Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale
dell'amministrazione»;
b) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso
unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilita' di cui
al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento
delle facolta' assunzionali provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa
area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli
uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda
di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente
non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai
concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita'
entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente
adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso
l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi
dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere
riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da
quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza
e non puo' essere ulteriormente comandato anche presso una
amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli
inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei
posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione della
dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
d) all'articolo 35:
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per
cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo
di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di
cui all'articolo 28, nonche' le riserve previste all'articolo 28,
comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il
reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante
concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei
vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento
della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma 4-ter si
svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle
elevate professionalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese
quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al
comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione
pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la
Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di
un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita' della
pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale,
la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura
delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa
ricognizione dei fabbisogni;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento
di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor,
specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in
valutazione delle competenze e selezione del personale per lo
svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo
una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi
unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di
riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo e' soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono
sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali»
sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali
dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il
termine di validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono procedere
allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto
periodo.»;
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la
verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni
di carattere organizzativo, purche' in presenza di profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di
programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo
determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie
graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra
amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di
concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano
una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle
predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi
relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono
applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione
le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla
graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento
degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di
assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria
di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla
graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul
Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai
partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita' previste dal
predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale
educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze
e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei
dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando,
entro il limite temporale di validita', l'amministrazione titolare
individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei
individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la
successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a
nulla rilevando il momento della stipula del contratto di
assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'atto
della registrazione l'interessato puo' chiedere l'invio, da parte del
Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi
corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «quarto periodo».
f) all'articolo 38, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio
esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati
conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del
Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero
dell'universita' e della ricerca. I candidati che sono in possesso
del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a
partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il
Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di
riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei
vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di
presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla
pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'universita'
e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c)
del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facolta'
assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il
personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto
richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in
tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una
valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione
del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o
equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura
di mobilita' entro l'anno 2025, i comandi in essere presso
l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e
comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati
per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il
personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo' essere
ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei
successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti
anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria
previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella
sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei
fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si
applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attivita' e
organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che puo' essere
presentato entro il 31 marzo 2025, o gia' banditi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.