Art. 6
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato
non stagionale e per lavoro autonomo
1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive
indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale
nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e
calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre
industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio;
servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di
trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone; sanita', assistenza sociale e servizi
sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini
stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 76.850 unita' per l'anno 2026, di cui 76.200 per lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
b) 76.850 unita' per l'anno 2027, di cui 76.200 per lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
c) 76.850 unita' per l'anno 2028, di cui 76.200 per lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno,
tenuto conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e
tenuto conto, altresi', di accordi con Paesi che promuovono, anche in
collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad
oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in
Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi
di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1,
cittadini dei seguenti Paesi:
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania,
Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India,
Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina,
Uzbekistan: 25.000 unita' nel 2026, 25.000 unita' nel 2027 e 25.000
unita' nel 2028;
b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i
quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di
cooperazione in materia migratoria: 18.000 unita' nel 2026, 26.000
unita' nel 2027 e 34.000 unita' nel 2028.
3. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito delle
quote indicate al comma 1, di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le
seguenti quote:
1. 50 unita' nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti
in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico
dell'immigrazione;
2. 50 unita' nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti
in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico
dell'immigrazione;
3. 50 unita' nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti
in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico
dell'immigrazione;
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi
di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
1. per il 2026, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo;
2. per il 2027, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo;
3. per il 2028, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore
dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote:
1. per il 2026, 13.600 unita';
2. per il 2027, 14.000 unita';
3. per il 2028, 14.200 unita'.
4. E' consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028,
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle
quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500 cittadini stranieri
residenti all'estero, per n. 500 unita' per ciascun anno,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di
tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita'
dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.