Art. 7 
 
       Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale 
 
  1. Nell'ambito delle quote complessive indicate  all'art.  5,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico, dei Paesi di cui all'art. 6,  comma  2,
lettere a) e b), residenti all'estero entro le seguenti quote: 
    a) 88.000 unita' per l'anno 2026; 
    b) 89.000 unita' per l'anno 2027; 
    c) 90.000 unita' per l'anno 2028. 
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettere a),  b),  e
c), per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per  motivi  di  lavoro
subordinato stagionale, cittadini di Paesi indicati all'art. 6, comma
2, lettera b), con i quali nel corso del triennio entrino  in  vigore
accordi di cooperazione in  materia  migratoria:  12.600  unita'  nel
2026, 12.750 unita' nel 2027 e 13.000 unita' nel 2028. 
  3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1,  per  i  lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2,  lettere
a) e b), che abbiano fatto ingresso in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro  subordinato  stagionale,  sono  riservate  le
seguenti quote: 
    a) per il 2026, 5.000 unita'; 
    b) per il 2027, 6.000 unita'; 
    c) per il 2028, 7.000 unita'. 
  4. Nell'ambito delle  quote  indicate  al  comma  1,  e',  inoltre,
riservata prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno
del triennio 2026-2028, una quota  di  47.000  unita'  di  lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2,  lettere
a) e b), le cui istanze di nulla  osta  all'ingresso  in  Italia  per
lavoro  stagionale  anche   pluriennale,   siano   presentate   dalle
organizzazioni   professionali   dei   datori   di    lavoro    della
Confederazione nazionale coltivatori  diretti,  della  Confederazione
italiana agricoltori, della Confederazione generale  dell'agricoltura
italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza
delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue,
Confederazione   cooperative   italiane   e   Associazione   generale
cooperative  italiane)  e  Unione  nazionale   cooperative   italiane
agroalimentare.   Tali   organizzazioni    assumono    l'impegno    a
sovraintendere alla conclusione del procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione  previsti
dalla normativa vigente. 
  5. Nell'ambito delle  quote  indicate  al  comma  1,  e',  inoltre,
riservata prioritariamente, per il settore turistico,  una  quota  di
13.000 unita' nel 2026, 14.000 unita' nel 2027 e  15.000  unita'  nel
2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi  indicati  all'art.
6,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  le  cui  istanze  di  nulla  osta
all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei  datori  di  lavoro
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale.   Tali   organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento
di assunzione dei lavoratori fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei
rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di
comunicazione previsti dalla normativa vigente.