Art. 8 
 
             Erogazione dei contributi in conto capitale 
                          per investimenti 
 
  1. I contributi in conto capitale sono erogati, tramite il soggetto
gestore,   mediante   apposita   determinazione.   L'erogazione   dei
contributi  e'  subordinata  all'acquisizione  del  Codice  unico  di
progetto (CUP) da parte del  beneficiario,  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente in materia di monitoraggio degli investimenti
pubblici (delibera CIPE n. 143/2002  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni). Ai fini del monitoraggio  degli  interventi  in  conto
capitale di cui  al  presente  decreto,  si  applica  il  sistema  di
monitoraggio della «banca  dati  delle  pubbliche  amministrazioni  -
BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  e,
con particolare riguardo alle modalita' attuative di comunicazione  e
detenzione dei dati, il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 26 febbraio 2013. 
  2. E' prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari
al 50% dell'importo complessivo del contributo concesso, entro trenta
giorni   dalla   sottoscrizione   dell'atto   di   obbligo,    previa
presentazione da parte del beneficiario di  fideiussione  bancaria  o
assicurativa di pari importo, a garanzia  dell'anticipazione  stessa.
Lo  schema  per  la  richiesta  di  anticipazione   e   la   relativa
documentazione da allegare sono definiti dal soggetto gestore,  sulla
base delle indicazioni fornite dal Ministero.  Tale  fideiussione  e'
svincolata   a   seguito   dell'erogazione   finale,    cosi'    come
successivamente prevista. 
  3.   Il   Ministero,   tramite   il   soggetto   gestore,   procede
all'erogazione   finale    a    saldo,    entro    sessanta    giorni
dall'approvazione della rendicontazione finale della spesa,  relativa
al  100%  dell'importo  complessivo  del  progetto  approvato.   Tale
rendicontazione   deve   essere   corredata   dalla    documentazione
tecnico-amministrativa   e    contabile,    attestante    l'effettiva
conclusione  degli  interventi  previsti,  nonche'  dal  verbale   di
collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro  i  termini  stabiliti
nel presente decreto e nei relativi  atti  conseguenti,  ivi  incluso
l'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario. 
  4. Con  riferimento  alla  rendicontazione  finale,  il  Ministero,
tramite il soggetto gestore, ai fini della verifica della completezza
e della pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle
dichiarazioni   trasmesse,   richiede   una    analitica    relazione
sull'avvenuta  realizzazione  del  progetto  di  investimento.   Tale
relazione finale deve: 
    a) individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi  per
capitolo di spesa; 
    b) contenere una descrizione degli investimenti realizzati e  dei
relativi risultati raggiunti in ottemperanza al presente decreto. 
    La relazione deve contenere, inoltre: 
    a)  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dell'intervento  e
certificato di collaudo, ove la normativa li richieda; 
    b) la rendicontazione  delle  spese  asseverata  da  un  revisore
legale, secondo la modulistica resa disponibile dal Ministero tramite
il soggetto gestore. 
  5.  Qualora  nel   corso   di   svolgimento   dell'istruttoria   di
approvazione  della  rendicontazione   finale,   risulti   necessario
acquisire  ulteriori  informazioni,  dati,  chiarimenti,  dettagli  o
documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari,  il  soggetto
gestore  puo'  richiederli  mediante   una   comunicazione   scritta,
assegnando, a pena di non ammissibilita', un termine non  prorogabile
non superiore a dieci giorni per la loro presentazione.  Il  soggetto
gestore puo' programmare anche verifiche in loco. 
  6. Qualora l'istruttoria di approvazione del rendiconto  finale  si
concluda con  esito  negativo,  il  Ministero,  per  il  tramite  del
soggetto gestore, procede alla revoca  delle  agevolazioni  concesse,
previa  acquisizione  di  ulteriore  controdeduzione  da  parte   del
soggetto beneficiario. Nel caso, invece, in cui tale a istruttoria si
concluda con esito positivo, il soggetto gestore comunica l'esito  al
Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 100%  ai
sensi del precedente comma 3. 
  7. A seguito di rinunce, economie di spesa su progetti deliberati o
di  nuovi  finanziamenti  assegnati,  le  eventuali  risorse   resesi
disponibili sono destinate allo scorrimento della graduatoria  attiva
e secondo le procedure di cui al precedente art. 7.