((Art. 9-ter
Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di
calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi
1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle
opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della
fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto
responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione
delle attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture
sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica.
Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo
13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti
esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione
e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di
specifiche professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da
svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario e'
collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la
durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta
in carica fino al 31 dicembre 2032.Al Commissario straordinario
spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo
periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per
l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al
2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali
si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il
medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del
Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in
considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato
interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase
finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare
riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a
disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football
Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in
fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del
campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario
straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani di
intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo,
le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale
e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione
degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di
ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei
propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo'
agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo
periodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e' esteso a trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione o la provincia
autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario
puo', mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione,
l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri
sostitutivi. Il Commissario straordinario puo' agire ai sensi del
presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da
un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del
progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa' Sport e
salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del
singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo' svolgere
altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Il Commissario
straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni centrali
e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici
dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi
l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare come
sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione
dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita
la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale non
dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e,
in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della
programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi
opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e
del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di
appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto
e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il
compenso e' definito con il decreto di nomina del Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e sostitutivo
di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro
straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e
continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente
comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2,del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura puo'
avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica
amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui puo' essere
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
dotazione pari a 210.901euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a
210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in
cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna
annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,
specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2
del presente articolo, al fine di individuare condizioni e
prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza
pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli
previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e
l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di
ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e
dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni
economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto
indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e'
istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano
per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario
o postale, e' composto di distinte sezioni che, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono
destinate:
a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di
portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi
crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da
banche e intermediari finanziari;
b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto
qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o
indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere
capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o
fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in
forma subordinata;
d) per la «Sezione contributi»:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le
spese di gestione del Fondo nonche' le spese di assistenza tecnica
funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al
numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5
percento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la
sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per
l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d),
a331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026
e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al
presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario
o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con
l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente
all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere altresi' alimentato
mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e
da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo,
internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato separatamente
secondo i principi della contabilita' economico-patrimoniale,
distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati
concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e
previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti
di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei
trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo
italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite,
irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio
e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono
assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo
ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La
garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto
dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e successivamente
all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle
garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in
caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia
di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento
all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le
risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle
finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie
rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato
nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che
hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello
Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome,
per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero
mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. La garanzia di ultima
istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita nell'elenco
di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite
massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere
dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal
bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento del Fondo
italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalita' della
surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia
concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalita', le condizioni e le modalita' di accesso relative
agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di
cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della
compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non e'
consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5,
lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalita' di incremento e di
gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione
da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport. La convenzione
disciplina le attivita' amministrative e istruttorie degli interventi
e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese di gestione a
carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura
massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport e' attribuita
a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato
di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da un suo
delegato, ed e' composto da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce
l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e
delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10,
lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al
comma 5, lettere a), b) e c). Le modalita' di funzionamento del
comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e di
funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli
interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti
del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei
rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente
articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n.289
del 2002 e l'articolo 5 della legge n.1295 del 1957 sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a
524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5
della legge 24 dicembre 1957, n.1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per
l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n.197, e
dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n.207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite
le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a
fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi
sportivi di rilevanza internazionale,».))