Art. 6 
 
       Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato 
                non stagionale e per lavoro autonomo 
 
  1. Sono ammessi in  Italia,  nell'ambito  delle  quote  complessive
indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non  stagionale
nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento  e
calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in  metallo;  altre
industrie;  costruzioni;  commercio  all'ingrosso  e  al   dettaglio;
servizi di alloggio e ristorazione;  servizi  turistici;  servizi  di
trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi  di  supporto
alle imprese e alle persone; sanita', assistenza  sociale  e  servizi
sanitari privati; altri  servizi  e  di  lavoro  autonomo,  cittadini
stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote: 
    a) 76.850 unita' per  l'anno  2026,  di  cui  76.200  per  lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo; 
    b) 76.850 unita' per  l'anno  2027,  di  cui  76.200  per  lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo; 
    c) 76.850 unita' per  l'anno  2028,  di  cui  76.200  per  lavoro
subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo. 
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per  ciascun  anno,
tenuto conto della cooperazione in  essere  in  ambito  migratorio  e
tenuto conto, altresi', di accordi con Paesi che promuovono, anche in
collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche  aventi  ad
oggetto   i   rischi   per    l'incolumita'    personale    derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari,  sono  ammessi  in
Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per  motivi
di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma  1,
cittadini dei seguenti Paesi: 
    a) lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di  Albania,
Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto,  El  Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia,  Georgia,  Ghana,  Giappone,  Giordania,  Guatemala,   India,
Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di  Macedonia  del  Nord,
Senegal, Serbia, Sri  Lanka,  Sudan,  Thailandia,  Tunisia,  Ucraina,
Uzbekistan: 25.000 unita' nel 2026, 25.000 unita' nel 2027  e  25.000
unita' nel 2028; 
    b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i
quali  nel  corso  del  triennio  entrino  in   vigore   accordi   di
cooperazione in materia migratoria: 18.000 unita'  nel  2026,  26.000
unita' nel 2027 e 34.000 unita' nel 2028. 
  3. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  delle
quote indicate al comma 1, di: 
    a) lavoratori di origine italiana per parte  di  almeno  uno  dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le
seguenti quote: 
      1. 50 unita' nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10  residenti
in Venezuela e 40 residenti negli  ulteriori  Paesi  individuati  dal
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies,  del  Testo  unico
dell'immigrazione; 
      2. 50 unita' nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10  residenti
in Venezuela e 40 residenti negli  ulteriori  Paesi  individuati  dal
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies,  del  Testo  unico
dell'immigrazione; 
      3. 50 unita' nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti
in Venezuela e 40 residenti negli  ulteriori  Paesi  individuati  dal
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies,  del  Testo  unico
dell'immigrazione; 
    b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei  Paesi
di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 
      1. per il 2026, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo; 
      2. per il 2027, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo; 
      3. per il 2028, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e
20 per lavoro autonomo; 
    c)   lavoratori   subordinati   non   stagionali   nel    settore
dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote: 
      1. per il 2026, 13.600 unita'; 
      2. per il 2027, 14.000 unita'; 
      3. per il 2028, 14.200 unita'. 
  4. E' consentito, per  ciascuno  degli  anni  2026,  2027  e  2028,
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle
quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500  cittadini  stranieri
residenti  all'estero,  per  n.  500   unita'   per   ciascun   anno,
appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di
tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato  di  qualita'
dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.