Art. 7
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale
1. Nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono
ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei
settori agricolo e turistico, dei Paesi di cui all'art. 6, comma 2,
lettere a) e b), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 88.000 unita' per l'anno 2026;
b) 89.000 unita' per l'anno 2027;
c) 90.000 unita' per l'anno 2028.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettere a), b), e
c), per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato stagionale, cittadini di Paesi indicati all'art. 6, comma
2, lettera b), con i quali nel corso del triennio entrino in vigore
accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.600 unita' nel
2026, 12.750 unita' nel 2027 e 13.000 unita' nel 2028.
3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per i lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere
a) e b), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e
per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le
seguenti quote:
a) per il 2026, 5.000 unita';
b) per il 2027, 6.000 unita';
c) per il 2028, 7.000 unita'.
4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e', inoltre,
riservata prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno
del triennio 2026-2028, una quota di 47.000 unita' di lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere
a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per
lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle
organizzazioni professionali dei datori di lavoro della
Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione
italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura
italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza
delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue,
Confederazione cooperative italiane e Associazione generale
cooperative italiane) e Unione nazionale cooperative italiane
agroalimentare. Tali organizzazioni assumono l'impegno a
sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei
lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti
dalla normativa vigente.
5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e', inoltre,
riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di
13.000 unita' nel 2026, 14.000 unita' nel 2027 e 15.000 unita' nel
2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.
6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta
all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro
piu' rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento
di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei
rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di
comunicazione previsti dalla normativa vigente.