Art. 4
Bando di gara e criteri di aggiudicazione
1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3,
comma 1, disciplinano, in particolare:
a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di
gestione e manutenzione ordinaria nonche' per la progettazione e
l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria
individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle
disposizioni dell'articolo 6;
b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo
le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
c) le modalita' di presentazione dell'offerta, che indica
distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo
relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonche' alla
progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione straordinaria;
d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri
di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle
offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere,
tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi
all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente
concedente:
a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello
stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente
concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario
uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o
tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di
un piano di manutenzioni ordinarie;
b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei
lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in
coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, della
presente legge almeno un progetto di fattibilita' redatto sulla base
dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti
pubblici.
Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 41, comma 6, lettera a), e
108, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
(Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
(Omissis).».
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - (Omissis)
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
(Omissis).».