Art. 14 
 
                    Real Asset Target ammissibili 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, i Real Asset  Target
ammissibili quale oggetto di investimento  indiretto  del  Fondo  FRA
tramite i Fondi Target ai sensi dell'art. 33,  comma  8-septies,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono gli asset immobiliari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale n. 30/2015,
anche di origine pubblica, nonche' anche non localizzati  in  Italia,
il cui  utilizzo  sia  strumentale  alle  filiere  strategiche  delle
Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi
di  capitale   di   rischio   (ad   esempio,   strumenti   finanziari
partecipativi,  quote  di  patrimoni  separati,  ecc.)  emessi  dalle
Imprese Target ammissibili, il cui rendimento sia collegato a  quello
degli  Asset  Immobiliari  regolarizzati  alle  stesse  trasferiti  o
conferiti dai Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 da parte di ciascun
singola Impresa Target ammissibile  deve  sussistere  a  partire  dal
momento dell'intervento da parte dei Fondi Target ai sensi  dell'art.
33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.