Art. 4 
 
              Bando di gara e criteri di aggiudicazione 
 
  1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3,
comma 1, disciplinano, in particolare: 
    a) l'oggetto del  contratto  di  concessione  per  i  servizi  di
gestione e manutenzione ordinaria  nonche'  per  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori e delle opere di  manutenzione  straordinaria
individuati dal concedente  nel  bando  di  gara,  sulla  base  delle
disposizioni dell'articolo 6; 
    b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei  concorrenti,  secondo
le disposizioni del codice dei contratti pubblici; 
    c)  le  modalita'  di  presentazione  dell'offerta,  che   indica
distintamente gli  elementi  qualitativi  e  di  costo  o  di  prezzo
relativi ai servizi di  gestione  e  manutenzione  ordinaria,  tenuto
conto di quanto previsto  dal  comma  2,  lettera  a),  nonche'  alla
progettazione  e  all'esecuzione  dei  lavori  e   delle   opere   di
manutenzione straordinaria; 
    d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,   individuata   sulla   base   del   miglior    rapporto
qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici, finalizzato a  garantire  una  valutazione  delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.  I  criteri
di aggiudicazione indicano i maggiori  punteggi  da  attribuire  alle
offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono  comprendere,
tra  l'altro,  aspetti  qualitativi  ambientali  e  sociali  connessi
all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione; 
    e) la durata massima del contratto di concessione,  nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 
  2.  Per  l'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  l'ente
concedente: 
    a) pubblica in allegato al bando di gara  la  ricognizione  dello
stato   manutentivo   dell'infrastruttura,   predisposta    dall'ente
concedente sulla  base  degli  elementi  forniti  dal  concessionario
uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o
tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di
un piano di manutenzioni ordinarie; 
    b) pone a base di gara per la progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori e delle opere di  manutenzione  straordinaria  individuati  in
coerenza con i  criteri  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  della
presente legge almeno un progetto di fattibilita' redatto sulla  base
dell'articolo 41, comma 6,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano gli articoli 41, comma 6, lettera a),  e
          108, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023,
          n. 36: 
                «Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
          (Omissis) 
                6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
                  a) individua, tra piu' soluzioni possibili,  quella
          che esprime il rapporto migliore tra costi e  benefici  per
          la collettivita' in relazione alle specifiche  esigenze  da
          soddisfare e alle prestazioni da fornire; 
                (Omissis).». 
                «Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
          lavori, servizi e forniture). - (Omissis) 
                4. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi  all'oggetto  dell'appalto.  La  stazione
          appaltante,   al    fine    di    assicurare    l'effettiva
          individuazione  del   miglior   rapporto   qualita'/prezzo,
          valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
          criteri  tali  da  garantire  un  confronto  concorrenziale
          effettivo  sui  profili   tecnici.   Nelle   attivita'   di
          approvvigionamento  di  beni  e  servizi  informatici,   le
          stazioni appaltanti, incluse le  centrali  di  committenza,
          nella  valutazione  dell'elemento   qualitativo   ai   fini
          dell'individuazione del miglior  rapporto  qualita'  prezzo
          per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione  gli
          elementi  di  cybersicurezza,  attribuendovi  specifico   e
          peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
          connesso alla tutela degli interessi nazionali  strategici.
          Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e  servizi
          informatici  oggetto  di  appalto  sono  impiegati  in   un
          contesto connesso alla  tutela  degli  interessi  nazionali
          strategici, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  10
          per  cento.  Per  i  contratti  ad   alta   intensita'   di
          manodopera, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  30
          per cento. 
                (Omissis).».