Art. 11 
 
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
  di circostanze aggravanti comuni e di truffa 
 
  1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies)  e'
aggiunto il seguente: 
    «11-decies) l'avere, nei delitti non colposi  contro  la  vita  e
l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale  e
contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso
il fatto all'interno  o  nelle  immediate  adiacenze  delle  stazioni
ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli  adibiti
al trasporto di passeggeri». 
  2. All'articolo 640 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato; 
    b) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
      «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo  61,  numero
5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e  della  multa  da
euro 700 a euro 3.000.»; 
    c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
e dal terzo comma». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 61 e 640 del codice penale,
          come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
          il  reato  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi   o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
                  1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 
                  2.  l'aver  commesso  il  reato  per  eseguirne  od
          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato; 
                  3. l'avere, nei delitti colposi,  agito  nonostante
          la previsione dell'evento; 
                  4. l'avere adoperato sevizie, o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
                  5. l'avere profittato di circostanze di  tempo,  di
          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
                  6. l'avere il colpevole commesso il  reato  durante
          il tempo, in  cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
                  7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o  che
          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti
          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona
          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante
          gravita'; 
                  8. l'avere aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso; 
                  9. l'avere commesso il fatto con abuso dei  poteri,
          o  con  violazione  dei  doveri  inerenti  a  una  pubblica
          funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita'  di
          ministro di un culto; 
                  10. l'avere commesso il fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico
          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente
          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
                  11.  l'avere  commesso  il  fatto  con   abuso   di
          autorita' o di relazioni domestiche, ovvero  con  abuso  di
          relazioni  di   ufficio,   di   prestazione   d'opera,   di
          coabitazione, o di ospitalita'; 
                  11-bis. l'avere  il  colpevole  commesso  il  fatto
          mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
                  11-ter.  l'aver  commesso  un  delitto  contro   la
          persona ai danni di un soggetto minore all'interno o  nelle
          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 
                  11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una
          misura alternativa alla detenzione in carcere; 
                  11-quinquies.  l'avere,  nei  delitti  non  colposi
          contro la vita e  l'incolumita'  individuale  e  contro  la
          liberta' personale, commesso il  fatto  in  presenza  o  in
          danno di un minore di anni  diciotto  ovvero  in  danno  di
          persona in stato di gravidanza; 
                  11-sexies.  l'avere,  nei  delitti   non   colposi,
          commesso il fatto in danno  di  persone  ricoverate  presso
          strutture  sanitarie  o  presso  strutture   sociosanitarie
          residenziali  o  semiresidenziali,  pubbliche  o   private,
          ovvero presso strutture socio-educative; 
                  11-septies. l'avere commesso il fatto in  occasione
          o  a  causa  di  manifestazioni  sportive   o   durante   i
          trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette
          manifestazioni; 
                  11-octies. l'avere agito, nei delitti commessi  con
          violenza  o  minaccia,  in   danno   degli   esercenti   le
          professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
          svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
          soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
          a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'; 
                  11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi  con
          violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico  o
          di   un   membro   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a  causa
          o nell'esercizio delle loro funzioni. 
              11-decies) l'avere, nei delitti non colposi  contro  la
          vita e l'incolumita'  pubblica  e  individuale,  contro  la
          liberta' personale e contro il patrimonio, o  che  comunque
          offendono il patrimonio commesso  il  fatto  all'interno  o
          nelle immediate  adiacenze  delle  stazioni  ferroviarie  e
          delle metropolitane o all'interno dei convogli  adibiti  al
          trasporto di passeggeri.» 
                «Art.  640  (Truffa).  -  Chiunque,  con  artifizi  o
          raggiri, inducendo taluno in errore, procura  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
          51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                  1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
          di far esonerare taluno dal servizio militare; 
                  2.  se  il  fatto  e'  commesso  ingenerando  nella
          persona offesa il  timore  di  un  pericolo  immaginario  o
          l'erroneo  convincimento  di  dovere  eseguire  un   ordine
          dell'autorita'; 
                  2-bis.Abrogato; 
                  2-ter)  se  il  fatto  e'   commesso   a   distanza
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici  idonei  a
          ostacolare la propria o altrui identificazione. 
                Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61,
          numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni  e
          della multa da euro 700 a euro 3.000. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
          dal secondo comma, a eccezione di quelle di cui  al  numero
          2-ter, e dal terzo comma.». 
              - Si riporta l'articolo 380  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).  -  1.
          Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
                2. Anche fuori dei casi previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                  a)  delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                  a-bis) delitto di violenza o minaccia ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                  b) delitto di devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                  c) delitti contro l'incolumita'  pubblica  previsti
          nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                  d) delitto  di  riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                  d.1)  delitti   di   intermediazione   illecita   e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                  d-bis)  delitto  di  violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                  d-ter) delitto di atti sessuali  con  minorenne  di
          cui all'articolo 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                  e) delitto di furto quando ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  e-bis)  delitti  di  furto  previsti  dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                  f.1)  delitto  di   truffa,   quando   ricorre   la
          circostanza aggravante prevista  dall'articolo  640,  terzo
          comma, del codice penale; 
                  f-bis)  delitto   di   ricettazione,   nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                  g) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                  h)  delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                  i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordine  costituzionale  per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                  l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
                  l-bis)  delitti  di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                  l-ter) delitti di violazione dei  provvedimenti  di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
          del codice penale; 
                  m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                  m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso
          di   documento   di    identificazione    falso    previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale; 
                  m-ter)   delitti    di    promozione,    direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                  m-quater) delitto di omicidio  colposo  stradale  o
          nautico previsto dall'articolo  589-bis,  secondo  e  terzo
          comma, del codice penale, salvo che il  conducente  si  sia
          immediatamente  fermato,  adoperandosi   per   prestare   o
          attivare i  soccorsi,  e  si  sia  messo  immediatamente  a
          disposizione degli organi di polizia giudiziaria; 
                  m-quinquies) delitto di resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
                3. Se si tratta di delitto perseguibile a  querela  e
          la querela  non  e'  contestualmente  proposta,  quando  la
          persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
          in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2,  e'  eseguito
          anche  in  mancanza   della   querela   che   puo'   ancora
          sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
          nel termine  di  quarantotto  ore  dall'arresto  oppure  se
          l'avente diritto  dichiara  di  rinunciarvi  o  rimette  la
          querela proposta, l'arrestato e'  posto  immediatamente  in
          liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          che hanno proceduto all'arresto effettuano  tempestivamente
          ogni utile ricerca della persona offesa. 
                Quando  la  persona   offesa   e'   presente   o   e'
          rintracciata ai sensi dei periodi  precedenti,  la  querela
          puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
          all'ufficiale o all'agente di  polizia  giudiziaria,  ferma
          restando la necessita'  di  rendere  alla  persona  offesa,
          anche  con  atto  successivo,  le   informazioni   di   cui
          all'articolo 90-bis.».