((Art. 9-ter 
 
Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di
        calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento  delle
opere necessarie e strettamente  funzionali  allo  svolgimento  della
fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA  EURO  2032»,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario  quale  soggetto
responsabile del processo di indirizzo,  coordinamento  e  attuazione
delle attivita'  e  degli  interventi  relativi  alle  infrastrutture
sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica.
Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui  all'articolo
13, commi  4,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  5,  6  e  7,  del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e'  individuato  tra  soggetti
esperti nella gestione di attivita' complesse e nella  programmazione
e valutazione di interventi in materia di infrastrutture,  dotati  di
specifiche professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da
svolgere. Se dipendente pubblico,  il  Commissario  straordinario  e'
collocato, secondo l'ordinamento di  appartenenza,  fuori  ruolo,  in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per  tutta  la
durata del mandato. All'atto del collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta
in carica fino  al  31  dicembre  2032.Al  Commissario  straordinario
spetta un compenso, da determinare con il decreto  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, nei limiti massimi  di  euro  44.234  per
l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli  anni  dal  2026  al
2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali
si provvede ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo.  Con  il
medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti  e  le  funzioni  del
Commissario straordinario. 
  2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e  in
considerazione anche delle soluzioni operative definite dal  Comitato
interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la  fase
finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con  particolare
riferimento  all'esecuzione  di   opere   relative   alla   messa   a
disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  Football
Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in
fase di  candidatura  dell'Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del
campionato  europeo  di  calcio  «UEFA  EURO  2032»,  il  Commissario
straordinario di cui al  comma  1  definisce  uno  o  piu'  piani  di
intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da  approvare
con  decreto  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo,
le infrastrutture sono considerate di interesse strategico  nazionale
e il Commissario straordinario assicura il coordinamento  e  l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace  realizzazione
degli stessi. Al Commissario  straordinario  spetta  l'assunzione  di
ogni  determinazione  ritenuta  necessaria  per  l'avvio  ovvero   la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai  fini  dell'esercizio  dei
propri compiti, il Commissario straordinario,  ove  necessario,  puo'
agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo
periodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e' esteso  a  trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata  d'intesa  con  la  regione  o  la  provincia
autonoma interessata. Agli stessi fini il  Commissario  straordinario
puo', mediante  ordinanza  motivata,  individuare  l'amministrazione,
l'ente,  l'organo  o  l'ufficio  competente  a  esercitare  i  poteri
sostitutivi. Il Commissario straordinario puo'  agire  ai  sensi  del
presente comma anche nel caso in cui la richiesta  di  esercizio  dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,  direttamente  da
un  soggetto,  pubblico  o  privato,  coinvolto  nell'esecuzione  del
progetto  o  dell'intervento.  Il  Commissario   straordinario   puo'
avvalersi del  supporto  tecnico-operativo  della  societa'  Sport  e
salute S.p.A., con  oneri  posti  a  carico  dello  stanziamento  del
singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2  per  cento  di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A.  puo'  svolgere
altresi'  le  funzioni  di   centrale   di   committenza   ai   sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,   n.36.   Il   Commissario
straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni  centrali
e territoriali competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Nel caso  in  cui  si  avvalga  degli  uffici
dell'amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi
l'intervento,  il  Commissario  straordinario  puo'   nominare   come
sub-commissario il sindaco del  comune  interessato,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai  fini  dell'individuazione
dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente,  sentita
la regione  o  la  provincia  autonoma  interessata.  Il  Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri,  che  opera  fino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla  struttura
di supporto e' assegnato un  contingente  massimo  di  personale  non
dirigenziale pari a dieci unita', individuate  tra  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per  il  perseguimento  delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e,
in particolare, di comprovata esperienza maturata nel  settore  della
programmazione, della valutazione e  della  realizzazione  di  grandi
opere pubbliche, con esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  e
del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Tale  personale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.127,  e'
collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
analogo istituto o posizione previsti dai  rispettivi  ordinamenti  e
conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico  fondamentale
fisso e continuativo in godimento, a carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, ai sensi dall'articolo  9,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo   e'    reso    indisponibile    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di  supporto
e' attribuito un compenso fino  all'importo  massimo  annuo  di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  Il
compenso e'  definito  con  il  decreto  di  nomina  del  Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo  e  sostitutivo
di  altri  trattamenti   accessori,   quali   compensi   per   lavoro
straordinario  o  altri  accessori  diversi   da   quelli   fissi   e
continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al  presente
comma, in luogo di un corrispondente numero di  unita'  di  personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2,del decreto legislativo n. 165 del 2001,  la  struttura  puo'
avvalersi  di  consulenti  esterni,  anche  estranei  alla   pubblica
amministrazione, fino al numero  massimo  di  tre,  cui  puo'  essere
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli  oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. 
  3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un fondo,  per  il  successivo  trasferimento  al  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  una
dotazione pari a 210.901euro per l'anno 2025 e  a  632.700  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al  2032.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190.  E'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in
cui  confluiscono  le  risorse  disponibili  previste  per   ciascuna
annualita'. 
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di concerto con l'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport, sono stabilite, in deroga  alle  procedure  di  cui
all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  38,
specifiche  norme  tecniche  per  la  sicurezza,  l'accessibilita'  e
l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma  2
del  presente  articolo,  al  fine  di   individuare   condizioni   e
prescrizioni  tali  da  assicurare  livelli  di  ordine  e  sicurezza
pubblica  nonche'  di  sicurezza  antincendi  equivalenti  a   quelli
previsti dalla vigente normativa tecnica. 
  5.  Al  fine  di  sostenere  la  promozione,   l'aggiudicazione   e
l'organizzazione  di  grandi  eventi  sportivi  internazionali  e  di
ottimizzare   gli   investimenti   a    favore    dello    sport    e
dell'impiantistica  sportiva,   anche   nell'ambito   di   operazioni
economiche  di  partenariato  pubblico-privato  coerenti  con  quanto
indicato  all'articolo  175,  comma  9,  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.36,  e'
istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
in gestione separata, un fondo rotativo  denominato  «Fondo  italiano
per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente  bancario
o postale, e' composto di distinte sezioni che,  nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato,  sono
destinate: 
  a) per la «Sezione  garanzie»,  a  rilasciare  garanzie,  anche  di
portafoglio,  su  finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma,   compresi
crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da
banche e intermediari finanziari; 
  b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti  sotto
qualsiasi  forma,  anche  di  natura  subordinata,   direttamente   o
indirettamente mediante banche e intermediari finanziari; 
  c) per la «Sezione  rafforzamento  patrimoniale»,  a  sottoscrivere
capitale di rischio, mediante fondi di investimento  o  di  debito  o
fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento,  anche  in
forma subordinata; 
  d) per la «Sezione contributi»: 
  1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: 
  1.1) contributi in conto interessi; 
  1.2) contributi in conto capitale; 
  2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli  oneri  e  le
spese di gestione del Fondo nonche' le spese  di  assistenza  tecnica
funzionali   alla   strutturazione,   al   perfezionamento   e   alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)  e  al
numero 1) della presente lettera,  entro  il  limite  massimo  del  5
percento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera. 
  6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo  sport,  per  la
sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per
l'anno 2025 e, per  la  sezione  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),
a331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno  2026
e a 40 milioni di euro per  l'anno  2027.  Le  dotazioni  di  cui  al
presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente  bancario
o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e  con
l'aggiunta  di  eventuali  incrementi   intervenuti   successivamente
all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui ai commi 10 e 12. 
  7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere  altresi'  alimentato
mediante nuovi trasferimenti effettuati: 
  a)   dalle   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196,  e
da qualunque altro ente  e  organismo  pubblico  nazionale,  europeo,
internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci; 
  b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei  rispettivi
bilanci. 
  8. Il Fondo italiano per lo sport e'  contabilizzato  separatamente
secondo  i  principi   della   contabilita'   economico-patrimoniale,
distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma  5.  I  dati
concernenti   i   relativi   prospetti   contabili,   consuntivi    e
previsionali,  e  i  relativi  flussi  di  cassa  sono  trasmessi  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai  decreti
di cui al comma 10, fornendo  in  ogni  caso  separata  evidenza  dei
trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7. 
  9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal  Fondo
italiano  per  lo  sport,  sono   a   prima   richiesta,   esplicite,
irrevocabili e conformi ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del  rischio
e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal  Fondo  in  relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi  del  comma  5,  lettera  a),  sono
assistite dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo  Fondo
ed e' conforme ai requisiti previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale ai  fini  della  migliore  mitigazione  del  rischio.  La
garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente  a  quanto
dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente  comma,  ridotto  di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso,  e  successivamente
all'accertamento, da parte dell'Istituto per il  credito  sportivo  e
culturale  Spa,  dell'incapienza  del  Fondo.  I  beneficiari   delle
garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5,  lettera  a),  in
caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della  garanzia
di ultima istanza dello Stato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il  tramite  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle risultanze istruttorie fornite  dall'Istituto  per  il  credito
sportivo e culturale Spa, provvede, entro  centottanta  giorni  dalla
data di ricezione della  richiesta  trasmessa  dall'Istituto  per  il
credito sportivo e  culturale  Spa  al  Ministero,  al  trasferimento
all'Istituto   medesimo   delle   risorse   finanziarie   necessarie.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa  provvede  con  le
risorse finanziarie ricevute  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari  delle  garanzie
rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e'  surrogato
nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo,  che
hanno chiesto l'escussione della garanzia  di  ultima  istanza  dello
Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,  in  nome,
per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero
mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.  La  garanzia  di  ultima
istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita  nell'elenco
di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Le
garanzie di cui al presente comma sono  rilasciate  entro  il  limite
massimo di 175 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e,  a  decorrere
dall'anno 2026, entro il limite cumulato  stabilito  annualmente  dal
bilancio di previsione dello Stato. 
  10. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti: 
  a) i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento del  Fondo
italiano per lo sport,  compresi  i  criteri  e  le  modalita'  della
surroga del medesimo Fondo nei  casi  di  escussione  della  garanzia
concessa ai sensi del comma 5, lettera a); 
  b) le finalita', le condizioni e le modalita' di  accesso  relative
agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d); 
  c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni  di
cui  al  comma  5,  lettere  a),  b)  e  c),  previa  verifica  della
compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.  Non  e'
consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al  comma  5,
lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d); 
  d) i criteri, le condizioni e  le  modalita'  di  incremento  e  di
gestione della dotazione ai sensi del comma 7. 
  11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per  il
credito sportivo e culturale Spa sulla base di  apposita  convenzione
da stipulare con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  con
l'Autorita' politica delegata in materia  di  sport.  La  convenzione
disciplina le attivita' amministrative e istruttorie degli interventi
e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese  di  gestione  a
carico della sezione di cui al comma  5,  lettera  d),  nella  misura
massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d). 
  12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport e' attribuita
a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione.  Il  comitato
di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri
o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da  un  suo
delegato,  ed  e'  composto  da  due  rappresentanti  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  da  due   rappresentanti   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di sport.  Il  comitato  di  indirizzo  definisce
l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e
delibera,  su  proposta  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa, il piano  di  attivita'  del  Fondo.  Il  comitato  di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10,
lettera c), puo' ripartire la dotazione tra  le  sezioni  di  cui  al
comma 5, lettere a), b) e  c).  Le  modalita'  di  funzionamento  del
comitato  di  indirizzo  e  le  modalita'  di   composizione   e   di
funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata  in  materia  di  sport,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,  delibera  gli
interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai  componenti
del comitato di indirizzo e del comitato  di  gestione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  13. Il Fondo italiano per  lo  sport  succede  automaticamente  nei
rapporti attivi e passivi dei fondi previsti  dall'articolo  5  della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo  le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente,  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e  12  del  presente
articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge  n.289
del 2002 e l'articolo 5 della legge n.1295 del 1957 sono  abrogati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo. 
  14. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6,  pari  a
524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: 
  a)  quanto  a  193.041.490   euro   per   l'anno   2025,   mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  del  comma  12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289; 
  b)  quanto  a  308.628.265   euro   per   l'anno   2025,   mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri delle risorse rivenienti  dall'abrogazione  dell'articolo  5
della legge 24 dicembre 1957, n.1295; 
  c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro  per
l'anno 2026 e  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  somme  iscritte   nello   stato   di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre  2022,  n.197,  e
dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n.207. 
  15. All'articolo 22, comma 4, del  decreto-legge  22  aprile  2023,
n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,  n.
74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite
le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e  culturale  Spa,
agli organismi sportivi, alle  leghe  sportive  nazionali  nonche'  a
fondazioni e  comitati  costituiti  per  l'organizzazione  di  eventi
sportivi di rilevanza internazionale,».))