Art. 16 
 
           Misure organizzative a fronte degli interventi 
 
  1. Ove la legge lo consenta, il  soggetto  gestore  puo'  adottare,
senza oneri a carico del Fondo,  per  gli  investimenti  direttamente
detenuti in  Imprese  Target  ammissibili,  al  fine  di  tutelare  e
valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di  smobilizzo,
le  necessarie  misure  riguardanti  l'assetto  organizzativo  e   la
gestione delle imprese in portafoglio, tra cui, quelle relative: 
    (i) al controllo degli investimenti anche attraverso la  verifica
periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo  di  rilevanza
strategica; 
    (ii) alla partecipazione agli organi  sociali  di  rappresentanti
designati dal soggetto gestore; 
    (iii) a mutamenti della compagine sociale, ad aumenti di capitale
e operazioni straordinarie; 
    (iv) alle modalita' di vendita delle societa' in portafoglio; 
    (v) alle regole di corporate governance; 
    (vi) all'attribuzione di stock option, ovvero di altri  piani  di
incentivazione.