Art. 7
Criteri di valutazione e graduatoria
1. Le domande di agevolazione sono selezionate attraverso una
procedura valutativa mista, in cui si terra' conto dell'ordine
cronologico di arrivo delle domande (procedura a sportello) e la
valutazione di merito del progetto. Le domande sono esaminate in base
all'ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilita' ai sensi
dell'art. 6 e valutate nel merito dal soggetto gestore.
2. A ciascuna domanda e' attribuito un punteggio da 0 a 100, con
una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L'assegnazione dei
punteggi e' effettuata sulla base delle informazioni riportate nella
domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che avranno
raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico,
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande
ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri
di valutazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione
delle domande in base all'ordine cronologico di arrivo e, in costanza
di valutazione di merito positiva, procede alla definizione della
determinazione di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la
soglia minima di 50, cosi' come stabilito al comma 2 del presente
articolo.
5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, e' pubblicata dal
Ministero entro il sessantesimo giorno dalla data dell'ultima domanda
che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che
non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse
disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino
all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie
in corso o dal rifinanziamento della misura.