Art. 6
Procedura di assegnazione
1. I contributi in conto capitale sono erogati tramite procedure
valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo avviso, con
il quale sono, altresi', fornite eventuali ulteriori specificazioni
per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente
decreto, nonche' la natura e le caratteristiche dei documenti
necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Le domande di
agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto
gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento.
Le istanze pervenute nei termini e con le modalita' definite
dall'apposito avviso sono soggette a verifica di ammissibilita' da
parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa conformita'
alle disposizioni di cui al presente decreto, nonche' alla presenza
di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell'avviso.