((Art. 7-ter 
 
Disposizioni per la navigazione e  l'immatricolazione  nazionale  dei
     prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico  nazionale,
promuovere l'eccellenza italiana  in  occasione  di  eventi  sportivi
internazionali e favorire il rientro in Italia  del  gettito  fiscale
connesso all'immatricolazione delle unita' da diporto a uso sportivo,
dopo l'articolo 30 del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso  sportivo).  -  1.  In
occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e
attivita' promozionali e dimostrative,  nazionali  e  internazionali,
organizzate o patrocinate  dalle  federazioni  sportive  nazionali  o
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute,  ovvero  dal
Dipartimento  per  lo  sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di  conformita'
CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare
senza alcun limite di distanza dalla  costa  anche  se  non  iscritti
nell'ATCN. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli  allenamenti
effettuati  in  contesti  relativi  alle   gare   organizzate   dalle
federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma
1 necessari per raggiungere le  diverse  aree  di  svolgimento  delle
gare. 
  3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere  tenuta  una
dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle  federazioni
sportive nazionali o internazionali riconosciute,  con  validita'  di
sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il prototipo e' destinato,
i componenti dell'equipaggio  e  il  personale  tecnico,  previamente
inviata all'autorita' marittima nella cui circoscrizione territoriale
si trova la sede del circolo. 
  4. Durante le attivita' di cui  al  comma  1  sono  osservati,  ove
previsti, i  regolamenti  di  sicurezza  adottati  dalle  federazioni
sportive nazionali o internazionali o dalle  organizzazioni  da  esse
riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo  sport  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi  di  cui
al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36- bis, 37, 38  e
39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1  sono  esentati
dall'applicazione  delle  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio
2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e  alle  dotazioni  di
sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli  apparecchi
di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando  lo  svolgimento
delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7. 
  5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti  nell'ATCN
con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal caso,  il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per
conto  del  proprietario,  munito  di  procura   con   sottoscrizione
autenticata, presenta allo sportello  telematico  del  diportista  il
titolo  di  proprieta',  una  dichiarazione  attestante   l'esclusiva
destinazione del  prototipo  all'attivita'  agonistica  ai  fini  del
presente articolo e  l'attestazione  di  idoneita'  alla  navigazione
rilasciata, in conformita' al proprio regolamento  prototipi,  da  un
organismo notificato ai sensi  del  decreto  legislativo  11  gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104. L'esclusiva destinazione  all'attivita'  agonistica  e'
annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN. 
  6. Nel caso di prototipi di cui al comma  1  provenienti  da  Stati
esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, e' fatto  obbligo  di
presentare l'estratto  del  registro  di  iscrizione  di  provenienza
ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. 
  7. I prototipi di cui al comma  1,  qualora  iscritti  nell'ATCN  e
governati  da  un  equipaggio  di  comprovata   esperienza,   possono
imbarcare, a titolo non oneroso e nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo  34,  persone  in  qualita'  di   ospiti   durante   lo
svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 3  del  presente  articolo  e  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi  di  salvataggio  e
alle dotazioni di sicurezza.».))