Art. 9
Condizionalita'
1. I beneficiari dei contributi in conto capitale si impegnano a
destinare gli immobili oggetto di intervento, per un periodo di nove
anni decorrenti dal termine dell'intervento, ai lavoratori impiegati
presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo una riduzione del
canone pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante
dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
2. Una diversa destinazione d'uso o l'applicazione di un canone
superiore a quello massimo individuato al comma 1 comporta la
decadenza dall'intero contributo erogato.