Art. 3 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Scuola superiore della pubblica  amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola  nazionale
dell'amministrazione»; 
    b) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'accesso alla qualifica di  dirigente  di  seconda  fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene per corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola nazionale  dell'amministrazione,  per
concorso indetto dalle singole amministrazioni  ovvero  per  concorso
unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»; 
    c) all'articolo 30, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilita' di  cui
al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15  per  cento
delle  facolta'  assunzionali  provvedendo,   in   via   prioritaria,
all'immissione  in  ruolo  dei  dipendenti   provenienti   da   altre
amministrazioni, in posizione di comando,  appartenenti  alla  stessa
area funzionale e con esclusione del personale comandato  presso  gli
uffici di diretta collaborazione o equiparati, che  facciano  domanda
di trasferimento nei ruoli  delle  amministrazioni  in  cui  prestano
servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le  posizioni  eventualmente
non coperte all'esito delle  predette  procedure  sono  destinate  ai
concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita'
entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del  15  per  cento,  con  conseguente
adeguamento della dotazione organica, e i comandi  in  essere  presso
l'amministrazione cessano  allo  scadere  del  termine  di  sei  mesi
dall'avvio  delle  procedure  concorsuali  e   non   possono   essere
riattivati per diciotto mesi, nemmeno per  il  personale  diverso  da
quello cessato. In caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale  scadenza
e  non  puo'  essere  ulteriormente  comandato   anche   presso   una
amministrazione   diversa   nei   successivi   diciotto   mesi.   Gli
inquadramenti di cui al presente  comma  avvengono,  nei  limiti  dei
posti   vacanti,   nell'area   funzionale   e   posizione   economica
corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di
provenienza e  possono  essere  disposti  anche  se  la  vacanza  sia
presente in area diversa da quella di  inquadramento  assicurando  la
necessaria  neutralita'  finanziaria,  previa   rimodulazione   della
dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO  relativa  alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»; 
    d) all'articolo 35: 
      1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti: 
        «4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al  50  per
cento dei posti da ricoprire, destinata al  corso-concorso  selettivo
di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione  di
cui all'articolo 28, nonche' le  riserve  previste  all'articolo  28,
comma  1-ter,  e  le  altre  stabilite  a  legislazione  vigente,  il
reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello  Stato,  delle
agenzie e degli enti  pubblici  non  economici,  si  svolge  mediante
concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione
per l'attuazione del progetto  di  riqualificazione  delle  pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5,  previa  ricognizione  del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate,  nel  rispetto  dei
vincoli  finanziari  e  del  regime  autorizzatorio  in  materia   di
assunzioni a tempo  indeterminato.  Ove  richiesto,  il  Dipartimento
della funzione pubblica  autorizza  le  amministrazioni  a  procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalita'. 
        4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma 4-ter  si
svolge il reclutamento delle  figure  professionali  comuni  e  delle
elevate professionalita' delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici. 
        4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle
di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
lo svolgimento delle  proprie  procedure  concorsuali,  ivi  comprese
quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui  al
comma 4-quater, possono rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. 
        4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la
Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento  di
un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. 
        4-septies.  Al  fine  di  rafforzare  l'attrattivita'   della
pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del  personale,
la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter: 
          a) organizza  i  concorsi  di  cui  ai  commi  da  4-ter  a
4-sexies; 
          b) organizza i  concorsi  unici  riservati  alla  copertura
delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  previa
ricognizione dei fabbisogni; 
          c)  organizza  concorsi  unici  per  il   reclutamento   di
personale per la transizione  digitale  e  la  sicurezza  informatica
delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
          d) pubblica, attraverso il Portale unico  del  reclutamento
di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di  assessor,
specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane  ed  esperti  in
valutazione  delle  competenze  e  selezione  del  personale  per  lo
svolgimento dei  concorsi  unici  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 35-quater. 
        4-octies. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento  e  al  Governo
una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante  concorsi
unici entro il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  di
riferimento.». 
    2) al comma 5: 
      2.1) il primo periodo e' soppresso; 
      2.2) al secondo periodo, le parole:  «Tale  commissione»,  sono
sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM». 
    3) al comma 5-ter: 
      3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da  leggi  regionali»
sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per  gli  enti  locali
dall'articolo 91 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; 
      3.2) il quinto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Entro  il
termine di validita' delle graduatorie e nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni  possono  procedere
allo scorrimento delle  graduatorie  nei  limiti  di  cui  al  quarto
periodo.»; 
      3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata  la
verifica  di  cui  all'articolo  4,  comma   3,   lettera   a),   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per  ragioni
di  carattere  organizzativo,  purche'   in   presenza   di   profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti  di
programmazione, possono  reclutare  il  proprio  personale,  a  tempo
determinato o  tempo  indeterminato,  mediante  utilizzo  di  proprie
graduatorie vigenti  ovvero,  previo  accordo,  di  quelle  di  altra
amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  lettera  b)-bis,
del  decreto-legge  22  aprile   2023,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»; 
    4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti: 
      «5-quater. Ai fini di cui al comma  5-ter,  le  commissioni  di
concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame  elaborano
una graduatoria  di  merito  sulla  base  dei  soli  risultati  delle
predette  prove.  Su  tale  graduatoria  sono  applicati  i  punteggi
relativi ai  titoli  previsti  dal  bando  e,  successivamente,  sono
applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima  elaborazione
le commissioni applicano il limite  di  cui  al  comma  5-ter.  Sulla
graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento
degli idonei, le riserve di posti previste  dal  bando.  Al  fine  di
assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria
di merito,  quella  risultante  dall'applicazione  dei  titoli  sulla
graduatoria di merito e quella finale sulla  quale  si  applicano  le
riserve previste  dal  bando,  sono  pubblicate  contestualmente  sul
Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul  sito
dell'amministrazione procedente in un'area ad  accesso  riservato  ai
partecipanti, utilizzando le specifiche  funzionalita'  previste  dal
predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali. 
      5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento  del  personale
educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze
e delle preferenze applicate, ferma restando  la  minimizzazione  dei
dati personali. 
      5-sexies. La graduatoria si intende  utilmente  scorsa  quando,
entro il limite temporale di  validita',  l'amministrazione  titolare
individua,  o  cede  ad  amministrazioni  terze,   candidati   idonei
individuati  nominativamente,  in  ordine  di  graduatoria,  per   la
successiva convocazione da parte dell'amministrazione  procedente,  a
nulla  rilevando  il  momento  della   stipula   del   contratto   di
assunzione.»; 
    e) all'articolo 35-ter, comma 2: 
      1) dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «All'atto
della registrazione l'interessato puo' chiedere l'invio, da parte del
Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi  o  avvisi
corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»; 
      2)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «terzo   periodo»   sono
sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»; 
      3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «quarto periodo». 
    f) all'articolo 38, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia  da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento  dei  titoli  di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  previo  parere  conforme  del
Ministero  dell'istruzione  e  del  merito   ovvero   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca. I candidati che  sono  in  possesso
del  titolo  di  ammissione  conseguito  all'estero  sono  ammessi  a
partecipare, ai concorsi di cui al primo  periodo,  con  riserva.  Il
Dipartimento della funzione  pubblica  conclude  il  procedimento  di
riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei  confronti  dei
vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena  di  decadenza,  di
presentare istanza di  riconoscimento  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'universita'
e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.». 
  2.  Per  l'anno  2025,  in  fase  di   prima   applicazione   delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c)
del  presente  articolo,  le  amministrazioni,  ad  eccezione   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali  autorizzate  a  legislazione  vigente,  inquadrano   il
personale proveniente da altre amministrazioni  che  ne  abbia  fatto
richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in
tali posizioni, almeno dodici  mesi  di  servizio  e  conseguito  una
valutazione della performance pienamente  favorevole,  ad  esclusione
del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o
equiparati. In caso di mancata attivazione della  predetta  procedura
di  mobilita'  entro  l'anno  2025,  i  comandi  in   essere   presso
l'amministrazione  interessata  cessano  alla  naturale  scadenza   e
comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere  riattivati
per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da  quello  cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di  inquadramento,  il
personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo'  essere
ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa  nei
successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente  comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento  nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente  a  quella  posseduta
presso le amministrazioni di provenienza e  possono  essere  disposti
anche se la vacanza  sia  presente  in  area  diversa  da  quella  di
inquadramento  assicurando  la  necessaria  neutralita'   finanziaria
previa rimodulazione  della  dotazione  organica  da  inserire  nella
sezione  del  PIAO  relativa  alla   programmazione   triennale   dei
fabbisogni di personale del triennio 2025-2027. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si
applicano ai concorsi inseriti nel Piano  integrato  di  attivita'  e
organizzazione  (PIAO)  relativo  all'anno  2025,  che  puo'   essere
presentato entro il 31 marzo  2025,  o  gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.