((Art. 7-ter
Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei
prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale,
promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi
internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale
connesso all'immatricolazione delle unita' da diporto a uso sportivo,
dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). - 1. In
occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e
attivita' promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali,
organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformita'
CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare
senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti
nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti
effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle
federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma
1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle
gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una
dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni
sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validita' di
sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il prototipo e' destinato,
i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente
inviata all'autorita' marittima nella cui circoscrizione territoriale
si trova la sede del circolo.
4. Durante le attivita' di cui al comma 1 sono osservati, ove
previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni
sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse
riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui
al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36- bis, 37, 38 e
39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati
dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di
sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi
di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento
delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN
con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal caso, il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il
titolo di proprieta', una dichiarazione attestante l'esclusiva
destinazione del prototipo all'attivita' agonistica ai fini del
presente articolo e l'attestazione di idoneita' alla navigazione
rilasciata, in conformita' al proprio regolamento prototipi, da un
organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attivita' agonistica e'
annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati
esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, e' fatto obbligo di
presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza
ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e
governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono
imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 34, persone in qualita' di ospiti durante lo
svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo
quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e
alle dotazioni di sicurezza.».))