Art. 13 
 
                     Imprese Target ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili  agli  interventi  del  FNMI,  le  imprese  dei
settori e delle filiere di cui all'art. 4, comma  1,  della  legge  e
come definiti dal Comitato tecnico strategico, costituite in forma di
societa'  di  capitali,  anche  con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma  cooperativa,  che
hanno sede legale in Italia e che non operano nel  settore  bancario,
finanziario o assicurativo. 
  2. Le imprese Target ammissibili, al momento  dell'investimento  da
parte del FNMI, devono presentare una adeguata solidita' patrimoniale
e  redditivita'  attuale  o  prospettica,  nonche'  un  significativo
potenziale di creazione del valore e di consolidamento, orizzontale o
verticale,  del  rispettivo  settore  e   filiera,   anche   mediante
operazioni di  acquisizione  ed  integrazione  con  altre  imprese  o
investimenti in tecnologie rilevanti per lo stesso settore. 
  3. Ai fini dell'accesso agli interventi del FNMI, le imprese di cui
al comma 1, devono: 
    a) essere regolarmente costituite, avere sede legale in Italia ed
essere iscritte nel registro delle imprese italiano. 
    b)  essere  classificabili  come  operanti  nei  settori  di  cui
all'art. 3 del presente decreto; 
    c) avere concrete potenzialita'  di  sviluppo,  misurabili  sulla
base di indicatori quantitativi e/o qualitativi; 
    d) non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a
procedure concorsuali; 
    e) superare le verifiche in materia di  prevenzione  e  contrasto
del riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo  condotte  dalla
soggetto gestore per gli investimenti  direttamente  detenuti  e  dai
gestori dei Fondi Target diretti e Fondi Target  indiretti  ai  sensi
delle disposizioni legislative  o  regolamentari  vigenti  a  livello
europeo e nazionale in materia di antiriciclaggio e di  contrasto  al
terrorismo internazionale. 
    f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 15. 
  4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo da parte a
ciascun singola Impresa Target ammissibile, deve sussistere alla data
dell'intervento diretto del Veicolo  di  investimento  o  al  momento
dell'intervento da parte dei Fondi  Target  diretti  e  Fondi  Target
indiretti.