Art. 7 
 
Disposizioni  per  la  tempestiva  realizzazione   degli   interventi
  necessari in vista dello svolgimento della  trentottesima  edizione
  della «America's Cup - Napoli 2027» 
 
  1. Al fine di adempiere alle  obbligazioni  contrattuali  derivanti
dall'affidamento delle attivita' necessarie  allo  svolgimento  della
trentottesima edizione della «America's  Cup  -  Napoli  2027»,  alla
societa'  Sport  ((e  salute))  S.p.A.,  in  qualita'   di   soggetto
attuatore, ((sono affidate)) la programmazione, la progettazione,  la
definizione, la promozione,  l'organizzazione  e  l'esecuzione  delle
attivita' funzionali  alla  realizzazione  dell'evento.  Ai  relativi
oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si  provvede  ai  sensi
del comma 5. 
  2. Il comitato tecnico di gestione  dell'America's  Cup  (America's
Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue  Agreement»  ((  (HVA)
)), e' composto da 11 componenti, designati come segue: 6  componenti
nominati dai soggetti organizzatori,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente, il cui voto prevale in caso di parita', designato da Team
New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event  (AC38
Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di  cui  3
designati dal Governo italiano, uno designato ((dalla societa'  Sport
e salute S.p.A.)), e uno designato dal Comune di Napoli. Il  Comitato
tecnico di gestione adotta  ogni  tipo  di  decisione  inerente  allo
svolgimento  della  competizione.  Ai  componenti  del  Comitato  non
spettano compensi, gettoni  di  presenza,  indennita((,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati)). 
  3. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dell'evento,  nell'ambito
della  programmazione  degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale  del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo
33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   11   novembre   2014,   n.   164,
appositamente convocata, approva le variazioni  programmatiche  degli
interventi infrastrutturali prioritari e necessari  allo  svolgimento
dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi ((con  la
societa'  Sport  e  salute))  S.p.A.  e,  con  riguardo  alle   opere
infrastrutturali  del  sistema  di  mobilita',  con  il   Commissario
((straordinario)) di cui all'articolo 9-ter del ((decreto-legge))  11
giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, attraverso il  soggetto  attuatore  Invitalia  S.p.A.,  cura  la
realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati,
a ogni effetto di legge, di pubblica utilita', di estrema  urgenza  e
((indifferibili)). All'attuazione del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,  strumentali  ((e  finanziarie  disponibili))   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4. Gli eventuali impatti  ambientali  delle  opere  sono  valutati,
((con la riduzione dei termini alla meta')), ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  dalla  medesima
Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di
cui all'articolo 33 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.
164((.)) 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere  sulle  risorse  ((di
parte  corrente))  disponibili  ((nel   bilancio))   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 19, lettera a), del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
  6.  Allo  scopo  di  favorire  gli  interventi  necessari  per   la
trentottesima   edizione   dell'America's   Cup,    negli    esercizi
((finanziari)) dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli  puo'  applicare
al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate
del  risultato  di  amministrazione  in  deroga  ai  limiti  previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro  per  ciascuna
delle predette annualita'. Alla compensazione  dei  relativi  effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a
30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2027,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente((,  anche))  conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di  cui  all'articolo  1,  comma  511,  della  legge  27
dicembre 2006, n.296. 
  ((6-bis. La durata  della  concessione  assentita  all'associazione
polisportiva dilettantistica  Circolo  Ilva  Bagnoli,  in  quanto  di
diretta  derivazione   dai   circoli   ricreativi   aziendali   sorti
nell'ambito di insediamenti  industriali  che  hanno  definitivamente
cessato la produzione nel sito, e' prorogata  fino  al  completamento
delle operazioni di risanamento ambientale, di  cui  all'articolo  33
del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.164,  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilita'
delle  acque  prospicienti.  Per  la  stessa   durata   e'   altresi'
autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte  dell'associazione
polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, gia' di
titolarita' della societa' Bagnoli Futura S.p.A.  e  trasferite  alla
societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33,  comma  12,  del
citato decreto-legge n.133 del 2014, non oggetto della concessione di
cui al primo periodo del presente comma e attualmente  impiegate  per
lo svolgimento delle sue attivita'. Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato  decreto-legge
n.133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo  periodo  del
presente  comma  e'  disciplinato   mediante   apposita   convenzione
stipulata tra  l'associazione  polisportiva  dilettantistica  Circolo
Ilva  Bagnoli  e   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa.))