Art. 4
Progetti e costi ammissibili
1. Sono ammissibili progetti volti alla riqualificazione,
ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo
dell'efficientamento energetico e della sostenibilita' ambientale,
degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a
condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto
turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. I progetti devono garantire la
disponibilita' di almeno 10 posti letto per singolo intervento e
devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l'impresa
turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso,
rispettare le condizioni previste dagli articoli 14, 17, 18, 34, 38,
38-bis, 41 e 49 del regolamento GBER.
3. Gli investimenti proposti devono essere conclusi
entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo.
4. La dotazione della presente misura puo' essere integrata con
risorse nazionali o UE aggiuntive per il rifinanziamento della stessa
da adottare con apposito provvedimento di integrazione finanziaria o
cofinanziamento della dotazione originaria. Con il medesimo
provvedimento, il Ministero puo' stabilire un diverso termine ultimo
di conclusione dell'intervento, per le domande oggetto di
rifinanziamento, ove cio' sia reso necessario dalla normativa di
riferimento.
5. Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti
interventi:
a) riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili
gia' esistenti: spese finalizzate alla riqualificazione e
ammodernamento, anche parziale, di immobili esistenti (o porzioni
autonomamente certificabili dal punto di vista energetico) destinati
ad ospitare lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo,
ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287. Tali interventi devono comportare un risparmio energetico
pari almeno alla percentuale minima prevista dall'art. 38-bis e dalle
altre disposizioni del regolamento GBER applicabili.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le
seguenti tipologie di spese per opere murarie e assimilate:
i. coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di
distribuzione;
ii. sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
iii. realizzazione di pareti ventilate;
iv. installazione o sostituzione di sistemi schermanti (per la
protezione solare) e sistemi di climatizzazione passiva;
v. efficientamento idrico ed energetico di impianti di
illuminazione, sistemi di trasporto verticali (es. ascensori, scale
mobili) o relativi alle pertinenze dell'edificio, impianti delle
piscine o delle cucine aziendali/ristorazione;
vi. rimozione e smaltimento dell'amianto (se strettamente
funzionali all'intervento);
vii. sostituzione di caldaie esistenti con modelli ad alta
efficienza a condensazione;
viii. realizzazione o sostituzione di sistemi centralizzati di
climatizzazione (fan coil, pavimento radiale, sensori e attuatori per
il controllo intelligente);
ix. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con
modifica della sagoma (nel rispetto della volumetria), esclusi gli
immobili vincolati ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
x. ripristino (ricostruzione) di edifici, o parti di essi,
crollati o demoliti, con accertamento della consistenza preesistente;
xi. nuove pavimentazioni o rivestimenti (o sostituzione con
materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili);
xii. interventi di riduzione dei consumi idrici (es.
rubinetteria, terminali);
xiii. installazione di impianti per produzione di energia da
fonte rinnovabile;
xiv. risanamento strutturale;
xv. installazione di manufatti leggeri (es. pergotende
bioclimatiche);
xvi. installazione di infrastrutture digitali intelligenti,
incluso il cablaggio passivo interno, il cablaggio strutturato e
componenti accessorie per la banda larga (escluso il cablaggio
esterno alla proprieta');
xvii. collegamento a sistemi di
teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;
xviii. infrastruttura di ricarica elettrica per utenti
dell'edificio e delle relative infrastrutture (incluse condotte, se
parcheggio interno o adiacente);
xix. miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento e/o raffreddamento, inclusi i gruppi frigoriferi;
b) impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti
del 30% dell'investimento ammissibile. Sono inoltre ammissibili le
spese relative ad impianti, macchinari, attrezzature e arredi, nuovi
di fabbrica, nonche' alle opere murarie strettamente connesse alla
loro installazione (se non gia' incluse nella voce a).
6. Sono ammissibili le spese per gli interventi avviati
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e
che abbiano importo minimo di spesa ammissibile di euro 500.000,00
(cinquecentomilacentomila/00) e massimo di euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00).
7. Sono ammissibili, altresi', per le sole PMI, ai sensi dell'art.
18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze strettamente
connesse agli interventi ammissibili. Tali spese sono ammissibili nel
limite del 10% rispetto all'investimento ammissibile. In ogni caso,
nel rispetto del citato art. 18, l'intensita' di aiuto non puo'
superare il 50% dei costi ammissibili.