Art. 5
Ingressi complessivi nell'ambito delle quote
1. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:
a) 164.850 unita' per l'anno 2026;
b) 165.850 unita' per l'anno 2027;
c) 166.850 unita' per l'anno 2028.