Art. 3
Beneficiari
1. Possono presentare proposte di investimento gli operatori che
esercitino attivita' di impresa nel settore turistico identificati
dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I soggetti, di cui al comma 1, devono disporre dell'immobile
oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto
di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
L'immobile oggetto dell'intervento deve essere destinato per un
periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento
dell'investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati
presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati
presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed il canone di
locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il
30% rispetto al valore medio di mercato riferito all'ambito
territoriale.
3. I soggetti, di cui al comma 1, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, a pena di inammissibilita' della domanda di
partecipazione:
a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO
di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, nonche' ad alcuna procedura concorsuale
di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale,
fiscale, assicurativa;
g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al decreto
legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna
delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 94
- salvi i casi di cui al comma 7 - e dell'art. 98 del decreto
legislativo n. 36/2023;
h) non incorrere nella incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
i) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art.
1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive
disposizioni attuative;
j) essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia
di agibilita' degli edifici.
4. Possono partecipare societa' con i codici ATECO, di cui al comma
1 inattive, se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie
all'avvio dell'attivita' successivamente alla presentazione della
domanda e comunque prima della concessione del beneficio.