Art. 4 
 
              Misure urgenti in materia di reclutamento 
 
  1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, ((n. 125,)) si interpreta nel  senso  che  il  concorso  e'  lo
strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da
parte delle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La  presente  disposizione
si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o  per  i  quali
non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo  le  parole:  «reclutamento  di  personale»  sono  inserite   le
seguenti: «non dirigenziale». 
  ((2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  a  coloro  che  hanno  prestato
servizio presso le amministrazioni  pubbliche  per  l'attuazione  dei
progetti del PNRR e' riconosciuta  una  premialita',  ai  fini  della
valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure
concorsuali delle  pubbliche  amministrazioni,  qualora  al  medesimo
titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.)) 
  3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno  2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,  n.
112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono  inserite
le seguenti: «in servizio presso i predetti enti». 
  4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo  2017,
n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite  le
seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui  alla  legge  6
marzo 2001, ((n. 64,))». 
  ((4-bis. Per la prosecuzione delle attivita' dei  corpi  civili  di
pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, da realizzare nel  rispetto,  in  quanto  compatibili,  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  e'
autorizzata la spesa di euro 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,  2026  e  2027,  si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi
del finanziamento annuale di cui all'articolo 18,  comma  2,  lettera
c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.)) 
  5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio  2023,  n.  85,  le  parole:  «in  deroga  ai   requisiti   di
partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione  di
cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto  legislativo  n.  40
del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione  di  tali
misure». 
  6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania  e   Puglia,   e   di   ((risolvere   il   caso   EU   Pilot
(2021)9915/Empl,)) le procedure di stabilizzazione avviate alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto  possono  essere  concluse
entro  il  31  dicembre  2025.  Le  assunzioni  in  deroga  a   tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica  utilita'
di cui all'articolo 1, comma  495,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre   2019,   n.   160,   possono   essere   effettuate    dalle
amministrazioni pubbliche  utilizzatrici  ivi  previste  fino  al  31
dicembre 2025. 
  7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui  al
comma 308 ((del medesimo articolo 1)) possono  adottare  nuovi  bandi
nonche' avvalersi degli esiti delle procedure selettive gia' svolte. 
  ((7-bis. Le risorse destinate  alla  valorizzazione  del  personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di  ricerca  dall'articolo
1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  e
dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per  cento
di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti  previsti
dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del  decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo
possono adottare anche nuovi bandi nonche' avvalersi prioritariamente
degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.)) 
    
  ((7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le universita'  statali  e  le
istituzioni  universitarie  a  ordinamento  speciale,  in   caso   di
assunzioni  di  personale  con  qualifica  dirigenziale,   aggiuntive
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024,  effettuate  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  297,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare  il  fondo
per la retribuzione di posizione  e  di  risultato,  certificato  per
l'anno  2024,  in   misura   non   superiore   all'importo   unitario
corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento  alle  predette
risorse  aggiuntive  non  si  applica  il  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, purche' l'incremento delle unita' di personale  dirigenziale  non
determini il superamento di un  contingente  finale  superiore  a  16
dirigenti per gli atenei con piu' di 3.500 unita' di personale, a  12
dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unita' di  personale,  a  8
dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unita' di personale e  a  4
dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unita' di personale. In caso di
successiva riduzione  del  personale  dirigenziale  in  servizio,  il
predetto fondo e' adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del
valore  medio  pro  capite  della  retribuzione  accessoria  riferito
all'anno 2024.)) 
  8. Al fine di consentire la prosecuzione del  regolare  svolgimento
delle attivita'  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico  2025/2026,
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128. 
  ((8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni  dei  docenti
di religione cattolica sono effettuate per un numero  pari  a  quello
dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1  e  con
la procedura straordinaria di cui al comma  2,  tenendo  conto  delle
assunzioni gia' autorizzate  per  l'anno  scolastico  2024/2025,  nel
limite dei posti vacanti e disponibili».)) 
  9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento  di  personale
nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno
2025, ((nonche' a  quelle  relative  ai  concorsi  banditi  nell'anno
2025,)) non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma  4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di  preferenza  dei  titoli
nei pubblici concorsi, le modificazioni  necessarie  per  comprendere
nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra,  con
precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle  fattispecie
di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli  invalidi
di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste. 
  9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo  2,  comma
1,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  ad   eccezione   del
Conservatorio di musica di  Bolzano,  e'  istituita,  in  numero  non
superiore a quello  determinato  ai  sensi  del  comma  9-quater  del
presente  articolo,  la  posizione  di  dirigente  amministrativo  di
seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
non superiore a cinque anni,  rinnovabile  per  una  sola  volta.  Il
dirigente amministrativo di cui al primo  periodo  e'  scelto  tra  i
dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti  estranei
alla  pubblica  amministrazione  aventi   comprovata   qualificazione
professionale,  secondo  le  modalita'  stabilite   con   regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508
del 1999. 
  9-quater. Le  posizioni  di  dirigente  amministrativo  di  seconda
fascia, in numero non superiore  a  trentacinque,  individuate  sulla
base di un'aggregazione territoriale  delle  istituzioni  di  cui  al
comma   9-ter,   sono   determinate   con   decreto   del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. In sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale  relativa
all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono  stabilite
la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione  di
risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies. 
  9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno  2026,  la
posizione di dirigente  amministrativo  di  seconda  fascia  a  tempo
determinato al di fuori  delle  dotazioni  organiche  vigenti,  nello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
sono istituiti un fondo destinato alla copertura  della  retribuzione
tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a  decorrere
dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle
retribuzioni di posizione e di risultato, con una  dotazione  pari  a
2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  9-sexies. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  9-quinquies,  pari  a
5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per  il
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche,  compresi
i concorsi a carattere regionale e quelli  indetti  dalle  regioni  a
statuto speciale,  ferma  restando  l'attestazione  delle  specifiche
competenze del candidato, il merito sportivo puo' essere inserito tra
le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le  qualifiche
messe a concorso. 
  9-octies. Il Governo, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto  con  il  Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17,  commi  1  e  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ad  apportare  le   modificazioni
necessarie  per  adeguare  le  norme   regolamentari   vigenti   alle
disposizioni del comma 9-septies. 
  9-novies.  Al  fine  di  rafforzare  il  processo  di   transizione
digitale, di sfruttare al meglio e nel modo  corretto  l'applicazione
delle  nuove  tecnologie,  come  l'intelligenza  artificiale,  e   di
migliorare la qualita'  dei  servizi  destinati  alle  imprese  e  ai
cittadini nonche' la necessaria partecipazione dei  cittadini  stessi
alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni
possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle
nuove  assunzioni  autorizzate  a  legislazione  vigente,  la  figura
professionale del social media e  digital  manager,  con  compiti  di
elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media,
in conformita' agli obiettivi istituzionali,  anche  fatte  salve  le
attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di  reti  sociali
telematiche. 
  9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-undecies.  Al  fine  di  valorizzare  l'esperienza  professionale
maturata nei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  presso  le
pubbliche  amministrazioni  ovvero   nell'ambito   di   rapporti   di
collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni,  nei
bandi di concorso per il reclutamento di personale  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del
servizio prestato con pieno merito dal personale che,  alla  data  di
pubblicazione del bando,  abbia  prestato  servizio  sulla  base  dei
predetti rapporti per almeno trentasei mesi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4,  comma  3,
          decreto-legge   31   agosto   2013,   n.   101,    recante:
          «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              Omissis. 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate. 
              b). 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 80: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante:  "Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 Modalita'  speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche 
              Omissis. 
              3. Al fine di  valorizzare  l'esperienza  professionale
          maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui
          ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni  di  cui  al
          comma  1  prevedono,  nei  bandi   di   concorso   per   il
          reclutamento  di  personale  a  tempo  indeterminato,   una
          riserva di posti non superiore al 40 per  cento,  destinata
          al predetto personale che, alla data di  pubblicazione  del
          bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei  mesi.  I
          bandi di concorso per  il  reclutamento  di  personale  non
          dirigenziale a tempo  indeterminato  sono  pubblicati  come
          documenti in formato aperto ed organizzati in una  base  di
          dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento
          di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
          n. 56. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  1-bis,
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  organizzazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025", come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22
          aprile  2023,  n.  44,  e   altre   disposizioni   per   il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          amministrazioni pubbliche). - Omissis. 
              1-bis. Gli enti locali possono  prevedere,  nel  limite
          dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in
          coerenza con il piano  triennale  dei  fabbisogni,  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il  reclutamento
          di  personale  dirigenziale,  una  riserva  di  posti   non
          superiore al  50  per  cento  da  destinare  al  personale,
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, che abbia maturato con pieno  merito  almeno
          trentasei mesi di servizio, anche non  continuativi,  negli
          ultimi  cinque  anni  e  che  sia  stato  assunto  a  tempo
          determinato previo esperimento  di  procedure  selettive  e
          comparative  a  evidenza  pubblica,  o  al  personale   non
          dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato  per
          lo stesso periodo di tempo. 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  4,
          decreto  legislativo  6  marzo  2017,   n.   40,   recante:
          «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
          norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016,  n.  106»,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
          nel mondo del lavoro).- Omissis. 
              4.  A  favore  degli  operatori  volontari  che   hanno
          concluso il servizio civile universale ovvero  il  servizio
          civile nazionale di cui alla legge 6  marzo  2001,  n.  64,
          senza demerito e' riservata una quota pari al 15 per  cento
          dei posti nei concorsi per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi
          restando   i   diritti   dei   soggetti    aventi    titolo
          all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
          tenuto conto dei limiti  previsti  dall'articolo  5,  primo
          comma, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, e dall'articolo 52,  comma  1-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al  primo
          periodo non  puo'  operare  integralmente  o  parzialmente,
          perche' da' luogo a frazioni di  posto,  tali  frazioni  si
          cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
          l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla
          medesima  amministrazione,  azienda  o  ente  oppure   sono
          utilizzate  nei  casi  in  cui  si  procede   a   ulteriori
          assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 253,  dell'articolo  1,
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato»: 
              «253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma
          1 dell'articolo 1 della legge  6  marzo  2001,  n.  64,  e'
          autorizzata la spesa di 3  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e  2016,  per  l'istituzione  in  via
          sperimentale di un contingente  di  corpi  civili  di  pace
          destinato alla  formazione  e  alla  sperimentazione  della
          presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di
          pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di
          conflitto   o   nelle   aree   di   emergenza   ambientale.
          All'organizzazione del contingente  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002,  n.
          77.». 
              - Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,  recante:
          «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
          norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  78  del  3  aprile
          2017. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2,  della
          legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»: 
              «Art. (18 Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo).- Omissis. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  recante:  «Misure
          urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al  mondo  del
          lavoro», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Supporto per la formazione e il lavoro). - 1.
          Al fine di favorire  l'attivazione  nel  mondo  del  lavoro
          delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
          e' istituito, dal 1° settembre 2023,  il  Supporto  per  la
          formazione e il  lavoro  quale  misura  di  attivazione  al
          lavoro,  mediante   la   partecipazione   a   progetti   di
          formazione,   di    qualificazione    e    riqualificazione
          professionale,  di  orientamento,  di  accompagnamento   al
          lavoro  e  di  politiche   attive   del   lavoro   comunque
          denominate. 
              Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro
          rientra il servizio civile universale  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 marzo 2017, n. 40,  per  lo  svolgimento  del
          quale   gli   enti   preposti   possono   riservare   quote
          supplementari per l'attuazione di tali misure. Nelle misure
          del  Supporto  rientrano  anche  i  progetti   utili   alla
          collettivita' definiti  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
          5-bis, del presente decreto. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  recante:
          «Integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei  lavori
          socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144»: 
              «Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati).-  1.  Le
          disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano,  salvo
          quanto previsto dall'articolo  10,  comma  1,  ai  soggetti
          impegnati in progetti di lavori  socialmente  utili  e  che
          abbiano effettivamente maturato dodici mesi  di  permanenza
          in tali attivita' nel periodo dal 10  gennaio  1998  al  31
          dicembre 1999. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  495  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
              «495. Al fine di  semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  7  agosto
          1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'  rientranti
          nell'abrogato  articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in deroga, fino  al  31  dicembre  2024  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli  assunzionali  previsti  dalla  vigente   normativa
          limitatamente alle risorse  di  cui  al  comma  497,  primo
          periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre  2016
          erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili  ai
          sensi degli articoli 4, commi  6  e  21,  e  9,  comma  25,
          lettera b), del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   308   e   309,
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2024 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2024-2026»: 
              «308. Per le medesime finalita' di cui all'articolo  1,
          comma 310, lettere b) e c), della legge 30  dicembre  2021,
          n.  234,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo  con  una
          dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui  a
          decorrere  dall'anno  2024,  da  ripartire  in  favore  del
          personale  in  servizio  presso  l'Istituto  nazionale   di
          statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale (ISPRA),  l'Istituto  superiore  di
          sanita' (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
          l'energia e  lo  sviluppo  sostenibile  (ENEA),  l'Istituto
          nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  (INAPP),
          l'Ispettorato nazionale per  la  sicurezza  nucleare  e  la
          radioprotezione  (ISIN),  il   Consorzio   Laboratorio   di
          monitoraggio e  modellistica  ambientale  per  lo  sviluppo
          sostenibile    (LAMMA),    l'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          limitatamente al personale ex  ISPESL,  l'Agenzia  spaziale
          italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura
          e l'analisi dell'economia agraria (CREA). 
              309. Le risorse di cui al  comma  308  sono  destinate,
          quanto a 14,52 milioni di euro,  per  la  promozione  dello
          sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di  ruolo
          di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore
          della presente legge. A  tal  fine  gli  enti  pubblici  di
          ricerca possono  indire  procedure  selettive  riservate  a
          ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale  per
          l'accesso al secondo  livello,  nei  limiti  delle  risorse
          assegnate con il decreto di cui al comma  310.  I  restanti
          20,80 milioni di euro sono finalizzati alla  valorizzazione
          del  personale  tecnico-amministrativo  in  ragione   delle
          specifiche attivita' svolte nonche' del  raggiungimento  di
          piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca  pubblica.
          Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 310 sono individuati i principi  generali  per
          la  definizione  degli  obiettivi  e  l'attribuzione  delle
          predette risorse al personale  tecnico-amministrativo.  Gli
          enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale
          tecnico  amministrativo  in  ragione  della  partecipazione
          dello  stesso   ad   appositi   progetti   finalizzati   al
          raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della
          ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del
          trattamento  tabellare   annuo   lordo,   secondo   criteri
          stabiliti    mediante    la    contrattazione    collettiva
          integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di
          cui al comma 310.». 
              -Si riporta il testo dei commi 297 e 310, dell'articolo
          1, della  legge  30  dicembre  2021  n.  234  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «297. Il fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato  di
          250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
          815 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  865  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
              a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno  2024,
          690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2026  destinati   all'assunzione   di
          professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
          24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240,   e   di   personale   tecnico-amministrativo    delle
          universita', in deroga alle vigenti facolta'  assunzionali,
          al  fine  di  favorire  il  graduale  raggiungimento  degli
          standard europei in ordine al rapporto tra  il  numero  dei
          docenti  e  del  personale   tecnico-amministrativo   delle
          universita' e quello degli studenti. Con  riferimento  alle
          assunzioni di professori universitari, le  risorse  di  cui
          alla presente lettera sono  riservate  esclusivamente  alle
          procedure di cui all'articolo 18 della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, con vincolo, di  almeno  un  quinto,  per  le
          chiamate ai sensi del comma  4  del  medesimo  articolo  18
          della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
          periodo, finanziate con le risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri di riparto  delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, tenendo  conto,  prioritariamente,  dei  risultati
          conseguiti dagli atenei nella  valutazione  della  qualita'
          della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche  di
          reclutamento; 
              b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022
          finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
          tecnico-amministrativo  delle  universita'  statali  e   al
          raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
          obiettivi nell'ambito  della  didattica,  della  ricerca  e
          della terza missione.  Le  singole  universita'  provvedono
          all'assegnazione  del  50  per  cento  delle   risorse   al
          personale  di  cui  al  primo  periodo  in  ragione   della
          partecipazione   dello   stesso   ad   appositi    progetti
          finalizzati al raggiungimento  di  piu'  elevati  obiettivi
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento
          del trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri
          stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
          nel rispetto di quanto previsto  dal  contratto  collettivo
          nazionale.  Il  restante  50   per   cento   e'   destinato
          all'integrazione   delle   componenti    del    trattamento
          fondamentale diverse  dallo  stipendio,  negli  importi  da
          definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. 
              c) 10  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          destinati ad incentivare, a titolo di  cofinanziamento,  le
          chiamate di cui all'articolo 1,  comma  9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
              d) 15 milioni di euro per l'anno 2022,  20  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e  35  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2024  destinati   alle   Scuole   superiori   ad
          ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento  disposto
          ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537,  destinata  alle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, e' incrementata di 1,2  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno  2025
          e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
              e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30  milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  destinati   per
          l'adeguamento dell'importo delle borse di  studio  concesse
          per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di   ricerca.
          L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di   studio   e'
          definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              «310. Il fondo ordinario per gli enti e le  istituzioni
          di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
          giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: 
              a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b)  e  c),
          una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2022, 2023 e 2024 e  a  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2025  e'  ripartita  tra  gli  enti  pubblici  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca,  ad  eccezione  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui  al  periodo
          precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022
          sono vincolati  alla  copertura  dei  costi  connessi  alle
          procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
          maggio   2017,   n.   75.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono individuati i criteri di riparto tra  gli  enti
          pubblici di ricerca delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera; 
              b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022  sono
          destinati alla promozione dello sviluppo  professionale  di
          ricercatori e  tecnologi  di  ruolo  di  terzo  livello  in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca sono stabiliti i criteri di riparto  delle  risorse
          di cui alla presente  lettera  tra  gli  enti  pubblici  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono  indire
          procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi  di
          terzo  livello  professionale  per  l'accesso  al   secondo
          livello, nei limiti delle risorse assegnate con il  decreto
          di cui al secondo periodo. I componenti  delle  commissioni
          per le procedure selettive di  cui  alla  presente  lettera
          sono  scelti  esclusivamente   tra   esperti   di   elevata
          qualificazione  nelle  aree  scientifiche  e  nei   settori
          tecnologici di  riferimento,  esterni  all'ente.  Gli  enti
          pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite  di
          10 milioni di euro, ripartiti con le modalita'  di  cui  al
          secondo periodo, anche le procedure selettive  riservate  a
          ricercatori  e  tecnologi  di  ruolo   di   terzo   livello
          professionale per l'accesso al secondo livello avviate  tra
          il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
          di ricercatore e tecnologo di terzo livello; 
              c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022  sono
          finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
          tecnico-amministrativo  degli  enti  pubblici  di   ricerca
          vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca  in
          ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
          raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della
          ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuati i criteri di riparto tra gli enti  pubblici  di
          ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
          i principi generali per la definizione  degli  obiettivi  e
          l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
          tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici   di   ricerca
          provvedono all'assegnazione delle risorse al  personale  in
          ragione  della  partecipazione  dello  stesso  ad  appositi
          progetti finalizzati  al  raggiungimento  di  piu'  elevati
          obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
          capite del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo
          lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
          collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto di cui al secondo periodo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 20 (Strumenti).- 1. Gli strumenti per premiare il
          merito e le professionalita' sono: 
              a)  il  bonus  annuale   delle   eccellenze,   di   cui
          all'articolo 21; 
              b)  il  premio  annuale  per  l'innovazione,   di   cui
          all'articolo 22; 
              c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23; 
              d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24; 
              e) l'attribuzione di incarichi  e  responsabilita',  di
          cui all'articolo 25; 
              f)  l'accesso  a  percorsi  di  alta  formazione  e  di
          crescita   professionale,    in    ambito    nazionale    e
          internazionale, di cui all'articolo 26. 
              2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed  e)
          del comma  1  sono  riconosciuti  a  valere  sulle  risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, commi  1  e  2,
          del decreto legislativo  25  maggio  2017  n.  75  recante:
          "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),  r),  s)  e  z),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).- 1. Al
          fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione   dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante:  «Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»: 
              «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   regolare
          svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014
          e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016,  2016-2017,
          2017-2018,  2018-2019,  2019-2020,  2020-2021,   2021-2022,
          2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando  il  limite
          percentuale di cui all'articolo 270,  comma  1,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          il ricorso in via  prioritaria  alle  graduatorie  previste
          dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508, e il regime  autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  graduatorie
          nazionali di cui all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143,   sono   trasformate   in
          graduatorie   nazionali   a    esaurimento,    utili    per
          l'attribuzione  degli   incarichi   di   insegnamento   con
          contratto a tempo indeterminato e determinato. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante: «Misure  di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di  abilitazione  dei  docenti»  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          reclutamento del personale docente di religione cattolica) 
              1.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno  2024,
          previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
          italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
          posti per l'insegnamento della religione cattolica  che  si
          prevede siano vacanti e disponibili negli  anni  scolastici
          dal  2022/23  al  2024/25,  ferme  restando  le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              2.  Il  Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato   a
          bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
          procedura  straordinaria  riservata  agli   insegnanti   di
          religione  cattolica  che  siano  in  possesso  del  titolo
          previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Presidente  della  Conferenza   episcopale   italiana   per
          l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle   scuole
          pubbliche,  resa  esecutiva  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175,  e  del
          riconoscimento  di  idoneita'   rilasciato   dall'ordinario
          diocesano competente per territorio e  che  abbiano  svolto
          almeno trentasei mesi di servizio  nell'insegnamento  della
          religione cattolica nelle scuole  statali.  Alla  procedura
          straordinaria di cui al presente comma e' assegnato  il  70
          per cento dei posti vacanti e disponibili per  il  triennio
          scolastico 2022/2023-2024/2025 e per  gli  anni  scolastici
          successivi  fino  al   totale   esaurimento   di   ciascuna
          graduatoria  di  merito,  ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  Il  contenuto  del
          bando,  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,   le
          modalita'    di    svolgimento    della     prova     orale
          didattico-metodologica, di valutazione della stessa  e  dei
          titoli ai fini della predisposizione delle  graduatorie  di
          merito  ripartite  per   ambiti   diocesani,   nonche'   la
          composizione  della   commissione   di   valutazione   sono
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  il
          quale  prevede,  altresi',  un  contributo   per   l'intera
          copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
          partecipanti.  I  contributi  di  partecipazione,   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, sono  tempestivamente
          riassegnati  sui  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione del  Ministero  dell'istruzione  ai  fini  della
          copertura  integrale   delle   spese   per   la   procedura
          concorsuale. 
              2-bis. Per l'anno scolastico  2025/2026  le  assunzioni
          dei docenti di religione cattolica sono effettuate  per  un
          numero pari a quello dei  posti  banditi  con  il  concorso
          ordinario  di  cui  al  comma  1   e   con   la   procedura
          straordinaria di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  delle
          assunzioni  gia'   auto-rizzate   per   l'anno   scolastico
          2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili. 
              3. Nelle more dell'espletamento del  concorso  e  della
          procedura  straordinaria  di  cui  al  presente   articolo,
          continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
          mediante scorrimento delle graduatorie generali  di  merito
          di cui all'articolo 9, comma 1,  del  decreto  dirigenziale
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»
          - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione  di  un
          concorso  riservato,  per   esami   e   titoli,   a   posti
          d'insegnante di religione  cattolica  compresi  nell'ambito
          territoriale   di    ciascuna    diocesi    nella    scuola
          dell'infanzia, nella scuola  primaria  e  nelle  scuole  di
          istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
              4.   Le    amministrazioni    interessate    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  35  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165  si  vedano  riferimenti
          normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi» 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze  e  parita'
          di genere).- Omissis. 
              4. A parita' di titoli e di merito,  e  in  assenza  di
          ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine  di
          preferenza dei titoli e' il seguente: 
              a) gli insigniti di medaglia al  valor  militare  e  al
          valor civile, qualora cessati dal servizio; 
              b) i mutilati e gli invalidi per servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati,  degli
          invalidi e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni
          di servizio nel settore pubblico e privato, ivi  inclusi  i
          figli  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie,  degli
          esercenti la professione  di  assistente  sociale  e  degli
          operatori socio-sanitari deceduti in seguito  all'infezione
          da  SarsCov-2  contratta   nell'esercizio   della   propria
          attivita'; 
              d) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non   meno    di    un    anno,
          nell'amministrazione che ha indetto  il  concorso,  laddove
          non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione  del
          servizio prestato; 
              e) maggior numero di figli a carico; 
              f) gli invalidi e i mutilati civili che  non  rientrano
          nella fattispecie di cui alla lettera b); 
              g) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
              h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
          sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi  civili
          dello Stato; 
              i)  avere  svolto,  con  esito  positivo,   l'ulteriore
          periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
          ai   sensi   dell'articolo   50,   comma   1-quater,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              l) avere completato, con esito positivo,  il  tirocinio
          formativo   presso   gli   uffici   giudiziari   ai   sensi
          dell'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
          il processo, ai sensi dell'articolo 50,  comma  1-quinques,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              m) avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso
          gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma  14,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              n)  essere  titolare  o  avere  svolto   incarichi   di
          collaborazione  conferiti  da  ANPAL  Servizi  S.p.A.,   in
          attuazione di quanto disposto dall'articolo  12,  comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
              o)   appartenenza   al   genere   meno    rappresentato
          nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
          alla qualifica per la quale il candidato concorre,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 6; 
              p) minore eta' anagrafica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante:  «Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati» 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale) 
              1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
          arte drammatica e gli  ISIA,  nonche',  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'articolo  33   della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  7,  della
          legge 21 dicembre 1999,  n.  508  recante:  «Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati» 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale).- Omissis. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale; 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
          3, per gli ordinamenti didattici e  per  la  programmazione
          degli accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'articolo 1. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  1  e  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.».