Art. 9 
 
                           Condizionalita' 
 
  1. I beneficiari dei contributi in conto capitale  si  impegnano  a
destinare gli immobili oggetto di intervento, per un periodo di  nove
anni decorrenti dal termine dell'intervento, ai lavoratori  impiegati
presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso  il  proprio
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5
della legge 25 agosto 1991, n.  287,  garantendo  una  riduzione  del
canone pari ad almeno il 30%  rispetto  al  valore  medio  risultante
dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Una diversa destinazione d'uso o  l'applicazione  di  un  canone
superiore a  quello  massimo  individuato  al  comma  1  comporta  la
decadenza dall'intero contributo erogato.