Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono presentare proposte di investimento  gli  operatori  che
esercitino attivita' di impresa nel  settore  turistico  identificati
dai codici ATECO di cui alla tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. I soggetti, di cui al comma  1,  devono  disporre  dell'immobile
oggetto del contributo in conto capitale anche  attraverso  contratto
di locazione e con  espresso  consenso  da  parte  del  proprietario.
L'immobile oggetto  dell'intervento  deve  essere  destinato  per  un
periodo  non  inferiore  a  nove  anni  successivi  al  completamento
dell'investimento,  ad  esclusivo  favore  dei  dipendenti  impiegati
presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati
presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di  cui
all'art. 5 della legge 25 agosto  1991,  n.  287,  ed  il  canone  di
locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno  il
30%  rispetto  al  valore  medio  di  mercato   riferito   all'ambito
territoriale. 
  3. I soggetti, di cui al comma 1, devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti, a  pena  di  inammissibilita'  della  domanda  di
partecipazione: 
    a) essere iscritti al registro delle imprese con i  codici  ATECO
di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda; 
    b) avere sede legale e operativa in Italia; 
    c) essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia  del
lavoro,  della  prevenzione  degli  infortuni  e  della  salvaguardia
dell'ambiente; 
    d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,  non
essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
amministrazione controllata, nonche' ad alcuna procedura  concorsuale
di cui al decreto legislativo n. 14/2019; 
    e) non essere  destinatari  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    f) essere in regola con gli obblighi  in  materia  previdenziale,
fiscale, assicurativa; 
    g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al  decreto
legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in  alcuna
delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 94
- salvi i casi di cui al  comma  7  -  e  dell'art.  98  del  decreto
legislativo n. 36/2023; 
    h) non incorrere nella incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione; 
    i) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art.
1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n.  213  e  successive
disposizioni attuative; 
    j) essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia
di agibilita' degli edifici. 
  4. Possono partecipare societa' con i codici ATECO, di cui al comma
1 inattive, se  dimostrano  di  aver  iniziato  le  opere  necessarie
all'avvio dell'attivita'  successivamente  alla  presentazione  della
domanda e comunque prima della concessione del beneficio.