Art. 3
Modalita' di affidamento delle concessioni autostradali
1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo
procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali e' consentito,
nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2,
comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) affidamento a una societa' in house, diversa dalla societa' di
cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto
previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti
pubblici.
3. L'ente concedente non puo' procedere agli affidamenti delle
concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle
procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 182 e 186, comma 7, del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12:
«Art. 182 (Bando). - 1. Gli enti concedenti che
intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni
indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra
informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche
secondo il formato dei modelli uniformi predisposti
dall'Autorita' di regolazione del settore. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato IV.1 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
3. Gli enti concedenti:
a) precisano nel contratto di concessione che i
beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente
assegnati al concessionario per la gestione del servizio
non possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' economiche che non siano espressamente oggetto
della procedura di affidamento;
b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una
quota dei servizi accessori affidati con la medesima
procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali
che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
i servizi oggetto della concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. I
bandi possono anche richiedere che le offerte siano
corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto
finanziatore.
6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una
concessione per servizi sociali e altri servizi specifici
elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista
concessione mediante la pubblicazione di un avviso di
pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'
richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i
lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un
determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
a) l'oggetto della concessione e' la creazione o
l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli
definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva
2014/23/UE.
8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e
d), si applicano unicamente qualora non esistano
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia
il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri
per l'aggiudicazione della concessione.
9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
un nuovo bando di concessione qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna
candidatura appropriata in risposta a una precedente
procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente
modificate; in tal caso va presentata una relazione
all'Autorita' di regolazione del settore.
10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non
presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e' quindi
manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente
concedente specificati nei documenti di gara.
11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli
avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalita'
previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui
all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione
alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo,
le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa
direttiva.
12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale
di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di
aggiudicazione, si applica l'articolo 85.».
«Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). -
(Omissis)
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
che interessano una o piu' regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo
sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso
un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-sexies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156):
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
(Omissis).».