Art. 4
Misure urgenti in materia di reclutamento
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, ((n. 125,)) si interpreta nel senso che il concorso e' lo
strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da
parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione
si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali
non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le
seguenti: «non dirigenziale».
((2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato
servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei
progetti del PNRR e' riconosciuta una premialita', ai fini della
valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo
titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.))
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite
le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le
seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo 2001, ((n. 64,))».
((4-bis. Per la prosecuzione delle attivita' dei corpi civili di
pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle
disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e'
autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi
del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.))
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di
cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40
del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali
misure».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia, e di ((risolvere il caso EU Pilot
(2021)9915/Empl,)) le procedure di stabilizzazione avviate alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse
entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'
di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle
amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31
dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al
comma 308 ((del medesimo articolo 1)) possono adottare nuovi bandi
nonche' avvalersi degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.
((7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo
1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento
di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti
dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo
possono adottare anche nuovi bandi nonche' avvalersi prioritariamente
degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.))
((7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le universita' statali e le
istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di
assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per
l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario
corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette
risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, purche' l'incremento delle unita' di personale dirigenziale non
determini il superamento di un contingente finale superiore a 16
dirigenti per gli atenei con piu' di 3.500 unita' di personale, a 12
dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unita' di personale, a 8
dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unita' di personale e a 4
dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unita' di personale. In caso di
successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il
predetto fondo e' adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del
valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito
all'anno 2024.))
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento
delle attivita' delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026,
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
((8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti
di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello
dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con
la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel
limite dei posti vacanti e disponibili».))
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale
nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno
2025, ((nonche' a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno
2025,)) non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli
nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere
nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con
precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie
di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi
di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del
Conservatorio di musica di Bolzano, e' istituita, in numero non
superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del
presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di
seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il
dirigente amministrativo di cui al primo periodo e' scelto tra i
dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione
professionale, secondo le modalita' stabilite con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508
del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda
fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla
base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al
comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa
all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite
la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di
risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la
posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo
determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione
tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle
retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a
2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a
5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi
i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a
statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche
competenze del candidato, il merito sportivo puo' essere inserito tra
le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche
messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i
giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni
necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle
disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione
digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione
delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di
migliorare la qualita' dei servizi destinati alle imprese e ai
cittadini nonche' la necessaria partecipazione dei cittadini stessi
alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni
possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle
nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura
professionale del social media e digital manager, con compiti di
elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media,
in conformita' agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le
attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali
telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di
collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei
bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del
servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di
pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei
predetti rapporti per almeno trentasei mesi.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3,
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate.
b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 80:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3,
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche
Omissis.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato sono pubblicati come
documenti in formato aperto ed organizzati in una base di
dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-bis,
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025", come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche). - Omissis.
1-bis. Gli enti locali possono prevedere, nel limite
dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento
di personale dirigenziale, una riserva di posti non
superiore al 50 per cento da destinare al personale,
dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso i
predetti enti, che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo
determinato previo esperimento di procedure selettive e
comparative a evidenza pubblica, o al personale non
dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per
lo stesso periodo di tempo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4,
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante:
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro).- Omissis.
4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale ovvero il servizio
civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64,
senza demerito e' riservata una quota pari al 15 per cento
dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non
dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi
restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo
comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 253, dell'articolo 1,
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via
sperimentale di un contingente di corpi civili di pace
destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di
pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di
conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77.».
- Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante:
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, della
legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»:
«Art. (18 Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo).- Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Supporto per la formazione e il lavoro). - 1.
Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro
delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la
formazione e il lavoro quale misura di attivazione al
lavoro, mediante la partecipazione a progetti di
formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al
lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate.
Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro
rientra il servizio civile universale di cui al decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del
quale gli enti preposti possono riservare quote
supplementari per l'attuazione di tali misure. Nelle misure
del Supporto rientrano anche i progetti utili alla
collettivita' definiti ai sensi dell'articolo 6, comma
5-bis, del presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante:
«Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati).- 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 10 gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 495 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 308 e 309,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026»:
«308. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1,
comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del
personale in servizio presso l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP),
l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale
italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate,
quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello
sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo
di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di
ricerca possono indire procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per
l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti
20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione
del personale tecnico-amministrativo in ragione delle
specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 310 sono individuati i principi generali per
la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle
predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli
enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale
tecnico amministrativo in ragione della partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di
cui al comma 310.».
-Si riporta il testo dei commi 297 e 310, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali e al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al
personale di cui al primo periodo in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale. Il restante 50 per cento e' destinato
all'integrazione delle componenti del trattamento
fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
«310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
destinati alla promozione dello sviluppo professionale di
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni
per le procedure selettive di cui alla presente lettera
sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata
qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori
tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 20 (Strumenti).- 1. Gli strumenti per premiare il
merito e le professionalita' sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui
all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui
all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita', di
cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e)
del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante:
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).- 1. Al
fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014
e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie
nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie nazionali a esaurimento, utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante: «Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2024,
previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni
dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un
numero pari a quello dei posti banditi con il concorso
ordinario di cui al comma 1 e con la procedura
straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia' auto-rizzate per l'anno scolastico
2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti all'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
di genere).- Omissis.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di
ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di
preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli
invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni
di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i
figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e degli
operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione
da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria
attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove
non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del
servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano
nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di
collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati»
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati»
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale).- Omissis.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».