Art. 8
Erogazione dei contributi in conto capitale
per investimenti
1. I contributi in conto capitale sono erogati, tramite il soggetto
gestore, mediante apposita determinazione. L'erogazione dei
contributi e' subordinata all'acquisizione del Codice unico di
progetto (CUP) da parte del beneficiario, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di monitoraggio degli investimenti
pubblici (delibera CIPE n. 143/2002 e successive modificazioni ed
integrazioni). Ai fini del monitoraggio degli interventi in conto
capitale di cui al presente decreto, si applica il sistema di
monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni -
BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e,
con particolare riguardo alle modalita' attuative di comunicazione e
detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 26 febbraio 2013.
2. E' prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari
al 50% dell'importo complessivo del contributo concesso, entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dell'atto di obbligo, previa
presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o
assicurativa di pari importo, a garanzia dell'anticipazione stessa.
Lo schema per la richiesta di anticipazione e la relativa
documentazione da allegare sono definiti dal soggetto gestore, sulla
base delle indicazioni fornite dal Ministero. Tale fideiussione e'
svincolata a seguito dell'erogazione finale, cosi' come
successivamente prevista.
3. Il Ministero, tramite il soggetto gestore, procede
all'erogazione finale a saldo, entro sessanta giorni
dall'approvazione della rendicontazione finale della spesa, relativa
al 100% dell'importo complessivo del progetto approvato. Tale
rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione
tecnico-amministrativa e contabile, attestante l'effettiva
conclusione degli interventi previsti, nonche' dal verbale di
collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro i termini stabiliti
nel presente decreto e nei relativi atti conseguenti, ivi incluso
l'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario.
4. Con riferimento alla rendicontazione finale, il Ministero,
tramite il soggetto gestore, ai fini della verifica della completezza
e della pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle
dichiarazioni trasmesse, richiede una analitica relazione
sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. Tale
relazione finale deve:
a) individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per
capitolo di spesa;
b) contenere una descrizione degli investimenti realizzati e dei
relativi risultati raggiunti in ottemperanza al presente decreto.
La relazione deve contenere, inoltre:
a) il certificato di regolare esecuzione dell'intervento e
certificato di collaudo, ove la normativa li richieda;
b) la rendicontazione delle spese asseverata da un revisore
legale, secondo la modulistica resa disponibile dal Ministero tramite
il soggetto gestore.
5. Qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria di
approvazione della rendicontazione finale, risulti necessario
acquisire ulteriori informazioni, dati, chiarimenti, dettagli o
documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari, il soggetto
gestore puo' richiederli mediante una comunicazione scritta,
assegnando, a pena di non ammissibilita', un termine non prorogabile
non superiore a dieci giorni per la loro presentazione. Il soggetto
gestore puo' programmare anche verifiche in loco.
6. Qualora l'istruttoria di approvazione del rendiconto finale si
concluda con esito negativo, il Ministero, per il tramite del
soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni concesse,
previa acquisizione di ulteriore controdeduzione da parte del
soggetto beneficiario. Nel caso, invece, in cui tale a istruttoria si
concluda con esito positivo, il soggetto gestore comunica l'esito al
Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 100% ai
sensi del precedente comma 3.
7. A seguito di rinunce, economie di spesa su progetti deliberati o
di nuovi finanziamenti assegnati, le eventuali risorse resesi
disponibili sono destinate allo scorrimento della graduatoria attiva
e secondo le procedure di cui al precedente art. 7.