Art. 6 
 
                      Procedura di assegnazione 
 
  1. I contributi in conto capitale sono  erogati  tramite  procedure
valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Le modalita' di presentazione delle domande per  l'accesso  alle
agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo  avviso,  con
il quale sono, altresi', fornite eventuali  ulteriori  specificazioni
per  la  corretta  attuazione  dell'intervento  di  cui  al  presente
decreto,  nonche'  la  natura  e  le  caratteristiche  dei  documenti
necessari ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni.  Le  domande  di
agevolazione devono, in ogni caso,  essere  presentate,  al  soggetto
gestore a partire dalla data fissata con il  predetto  provvedimento.
Le  istanze  pervenute  nei  termini  e  con  le  modalita'  definite
dall'apposito avviso sono soggette a verifica  di  ammissibilita'  da
parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa  conformita'
alle disposizioni di cui al presente decreto, nonche'  alla  presenza
di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell'avviso.