Art. 4 
 
                    Progetti e costi ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili   progetti   volti   alla   riqualificazione,
ammodernamento   o   completamento,   anche    sotto    il    profilo
dell'efficientamento energetico e  della  sostenibilita'  ambientale,
degli immobili destinati alla creazione di  alloggi  da  concedere  a
condizioni   agevolate   ai   lavoratori   impiegati   nel   comparto
turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande di  cui  all'art.  5  della
legge 25  agosto  1991,  n.  287.  I  progetti  devono  garantire  la
disponibilita' di almeno 10 posti  letto  per  singolo  intervento  e
devono essere assegnati  ai  dipendenti  impiegati  presso  l'impresa
turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti  e
bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 
  2. Gli interventi di  cui  al  comma  1  dovranno,  in  ogni  caso,
rispettare le condizioni previste dagli articoli 14, 17, 18, 34,  38,
38-bis, 41 e 49 del regolamento GBER. 
  3.   Gli   investimenti    proposti    devono    essere    conclusi
entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo. 
  4. La dotazione della presente misura  puo'  essere  integrata  con
risorse nazionali o UE aggiuntive per il rifinanziamento della stessa
da adottare con apposito provvedimento di integrazione finanziaria  o
cofinanziamento  della  dotazione   originaria.   Con   il   medesimo
provvedimento, il Ministero puo' stabilire un diverso termine  ultimo
di  conclusione  dell'intervento,   per   le   domande   oggetto   di
rifinanziamento, ove cio' sia  reso  necessario  dalla  normativa  di
riferimento. 
  5. Sono considerate  ammissibili  le  spese  relative  ai  seguenti
interventi: 
    a) riqualificazione, ammodernamento o completamento  di  immobili
gia'   esistenti:   spese   finalizzate   alla   riqualificazione   e
ammodernamento, anche parziale, di  immobili  esistenti  (o  porzioni
autonomamente certificabili dal punto di vista energetico)  destinati
ad ospitare lavoratori impiegati  nel  comparto  turistico-ricettivo,
ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di  somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25  agosto  1991,
n. 287. Tali interventi devono  comportare  un  risparmio  energetico
pari almeno alla percentuale minima prevista dall'art. 38-bis e dalle
altre disposizioni del regolamento GBER applicabili. 
  A titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  sono  ammissibili  le
seguenti tipologie di spese per opere murarie e assimilate: 
    i.  coibentazione  dell'involucro  edilizio  e  delle   reti   di
distribuzione; 
    ii. sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; 
    iii. realizzazione di pareti ventilate; 
    iv. installazione o sostituzione di sistemi  schermanti  (per  la
protezione solare) e sistemi di climatizzazione passiva; 
    v.  efficientamento  idrico  ed   energetico   di   impianti   di
illuminazione, sistemi di trasporto verticali (es.  ascensori,  scale
mobili) o relativi  alle  pertinenze  dell'edificio,  impianti  delle
piscine o delle cucine aziendali/ristorazione; 
    vi.  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto   (se   strettamente
funzionali all'intervento); 
    vii. sostituzione  di  caldaie  esistenti  con  modelli  ad  alta
efficienza a condensazione; 
    viii. realizzazione o sostituzione di  sistemi  centralizzati  di
climatizzazione (fan coil, pavimento radiale, sensori e attuatori per
il controllo intelligente); 
    ix. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,  anche  con
modifica della sagoma (nel rispetto della  volumetria),  esclusi  gli
immobili vincolati ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni; 
    x. ripristino  (ricostruzione)  di  edifici,  o  parti  di  essi,
crollati o demoliti, con accertamento della consistenza preesistente; 
    xi. nuove  pavimentazioni  o  rivestimenti  (o  sostituzione  con
materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili); 
    xii.  interventi   di   riduzione   dei   consumi   idrici   (es.
rubinetteria, terminali); 
    xiii. installazione di impianti  per  produzione  di  energia  da
fonte rinnovabile; 
    xiv. risanamento strutturale; 
    xv.  installazione   di   manufatti   leggeri   (es.   pergotende
bioclimatiche); 
    xvi.  installazione  di  infrastrutture  digitali   intelligenti,
incluso il cablaggio passivo  interno,  il  cablaggio  strutturato  e
componenti accessorie  per  la  banda  larga  (escluso  il  cablaggio
esterno alla proprieta'); 
    xvii.         collegamento         a          sistemi          di
teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti; 
    xviii.  infrastruttura   di   ricarica   elettrica   per   utenti
dell'edificio e delle relative infrastrutture (incluse  condotte,  se
parcheggio interno o adiacente); 
    xix. miglioramento dell'efficienza energetica degli  impianti  di
riscaldamento e/o raffreddamento, inclusi i gruppi frigoriferi; 
    b) impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi  nei  limiti
del 30% dell'investimento ammissibile. Sono  inoltre  ammissibili  le
spese relative ad impianti, macchinari, attrezzature e arredi,  nuovi
di fabbrica, nonche' alle opere murarie  strettamente  connesse  alla
loro installazione (se non gia' incluse nella voce a). 
  6.  Sono  ammissibili  le  spese   per   gli   interventi   avviati
successivamente alla presentazione della domanda  di  agevolazione  e
che abbiano importo minimo di spesa ammissibile  di  euro  500.000,00
(cinquecentomilacentomila/00)  e   massimo   di   euro   5.000.000,00
(cinquemilioni/00). 
  7. Sono ammissibili, altresi', per le sole PMI, ai sensi  dell'art.
18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze  strettamente
connesse agli interventi ammissibili. Tali spese sono ammissibili nel
limite del 10% rispetto all'investimento ammissibile. In  ogni  caso,
nel rispetto del citato art.  18,  l'intensita'  di  aiuto  non  puo'
superare il 50% dei costi ammissibili.