Art. 14
Real Asset Target ammissibili
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, i Real Asset Target
ammissibili quale oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA
tramite i Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono gli asset immobiliari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale n. 30/2015,
anche di origine pubblica, nonche' anche non localizzati in Italia,
il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle
Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi
di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari
partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) emessi dalle
Imprese Target ammissibili, il cui rendimento sia collegato a quello
degli Asset Immobiliari regolarizzati alle stesse trasferiti o
conferiti dai Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 da parte di ciascun
singola Impresa Target ammissibile deve sussistere a partire dal
momento dell'intervento da parte dei Fondi Target ai sensi dell'art.
33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.