Art. 3.
L'iscrizione al Partito
1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che
avviene mediante l'iscrizione. L'iscrizione al partito e'
individuale.
2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta' e che, indipendentemente dalla
nazionalita' e dalla confessione od opinione religiosa, condividano
principi e finalita' espressi nel presente statuto. L'adesione al
partito impegna altresi' al rispetto del presente statuto.