Art. 9
Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis
e padel
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP
2026-2030, e' istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da
un rappresentante nominato dall'Autorita' politica ((delegata)) in
materia di sport, ((di concerto)) con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ((da)) un rappresentante nominato dal Sindaco della
citta' ospitante, da un rappresentante nominato ((dal Presidente))
della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione
italiana tennis e padel e da un rappresentante ((della societa' Sport
e salute)) S.p.a..
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in
ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo
delle attivita' economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa
al suo interno il Presidente, ha sede nella citta' ospitante e si
riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto
da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre
componenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
espresso dal Presidente.
3. La Federazione italiana tennis e padel ((e la societa' Sport e
salute)) S.p.a. curano ogni attivita' organizzativa ed esecutiva
diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti
tra la Federazione italiana tennis e padel ((e la societa' Sport e
salute)) S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto
alle attivita' di cui al primo periodo, puo' essere costituita una
«Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati
uno dal Comune della citta' ospitante, uno dalla Regione ospitante,
due ((dalla societa' Sport e salute)) S.p.A. e due dalla
((Federazione italiana tennis e padel)), di cui uno con funzione di
Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro
componenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
espresso dal Presidente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al
comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di
cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennita((, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati)). I predetti incarichi non sono
cumulabili tra loro.
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione
italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP
((2026-2030 sono)) annualmente trasferite entro la data del 15
gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle
obbligazioni pecuniarie.
7. La Federazione italiana tennis e padel e la societa' Sport ((e
salute S.p.A.)) predispongono ogni anno, nonche' a conclusione delle
attivita' organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una
relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della
gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
((7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad
avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7.))