni   di   cui
          all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in  relazione
          alle concessioni di cui al comma 6 del  presente  articolo,
          le  informazioni  di  cui  all'allegato  VIII  alla  stessa
          direttiva. 
                12. In ordine alla pubblicazione a livello  nazionale
          di  bandi,  avvisi  di   pre-informazione   e   avvisi   di
          aggiudicazione, si applica l'articolo 85.». 
                «Art.  186   (Affidamenti   dei   concessionari).   -
          (Omissis) 
                7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
          che interessano una o piu' regioni possono essere  affidate
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
          societa' in house di altre amministrazioni pubbliche  anche
          appositamente costituite. A tal fine il  controllo  analogo
          sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  attraverso
          un comitato  disciplinato  da  apposito  accordo  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che
          eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  2-sexies,
          del decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
          n. 156): 
                «Art.  2  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis) 
                2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di  gestione
          delle autostrade statali in regime di concessione  mediante
          affidamenti in house ai sensi dell'articolo  5  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione  di  una
          nuova  societa',  interamente  controllata  dal   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
          analogo  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili. 
                (Omissis).».