Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), e in
particolare, per le spese finalizzate alla riqualificazione,
ammodernamento e completamento sotto il profilo dell'efficientamento
energetico e della sostenibilita' ambientale sono concesse con
contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale
rispetto alle spese ammissibili e si applicano le intensita' previste
dall'art. 38-bis del regolamento GBER nel limite dell'intensita'
massima del 30%, salvo quanto successivamente previsto.
Qualora il piano di investimento consista nell'installazione o
nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio definito
dall'art. 2, paragrafo 9, della direttiva, l'intensita'
dell'agevolazione non puo' superare il 25% rispetto alle spese
ammissibili.
L'intensita' dell'agevolazione non puo' superare il 15% delle spese
ammissibili qualora il piano di investimento abbia ad oggetto edifici
appositamente progettati per rispettare le disposizioni dell'Unione
europea in materia di prestazione energetica e consista
esclusivamente nell'installazione o nella sostituzione di un solo
tipo di elemento edilizio, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 9, della
direttiva.
L'intensita' dell'agevolazione assegnata alle piccole imprese, o a
loro aggregazioni esclusive, e' aumentata del 20%, mentre alle
imprese di media dimensione l'agevolazione e' aumentata del 10%.
L'intensita' dell'agevolazione e' aumentata del 15% qualora il
piano di investimento miri a migliorare l'efficienza energetica degli
edifici esistenti, laddove lo stesso determini un miglioramento della
prestazione energetica dell'edificio o della parte interessata
dall'intervento misurata in energia primaria di almeno il 40%
rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale elemento
di premialita' non si applica qualora il progetto di investimento non
migliori la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello
imposto dalle disposizioni dell'UE in termini di prestazione
energetica, la cui entrata in vigore e' prevista entro diciotto mesi
dal momento in cui l'investimento e' attuato e completato.
L'intensita' dell'agevolazione e' aumentata del 15% per
investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le
condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e del 5% per investimenti
effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del medesimo trattato.
2. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera b) sono
concesse, nei limiti delle intensita' massime stabilite:
i. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del
territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, dalla Carta degli aiuti di
Stato a finalita' regionale, nei limiti dell'intensita' d'aiuto
previsti dall'art. 14 del regolamento GBER;
ii. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del
territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a) e c),
nei limiti dell'intensita' d'aiuto previsti dall'art. 17 del
regolamento GBER.