Art. 16
Misure organizzative a fronte degli interventi
1. Ove la legge lo consenta, il soggetto gestore puo' adottare,
senza oneri a carico del Fondo, per gli investimenti direttamente
detenuti in Imprese Target ammissibili, al fine di tutelare e
valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di smobilizzo,
le necessarie misure riguardanti l'assetto organizzativo e la
gestione delle imprese in portafoglio, tra cui, quelle relative:
(i) al controllo degli investimenti anche attraverso la verifica
periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo di rilevanza
strategica;
(ii) alla partecipazione agli organi sociali di rappresentanti
designati dal soggetto gestore;
(iii) a mutamenti della compagine sociale, ad aumenti di capitale
e operazioni straordinarie;
(iv) alle modalita' di vendita delle societa' in portafoglio;
(v) alle regole di corporate governance;
(vi) all'attribuzione di stock option, ovvero di altri piani di
incentivazione.