Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 4,  lettera  a),  e  in
particolare,  per  le  spese   finalizzate   alla   riqualificazione,
ammodernamento e completamento sotto il profilo  dell'efficientamento
energetico  e  della  sostenibilita'  ambientale  sono  concesse  con
contributo diretto alla spesa  in  termini  di  percentuale  nominale
rispetto alle spese ammissibili e si applicano le intensita' previste
dall'art. 38-bis del  regolamento  GBER  nel  limite  dell'intensita'
massima del 30%, salvo quanto successivamente previsto. 
  Qualora il piano  di  investimento  consista  nell'installazione  o
nella sostituzione di un solo  tipo  di  elemento  edilizio  definito
dall'art.   2,   paragrafo   9,   della    direttiva,    l'intensita'
dell'agevolazione non  puo'  superare  il  25%  rispetto  alle  spese
ammissibili. 
  L'intensita' dell'agevolazione non puo' superare il 15% delle spese
ammissibili qualora il piano di investimento abbia ad oggetto edifici
appositamente progettati per rispettare le  disposizioni  dell'Unione
europea   in   materia   di   prestazione   energetica   e   consista
esclusivamente nell'installazione o nella  sostituzione  di  un  solo
tipo di elemento edilizio, ai sensi dell'art. 2, paragrafo  9,  della
direttiva. 
  L'intensita' dell'agevolazione assegnata alle piccole imprese, o  a
loro aggregazioni  esclusive,  e'  aumentata  del  20%,  mentre  alle
imprese di media dimensione l'agevolazione e' aumentata del 10%. 
  L'intensita' dell'agevolazione e'  aumentata  del  15%  qualora  il
piano di investimento miri a migliorare l'efficienza energetica degli
edifici esistenti, laddove lo stesso determini un miglioramento della
prestazione  energetica  dell'edificio  o  della  parte   interessata
dall'intervento  misurata  in  energia  primaria  di  almeno  il  40%
rispetto alla situazione precedente all'investimento.  Tale  elemento
di premialita' non si applica qualora il progetto di investimento non
migliori la prestazione energetica  dell'edificio  oltre  il  livello
imposto  dalle  disposizioni  dell'UE  in  termini   di   prestazione
energetica, la cui entrata in vigore e' prevista entro diciotto  mesi
dal momento in cui l'investimento e' attuato e completato. 
  L'intensita'   dell'agevolazione   e'   aumentata   del   15%   per
investimenti  effettuati  in  zone  assistite   che   soddisfino   le
condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea,  e  del  5%  per  investimenti
effettuati in zone assistite che soddisfino le  condizioni  dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del medesimo trattato. 
  2. Le agevolazioni di cui all'art. 5,  comma  4,  lettera  b)  sono
concesse, nei limiti delle intensita' massime stabilite: 
    i. per i progetti  di  investimento  realizzati  nelle  aree  del
territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, dalla  Carta  degli  aiuti  di
Stato a  finalita'  regionale,  nei  limiti  dell'intensita'  d'aiuto
previsti dall'art. 14 del regolamento GBER; 
    ii. per i progetti di  investimento  realizzati  nelle  aree  del
territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a)  e  c),
nei  limiti  dell'intensita'  d'aiuto  previsti  dall'art.   17   del
regolamento GBER.